Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4453 del 21/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4453 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UMEK Franciska Slavec (MKU FNC 28055 Z118), elettivamente
domiciliata in Roma, Via Crescenzio, n. 20, presso lo studio
dell’Avv. Nicola Staniscia, che la rappresenta e difende in virtù
di procura apposta a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro della Giustizia
pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
elettivamente domiciliato per legge;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, reso nel
procedimento n. 422/10 RGVG, depositato in data i6 giugno 2010.

2P4
.,

1

Data pubblicazione: 21/02/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

del V marzo 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria Rosaria
San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio Capasso, il quale ha chiesto l’accoglimento del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. – Con ricorso alla Corte d’appello di Perugia, Umek
Franciska Slavec chiese il riconoscimento dell’equa riparazione
per la irragionevole durata di un giudizio promosso innanzi al
Tribunale di Roma – Sez. lavoro con atto del 4 luglio 2000 e
concluso con sentenza della Corte d’appello di Roma il 28 agosto
2007.
2. – Con decreto depositato il

17

giugno 2010, la Corte adita

respinse la domanda, rilevando che la ricorrente non aveva
depositato documentazione attestante la città, la via, il numero
civico e lo Stato della ex Jugoslavia in cui risiedeva: ciò che
comportava la mancata compiuta identificazione della ricorrente

e

la impossibilità di espletare l’interrogatorio richiesto dal
Ministero convenuto.
3. – Per la cassazione di tale decreto ricorre Umek Franciska
Slavec sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il
Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 115 e 116, 163 e 164 nonché 112

2

ricorso.

cod.proc.clv. Si rileva anzitutto che la intestazione del ricorso
recava la indicazione della residenza della ricorrente, e che
comunque il Ministero convenuto si era costituito nel giudizio
senza eccepire la nullità del ricorso

ex

artt. 163 e 164

cod.proc.civ.

2.1. – Secondo l’orientamento dì questa Corte, la nullità della
citazione (in primo grado o in appello), dalla quale non risulti
l’indicazione della residenza dell’attore, ma solo l’elezione di
domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio
del convenuto (v. Cass., sent. n. 466 del 1982).
Nella specie, il Ministero convenuto si è regolarmente costituito
nel giudizio, concludendo per la nullità della procura e, nel
merito, per la infondatezza del ricorso.
2.2. – Né alcun rilievo può assumere, come erroneamente ritenuto
dalla Corte di merito, la circostanza che la asserita mancata
indicazione della residenza della ricorrente rendesse impossibile
procedere all’interrogatorio formale della stessa, richiesto dal
Ministero convenuto ai fini dell’accertamento della validità della
procura. Ed infatti, essendosi la ricorrente ritualmente
costituita, il predetto Ministero non era gravato da alcun onere
di notifica del verbale dal quale risultava l’ammissione della
prova: donde la irrilevanza della specifica indicazione della
residenza della Umek.
3. – Il ricorso deve, dunque, essere accolto. Il decreto impugnato
deve essere cassato, e la causa rinviata ad un diverso giudice –

3

2. – La censura è meritevole di accoglimento.

che viene designato nella Corte d’appello di Perugia in diversa
composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del
presente giudizio – che provvederà all’esame della controversia,
esclusa la inammissibilità del ricorso per la mancata compiuta

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di
Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte dì Cassazione, in data 7 marzo 2012.

identificazione della ricorrente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA