Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4454 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24030/2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

n. 92, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROLUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA RIZZI;

– ricorrente –

contro

G.D. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA n. 63,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BENEDETTO GRITTA TASSORELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 855/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 16.4.2006 la G.D. di B.D. & C. Snc evocava in giudizio C.P. dinanzi il Tribunale di Genova, invocando la declaratoria della risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data 27.10.2006, nonchè la condanna del C. al pagamento del doppio della caparra ricevuta per la progettata compravendita, o in subordine alla restituzione della caparra stessa. Nella narrativa dell’atto di citazione l’attrice deduceva che il convenuto non aveva consentito il cambio della destinazione d’uso di alcuni locali nè assicurato la carrabilità della rampa di accesso al cortile annesso al bene compromesso in vendita.

Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento della natura condizionale della clausola, apposta al preliminare, relativa alla trasformazione della destinazione d’uso dei locali ed alla carrabilità della rampa di accesso e per la conseguente declaratoria dell’inefficacia del contratto per mancato inveramento della predetta clausola.

Con sentenza n. 3613/2009 il Tribunale di Genova rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale e compensando le spese del grado.

Interponeva appello la società originaria attrice, abbandonando la domanda principale di risoluzione per inadempimento del C. e coltivando soltanto la subordinata, avente ad oggetto la declaratoria della risoluzione del preliminare di compravendita per impossibilità di avveramento della clausola condizionale ad esso apposta e la condanna dell’appellato alla sola restituzione della caparra a suo tempo ricevuta alla firma del preliminare; si costituiva in seconde cure il C. resistendo al gravame e sostenendo la novità della domanda di accertamento della risoluzione del contratto per mancato inveramento della clausola condizionale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 855/2015, la Corte di Appello di Genova accoglieva l’impugnazione condannando l’appellato alla restituzione della somma di Euro 27.000 a suo tempo ricevuta dall’appellante a titolo di caparra. Compensava per metà le spese del primo grado e condannava l’appellato al pagamento della restante metà e di quelle di seconde cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.P. affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso G.D. di B.D. & C. S.n.c. Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di scrutinare i motivi di ricorso occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità del controricorso sollevate dalla parte ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale. Ad avviso del C., la notifica del controricorso, eseguita in via telematica, sarebbe nulla perchè il procuratore della società G.D. avrebbe erroneamente attestato la conformità degli atti allegati al messaggio di posta elettronica certificata, nonostante che nessuno dei predetti atti fosse stato estratto da un fascicolo telematico e fosse, pertanto, suscettibile di essere autenticato dal procuratore del soggetto che esegue la notificazione. L’unica attestazione di conformità necessaria, secondo il C., era quella relativa alla procura speciale, dovendo il procuratore di G.D. certificare la conformità della copia allegata alla notificazione all’originale cartaceo in proprio possesso. Inoltre, la notificazione del controricorso sarebbe affetta da ulteriore profilo di nullità perchè nel messaggio di posta elettronica certificata mancherebbe l’indicazione del nome dei due files che ad esso erano allegati.

L’eccezione è infondata sotto ambedue i profili di cui anzidetto.

Quanto al primo di essi, se è vero che l’attestazione della conformità all’originale è possibile quando la notificazione concerne atti estratti da un fascicolo telematico, ciò non comporta alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui la predetta conformità venga attestata anche in relazione ad atti per i quali essa non sarebbe neppure necessaria. Il controricorso, in particolare, essendo il primo atto con cui la parte resistente si costituisce nel giudizio di legittimità per resistere al ricorso avversario, non dev’essere munito di alcuna attestazione di conformità, non essendo evidentemente un atto estratto da un fascicolo telematico; e tuttavia la circostanza che il procuratore della parte controricorrente abbia attestato anche la conformità del controricorso costituisce un “di più” che non vizia la ritualità dell’atto nè quella della relativa notificazione. L’attestazione, infatti, non crea alcuna incertezza nè sul tipo di atto, nè sul suo contenuto, nè sul suo effetto, apparendo semplicemente come un elemento non necessario, che poteva essere omesso ed il cui inserimento non comporta alcun effetto pratico.

Il secondo profilo è del pari assolutamente privo di rilevanza, posto che è lo stesso ricorrente a confermare che al messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato notificato il controricorso erano allegati sia il file del controricorso che quello della procura: ergo, la circostanza che nel messaggio non fossero indicati i nomi dei due files non vale ad inficiare in alcun modo la regolarità del procedimento notificatorio, il quale comunque ha prodotto il suo effetto, nè a creare alcun profilo di incertezza sul tipo di atto oggetto della notificazione e sul suo contenuto: il che vale a sanare qualsiasi irregolarità formale del procedimento stesso.

