Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4453 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 22958/16) proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa “ex lege”

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi

uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

VINALCOLI SALENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore e D.C.R.

(C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 569/2015

(depositata il 25 agosto 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

viste le conclusioni del Sostituto P.G. Dott. Carmelo Sgroi,

depositate il 04 novembre 2019, con le quali è stato chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 27 luglio 1998 la Vinalcoli Salento s.r.l. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce avverso l’ingiunzione, notificatale il 16 luglio precedente, emessa dall’Ufficio Dogana Principale di Lecce, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di Lire 1.030.732.580, oltre interessi maturati e maturandi, dovuta, come specificato nell’avviso di pagamento del 3 aprile 1997, a titolo di “accisa” sulla deficienza di alcool grezzo pari a litri anidri 82.485, accertata mediante inventario del 26 febbraio 1997, a seguito di furto subito e denunciato dalla società, quale esercente il servizio di assuntoria per conto dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (c.d. AIMA).

La formulata opposizione era stata basata, ai fini del dedotto esonero dall’obbligo tributario, sulla circostanza che l’alcool mancante dal deposito non era stato immesso al consumo, bensì disperso sul terreno conseguentemente ad un tentativo di furto, ragion per cui non sussistevano le condizioni per procedersi alla riscossione delle accise.

Nella costituzione del Ministero delle Finanze, l’adito Tribunale, con sentenza n. 245/2011 (adottata all’esito del giudizio protrattosi per l’attesa della definizione del procedimento penale conseguente alla denuncia del reato da parte del legale rappresentante della società opponente), accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità e l’inefficacia dell’impugnata ingiunzione, con il derivante ordine di sgravio dell’accisa, ai sensi della L. n. 3482 del 2000, art. 59, n. 2, nonchè della L. n. 301 del 2004, art. 11, comma 742.

2. Interposto appello da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e nella resistenza delle parti appellate, la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 569/2015 (depositata il 25 agosto 2015), dichiarava il difetto di legittimazione passiva di D.C.R., in proprio e quale ex liquidatrice della Vinalcoli Salento s.r.l. e, accogliendo per quanto di ragione l’appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava parzialmente fondata l’opposizione avanzata dalla Vinalcoli Salento s.r.l., annullando, di conseguenza, l’ingiunzione opposta limitatamente all’importo dovuto a titolo di accise relativamente a litri 60.000 di alcool, negli equivalenti litri anidri da imputare al quantitativo complessivo di litri anidri 82.485, confermandola nel resto la decisione di prime cure; compensava, altresì, tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte salentina osservava, innanzitutto, che nel corso del giudizio di primo grado non era stata mai dichiarata (seppure avvenuta il 5 settembre 2008) l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della Vinalcoli s.r.l. (e che il difensore della stessa aveva anche notificato, per conto della medesima, la sentenza del Tribunale al Ministero opposto) e che, solo all’esito della costituzione di D.C.R. in appello e della effettiva dichiarazione di detta estinzione societaria soltanto in secondo grado, l’appellante Ministero aveva ottenuto il richiesto termine per la citazione in appello della stessa D.C.R. in proprio, quale ex liquidatrice della società ed ex socia unica. Verificata la ritualità del contraddittorio in appello, la stessa Corte territoriale riteneva fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della D.C.R., in proprio e quale ex liquidatrice della Vinalcoli Salento s.r.l., nel mentre ravvisava la legittimazione passiva della stessa D.C. nella qualità di ex socia unica della società estinta e cancellata poichè, a seguito dell’estinzione, si era venuto a verificare un fenomeno di tipo successorio con la trasmissione dell’obbligazione al socio.

