Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4457 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16865/2015 proposto da:

FONTE S.P.A., in qualità di incorporante della Venilia S.r.l., C.F.

(OMISSIS), in persona del suo rappresentante, G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PASQUALE RUSSO e FRANCESCO

PADOVANI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la decisione n. 6749/13/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE – SEZIONE di ROMA, emessa il 23/10/2009 e depositata il

15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA;

esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dalla parte

controricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio concerne l’impugnazione tardiva (in data 22/06/2015) della sentenza in epigrafe, di cui la ricorrente deduce di aver avuto conoscenza solo al momento della notifica (in data 21/04/2015) della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo titolo definitivo di quanto dovuto per Invim straordinaria – anno 1983, a seguito del passaggio in giudicato della statuizione resa sull’impugnazione dell’atto presupposto (avviso di accertamento);

2. la ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 32, 32-bis, art. 7, comma 3, art. 38 e del principio del contraddittorio, nonchè (come dedotto nella memoria difensiva ex art. 380-bis c.p.c.) del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 111 Cost. ed art. 6 CEDU e art. 47 Carta di Nizza, stante l’omesso invio, da parte della Segreteria della Commissione centrale, della comunicazione dell’udienza di trattazione e del dispositivo della decisione, entrambe indirizzate presso la residenza di G.G. (all’epoca erroneamente individuata quale legale rappresentante della società Venilia s.r.l., incorporante la Tiburnia s.p.a., frattanto estintasi per incorporazione nella odierna Fonte s.p.a.) dopo che – tanto in primo quanto in secondo grado – le comunicazioni di rito erano state effettuate mediante deposito presso la Segreteria delle competenti Commissioni tributarie, essendo rimasti infruttuosi i tentativi di notifica presso la sede legale della società.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. va data continuità al consolidato orientamento di questa Corte per cui “l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato” (Cass. nn. 12664/16, 23545/2015, 23323/13, 16004/09);

4. in simili ipotesi sono stati esclusi, in concreto, sia un contrasto con la Costituzione o la CEDU, “per inesistenza di qualsiasi vulnus ai diritti di difesa e di uguaglianza sanciti dagli artt. 3, 24 e 113 Cost., stante la conoscenza del processo e, quindi, la possibilità per la parte di attivarsi a tutela dei propri diritti”, sia l’esistenza “di una incompatibilità puntuale con la normativa sovranazionale, CEDU o unionale” (Cass. sez. 5, n. 13727/16, con richiamo a Cass. n. 6692, n. 6513, da n. 3304 a n. 3308 e n. 919 del 2015; n. 19049 del 2014; n. 23323 del 2013; n. 11114 del 2008, restando invece isolato il difforme precedente di Cass. n. 6048 del 2013).

5. l’inesistenza del requisito dello stato di involontaria ignoranza del processo davanti ai giudici di merito rende quindi tardivo ed inammissibile il ricorso, per intervenuto giudicato ex art. 327 c.p.c., comma 1;

6. la mancata costituzione della amministrazione intimata esclude la pronuncia sulle spese processuali, le quali restano a carico della parte ricorrente soccombente, che le ha anticipate.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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