Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4454 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICCINESI MARCO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA, del 3/5/06, depositata l’1/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

udito per la controricorrente l’Avvocato Miccinesi Marco, che si

riporta ai motivi del controricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIVETTI Marco, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La C.T.R. dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, confermando la spettanza del rimborso della meta’ dell’IRPEG versata per l’esercizio 1994/95 avendo al fondazione bancaria diritto al beneficio di cui al D.Lgs. n. 472 del 1999, art. 6.

Riteneva in motivazione che la spettanza del beneficio derivava dalla natura prevalentemente non lucrativa dell’attivita’ svolta in conformita’ delle previsioni statutarie, che l’attivita’ economica era meramente strumentale all’esercizio delle finalita’ della fondazione e non costituiva attivita’ economica, che tale interpretazione era confermata dal D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 norma di natura interpretativa.

Propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso la fondazione bancaria.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito di diritto, i ricorrenti contestano la qualificazione dell’attivita’ dell’ente come non commerciale, con il secondo l’accertamento dell’esclusiva o assolutamente prevalente attivita’ non lucrativa in contrasto con le risultanze del bilancio.

Il ricorso del Ministero e’ inammissibile non essendo stato parte del giudizio di appello.

Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e’ fondato in quanto conforme ai principi affermati recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 1579 del 2009 con la quale, componendo il contrasto della giurisprudenza, si sono affermati i seguenti principi: Gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite societa’ per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporale, non possono essere assimilati ne’ alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, ne’ agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a meta’ dell’aliquota sull’i.r.pe.g.; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati ne’ in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, ne’ in via estensiva, poiche’ la sua ratio va ricercala nella esclusivita’ e tipicita’ del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale gia’ esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalita’ giuridica di diritto privato, cosi’ estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c, non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entita’ della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attivita’ dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c. di aver in concreto svolto un’attivita’, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attivita’ di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anziche’ quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni.”.

Del pari fondato e’ il secondo motivo con il quale si contesta la logicita’ della esclusiva o prevalente attivita’ non lucrativa alla stregua delle risultanze del bilancio dalle quali emerge invece che somme maggiori di quelle destinate alle finalita’ di beneficenza, ricerca, arte e sanita’, sono destinate ad acquisto di azioni della controllate e ad aumento di capitale.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso. Infatti i rilievi contenuti nella memoria, secondo i quali la CTR avrebbe accertato il carattere prevalente dell’attivita’ di beneficenza, ricerca etc, non tengono conto delle fondate censure fondate sulle risultanze del bilancio di cui al secondo motivo del ricorso.

Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che nel decidere si’ atterra’ ai trascritti principi. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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