Nel merito, il giudice di appello, chiarito che nel caso di specie non trovava applicazione la disciplina dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione prevista dalla L. n. 689 del 1981 (dovendosi, invece, porre riferimento al D.P.R. n. 43 del 1973), rilevava che – gravando sul soggetto passivo dell’imposta la prova dell’assenza di colpa grave e dell’esatto quantitativo andato disperso – quest’ultimo andava computato, sulla base degli esiti istruttori complessivamente valutati, nell’ordine di litri 60.000 e su tale quantità doveva restare vigente il regime della sospensione, mentre sul solo residuo quantitativo risultante rispetto al totale di litri 82.485 (siccome corrispondente a quello sottratto e destinato al consumo), avrebbe potuto legittimamente considerarsi calcolata e imposta l’accise. Pertanto solo in tali dimensioni l’ingiunzione poteva ritenersi essere ancora validamente emessa ed efficace nei confronti di D.C.R., quale ex socia unica della estinta Vinalcoli Salento s.r.l.,

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le intimate Vinalcoli Salento s.r.l., in liquidazione (già estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 5 settembre 2008) e la D.C.R., nella qualità di ex socia unica di detta società, non si sono costituite in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. nonchè, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2945 c.c. e art. 24 Cost., sul presupposto che pur essendo stata ritualmente rinnovata la notificazione del gravame all’unico ex socio per effetto dell’avvenuta estinzione della Vinalcoli Salento s.r.l., la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare d’ufficio il difetto di interesse ad agire della predetta società in primo grado e, consequenzialmente, ritenere la carenza di interesse a resistere nel merito dell’ex socia in grado di appello, con derivante annullamento della sentenza di primo grado per cessazione della materia del contendere e/o per sopravvenuto difetto di interesse.

2. Con la seconda, subordinata, censura la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, in combinato disposto con la L. n. 342 del 2000, art. 59, nonchè del D.L. n. 693 del 1980, art. 22-ter, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente inteso che il requisito dell’assenza di colpa o di dolo del depositario abbia rilievo solo per concessione dell’abbuono di accisa sull’alcool effettivamente sottratto a seguito del furto, mentre per l’alcool andato disperso (in conseguenza del tentativo di furto) l’abbuono debba essere comunque concesso, anche in caso di accertata colpa grave del soggetto passivo (come avrebbe dovuto ritenersi quella configuratasi nel caso di specie).

3. Con il terzo motivo (ed ulteriormente subordinato al mancato accoglimento del primo) la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (con riferimento alla disciplina del fatto notorio), nonchè – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 47, 54, 62 e 71 e con il D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 227 e 243, in ordine all’errata valutazione della capacità di contenimento di un’autocisterna addetta al trasporto di merce.

4. Ritiene il collegio che il primo motivo è infondato per la determinante ragione che – ferma restando l’applicabilità del principio dell’ultrattività della procura per il caso di avvenuta estinzione per cancellazione di persona giuridica non dichiarata nel corso del giudizio di primo grado e rilevata la legittimità della rinnovazione della notificazione disposta in appello – occorre considerare che l’estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determina comunque un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferite ai soci le obbligazioni (del tipo di quelle contributive) rimaste inadempiute (anche quando esse siano oggetto di contestazioni in sede giudiziale), ragion per cui, nel caso di specie, il giudizio è stato legittimamente proseguito nei confronti dell’ex socia unica.

L’univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 6070/2013 e, da ultimo, Cass. n. 18465/2018) ha, infatti, stabilito che, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Pertanto, deve ritenersi che la legittimazione sostanziale processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati alla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, diventano parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo.

5. Osserva il collegio che anche la seconda censura è priva di fondamento.

Occorre, in premessa, prima di rispondere al motivo, incentrare l’attenzione sull’individuazione del presupposto di imposta delle accise e discernere tra fatto generatore dell’obbligazione tributaria ed esigibilità della stessa, nonchè fissare i limiti normativi relativi al riconoscimento del diritto al conseguimento dell’abbuono di imposta.

Per quanto concerne il primo aspetto, va rilevato che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, al comma 1, sancisce che, per i prodotti sottoposti ad accisa, l’obbligazione tributaria nasce all’atto della fabbricazione, estrazione o importazione del prodotto e, al secondo somma, dispone che l’accisa diviene esigibile solo al momento della immissione al consumo del bene nel territorio dello Stato.