Passando ai motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non abbia ravvisato la formazione del giudicato interno sulla parte della sentenza di prime cure con cui era stata rigettata la domanda, originariamente proposta dalla società controricorrente, di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento. Ad avviso del ricorrente, infatti, poichè G.D. di B.D. & C. S.n.c. aveva ab origine agito per la risoluzione per inadempimento ed aveva poi espressamente abbandonato tale domanda in seconde cure, rinunciando quindi all’impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, l’effetto preclusivo si sarebbe prodotto anche in relazione alla domanda subordinata, con la quale la società G.D. aveva invocato sempre la risoluzione del contratto, sia pure limitando la richiesta di condanna del convenuto alla sola restituzione della caparra ricevuta.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,183 e 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte genovese avrebbe dovuto ravvisare la novità della domanda spiegata dalla G.D. in seconda istanza. Ad avviso del ricorrente, infatti, in primo grado sia la domanda principale che quella subordinata svolte dalla società attrice erano fondate sul comportamento asseritamente inadempiente del C., e non sul mancato avveramento della condizione relativa alla carrabilità della rampa; di conseguenza, la deduzione in appello di un diverso profilo di risoluzione per mancato avveramento della clausola condizionale avrebbe dovuto essere ritenuta estranea all’originario thema decidendi.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 1353 c.c. e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte ligure avrebbe omesso di considerare che G.D. non aveva proposto impugnazione avverso il capo della decisione di prime cure con cui era stata dichiarata l’inefficacia del contratto preliminare di cui è causa. Ad avviso del ricorrente ciò avrebbe precluso alla Corte di Appello la possibilità di pronunciarsi sulla risoluzione del contratto stesso.

Le tre censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, non sono fondate.

La sentenza impugnata dà atto (cfr. pag. 8) che G.D. aveva proposto appello limitatamente al rigetto della sola domanda subordinata svolta in prime cure, con la quale era stata allegata “… l’impossibilità, constatata dal suo consulente Ingegner M., di realizzare il cambio di destinazione d’uso dei locali promessile in vendita”. Trattasi di un’interpretazione della domanda giudiziale che, in sè stessa, costituisce attività riservata al giudice di merito e non è utilmente sindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018, Rv.651655; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 723 del 30/01/1981, Rv. 411193), oggi limitato -per effetto dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 – alle sole ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e quindi alla “… anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Peraltro va considerato che, nel procedimento di interpretazione della domanda giudiziale sottoposta alla sua cognizione, il giudice di merito “… non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un’istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019; Rv. 652943; conf. Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 118 del 07/01/2016, Rv.638481). Il che, se possibile, enfatizza ulteriormente la natura fattuale, e quindi l’insindacabilità in sede di legittimità, della valutazione della domanda riservata al giudice di merito.

Nè appare suscettibile di sindacato in questa sede la correlata operazione di apprezzamento del dato negoziale operata dalla Corte di Appello: dopo aver inquadrato la fattispecie nell’ambito del contratto preliminare di compravendita immobiliare, infatti, il giudice di seconda istanza ha interpretato le clausole contenute nel documento sottoscritto dalle parti, confermando la natura condizionale di quella relativa alla modifica della destinazione d’uso dei locali oggetto della progettata compravendita e ritenendola, alla luce dei fatti acquisiti agli atti del giudizio di merito, di impossibile verificazione. Anche in questo caso, si tratta di un apprezzamento insindacabile in questa sede, posto il principio per cui “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti- è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972).

Nè si ravvisa alcun profilo di violazione del giudicato interno, dovendosi ribadire l’ulteriore principio secondo cui “Costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955). Infatti “La locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perchè, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957).

Nel caso di specie, secondo la valutazione in punto di fatto operata dal giudice di merito la società odierna controricorrente aveva agito in prime cure invocando la declaratoria della risoluzione del contratto preliminare intercorso tra le parti, in tesi per inadempimento del convenuto, ed in ipotesi per impossibilità dell’avveramento della clausola condizionale apposta al preliminare stesso. Poichè in seconde cure la G.D. ha abbandonato la domanda principale coltivando la sola riconvenzionale, è evidente che non v’è spazio per ipotizzare, sotto alcun profilo, la formazione del giudicato, non essendo possibile individuare una sequenza logica fatto-norma-effetto suscettibile di costituire punto autonomo di statuizione. La questione della risoluzione del preliminare, infatti, è rimasta pacificamente sub iudice, sia pure limitatamente ad uno soltanto dei due distinti profili originariamente allegati in prima istanza dalla società attrice.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1355,1358,1375,1337 e 1366 c.c., anche in relazione agli artt. 1218,1175 e 1176 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il fatto, non considerando che la mancata concessione del cambio di destinazione d’uso dei locali oggetto del contratto preliminare intercorso tra le parti era dipesa dalla circostanza che la società G.D. non aveva presentato alla competente Autorità la necessaria domanda, rendendosi in tal modo direttamente responsabile del mancato inveramento della clausola condizionale apposta al preliminare.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 356 c.p.c., sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte genovese avrebbe erroneamente valorizzato il parere del tecnico di parte della società G.D., secondo il quale il cambio di destinazione d’uso dei locali oggetto della progettata compravendita non sarebbe stato possibile. Ad avviso del ricorrente, tale parere non provava alcunchè e la Corte ligure avrebbe sbagliato nell’attribuire allo stesso efficacia probatoria.

Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare l’impatto che la mancata concessione del cambio di destinazione d’uso dei locali oggetto della progettata compravendita avrebbe avuto sul progetto che G.D. si proponeva di realizzare. Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto che la società odierna controricorrente non aveva neppure tentato di realizzare un progetto diverso da quello originariamente ipotizzato, nonostante fosse in concreto possibile (almeno secondo il parere del tecnico di fiducia dell’odierno ricorrente) realizzare comunque una autorimessa, sia pure per un numero di posti auto e moto inferiore a quello previsto nel progetto iniziale.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto esse si risolvono in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, da ritenere estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), nonchè a sollecitare un nuovo, ed altrettanto inammissibile, apprezzamento delle risultanze istruttorie, in violazione del principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dal parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il rimborso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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