Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4454 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4454 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 15508-2010 proposto da:
FOGGETTI

FRANCESCO

C.F.

FGGFNC45C25B619D,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SS PIETRO E
PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI
CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CASAMASSIMA DOMENICO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3259

contro

ASL BAT (già AUSL BA/l), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CLISIO 9, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 25/02/2014

STUDIO MAJOLINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO RANIERI, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 3739/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato CASAMASSIMA DOMENICO;
udito l’Avvocato RANIERI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di BARI, depositata il 02/11/2009 r.g.n. 3809/05;

R.G. n. 15508/10
Ud. 19 nov. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2009, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era
stata rigettata la domanda proposta da Foggetti Francesco nei
confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1, volta al
riconoscimento del diritto al servizio mensa in dipendenza dei
turni lavorativi effettuati o, in alternativa, del diritto
all’erogazione del buono pasto sostitutivo, ovvero del diritto al
risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio.
La Corte anzidetta ha osservato, per quanto ancora rileva
in questa sede, che a norma dell’art. 33 D.P.R. n. 270/87
avevano diritto al servizio mensa tutti i dipendenti nei giorni di
effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare
articolazione dell’orario; che il diritto alla mensa, contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante, non riguardava tutti i
dipendenti che avessero prestato effettivo servizio, ma solo quelli
che dovevano espletare il lavoro articolato in turni, con
conseguente necessità di consumare i pasti vvel luogo di lavoro;
che, nella specie, il lavoratore aveva omesso di provare
l’articolazione dell’orario di lavoro, e cioè di aver lavorato
nell’arco temporale compreso tra le 12,00 e le 16,00, nonché il
numero delle giornate di effettivo servizio durante tale fascia
oraria; che la mancata ottemperanza dell’Azienda all’ordinanza di
esibizione dei fogli di presenza non poteva condurre
all’accoglimento della domanda, in assenza di altri elementi
probatori; che le lacune probatorie non potevano essere colmate
con la prova testimoniale, poichè, a prescindere che nemmeno
con l’atto di appello erano stati indicati i testi da escutere, tale
prova era irrilevante ai fini della decisione.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 27 ottobre

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Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il
lavoratore sulla base di un solo motivo, articolato in più censure.
La ASL BAT (già AUSL BAR ) ha rilasciato procura al
difensore, il quale ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denunzia plurime violazioni di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Deduce che sia in primo che in secondo grado erano state
formulate richieste istruttorie (interrogatorio formale del direttore
generale dell’ASL e prova per testi), ma la Corte di merito ha
rigettato tali richieste, omettendo di motivare al riguardo.
Esse avrebbero dovuto essere accolte, atteso che non era
stato possibile acquisire gli ordini di servizio, non essendo questi
nella disponibilità del ricorrente.
Né la Corte ha considerato che per un certo periodo il
ricorrente aveva usufruito dei buoni pasto sostitutivi,
maturandone in particolare 69 nell’anno 2003.
Tali circostanze, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto
indurre la Corte territoriale a liquidare il danno in via equitativa,
considerato altresì che tutti i dipendenti che effettuano turni
antimeridiani e pomeridiani hanno diritto ai buoni pasto; che è
notorio che nelle aziende ospedaliere in cui si esercita il servizio
di assistenza ai malati, uno dei turni deve necessariamente
comprendere la fascia oraria che va dalle ore 14,00 alle 16,00;
che era quindi da presumere che il ricorrente avesse diritto al
riconoscimento delle pretese.
Il ricorso non è fondato.
La Corte territoriale, dopo aver rilevato che il diritto alla
mensa aziendale o al buono pasto sostitutivo spetta, ex art. 33
D.P.R. n. 270/87 – che ha recepito il relativo accordo nazionale
per il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale -,
nei giorni di effettiva presenza al lavoro e “in relazione alla
particolare articolazione dell’orario”, ha precisato che il

legge e dei contratti collettivi succedutisi nel tempo nonché

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ricorrente non aveva provato l’orario osservato nei periodi di
riferimento della domanda, elemento questo costitutivo della
pretesa; che la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione
non poteva condurre all’accoglimento della domanda in
mancanza di altri elementi comprovanti l’orario suddetto; che le
prove dedotte vertevano su circostanze irrilevanti ai fini della

liquidazione equitativa del danno presuppone la prova della sua
sussistenza.
Orbene, le censure al riguardo mosse allimpugnata
sentenza sono prive di fondamento.
Ed infatti:le circostanze oggetto delle prove non ammesse
dalla Corte di merito – indicate in ricorso – non sono idonee a
comprovare le concrete modalità di effettuazione dei turni, i
relativi periodi e i giorni di effettiva presenza del ricorrente in tali
turni; jefel in tema di prove, non può supplirsi all’onere di
dimostrare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta di
esibizione di documenti, integrando, tra l’altro, l’inosservanza
all’ordine di esibizione un comportamento liberamente valutabile
dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod.
proc. civ. (cfr. Cass. 18 settembre 2009 n. 20104); la
liquidazione equitativa del danno presuppone che sia stato
provato, anche attraverso presunzioni, l’esistenza del danno da
risarcire (cfr., ex plurimis, Cass. 30 aprile 2010 n. 10607); il
diritto del ricorrente ad almeno 69 buoni pasto nell’anno 2003 è
stato soltanto dedotto, ma non dimostrato, non risultando
trascritte nel ricorso – in violazione del principio di
autosufficienza – le relative delibere richiamate dall’Azienda né,
tanto meno, indicata la sede processuale in cui esse sono state
prodotte.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con.)
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate come in dispositivo, in considerazione

decisione e peraltro non erano stati indicati i testi; che la

dell’attività difensiva svolta, limitata alla partecipazione del
difensore alla discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma in data 19 novembre 2013.

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