Pertanto, il presupposto del tributo trova la sua estrinsecazione in una fattispecie di natura complessa a formazione progressiva che ha origine nel momento della fabbricazione o importazione e si perfeziona con l’immissione sul mercato del bene per il suo consumo. Per effetto della distinzione tra i due momenti e del fisiologico intervallo temporale tra essi intercorrente, viene a verificarsi che le merci restano in un “regime sospensivo di imposta” fino alla realizzazione della condizione di esigibilità.

Adattando tale ricostruzione alla vicenda oggetto di causa va rilevato che l’alcool grezzo conservato nel deposito autorizzato della Vinalcoli Salento s.r.l. oggetto di furto e, poi, di dispersione, è da considerarsi bene sottoposto ad accisa in “regime sospensivo”, rispetto al quale, nel momento di consumazione del reato ad opera di terzi, era già sorta l’obbligazione tributaria ma l’imposta non era, tuttavia, ancora divenuta esigibile.

Con riferimento al secondo richiamato profilo, deve essere posto in risalto che dello stesso D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4 (così come modificato dalla L. n. 342 del 2000, art. 59) ha previsto che l’accisa non è dovuta in caso di perdita irrimediabile o di distruzione totale di beni che si trovino in regime sospensivo, a condizione che il soggetto – che sia obbligato in via generale – provi, in modo ritenuto attendibile dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti siano avvenute: a) per caso fortuito o forza maggiore, ovvero per condotte a lui non imputabili a titolo di colpa grave o di dolo; b) per fatti a lui imputabili ma solo a titolo di colpa lieve (cfr., in proposito, Cass. n. 24912/2013).

Legittimamente, poi, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia ritenuto applicabile del D.Lgs. n. 504 del 1995, citato art. 4, nella sua versione novellati con la modificazione intervenuta nel 2000, ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore di quest’ultima (per quanto desumibile dal testo del comma 3 dell’indicato della L. n. 342 del 2000, art. 59) e sicuramente riferibile all’avviso di liquidazione del 25 marzo 1997 posto a fondamento dell’ingiunzione opposta oggetto del presente giudizio.

La disciplina relativa all’aspetto in discorso è stata successivamente precisata, in senso ulteriormente restrittivo, in sede di recepimento – mediante il D.Lgs. n. 48 del 2010 (v., in particolare, il suo art. 1, lett. d) – della Direttiva 2008/118/CE, al fine di far fronte al fenomeno di abusivo ricorso all’istituto dell’abbuono, puntualizzandosi che, nell’ambito di applicazione dell’art. 59, comma 1, della suddetta novella del 2000, risulta contemplata l’equiparazione al caso fortuito e alla forza maggiore esclusivamente per fatti imputabili a terzi ossia al soggetto passivo a titolo di colpa non grave.

In ragione di tale criterio ermeneutico, la Corte salentina ha escluso – con statuizione divenuta sul punto definitiva – la spettanza del diritto all’abbuono di imposta per le quantità dell’alcool oggetto di furto, alla stregua della condotta colposa della società e del negligente difetto di vigilanza per non aver provveduto al rinnovo del contratto di vigilanza scaduto al momento del verificarsi del fatto costituente reato.

Di contro, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ora ricorrente, di applicare il principio qui richiamato in sede di valutazione dell’abbuono ovvero della debenza dell’accisa sulle quantità di prodotto oggetto di dispersione non è accoglibile, proprio alla luce di quanto evidenziato. La Corte di appello ha, invero, distinto l’ipotesi dell’alcool oggetto di furto da quella dell’alcool oggetto di dispersione e, pertanto, ha – sulla base del richiamato quadro normativo di riferimento – correttamente escluso l’esigibilità dell’imposta per la quantità di prodotto andato disperso.

Al riguardo, si osserva che il D.L. n. 693 del 1980, art. 22-ter (come, poi, la già citata Direttiva 2008/118/CE, con particolare riferimento al disposto dell’art. 7) stabilisce che la nozione di “perdita” va intesa nel significato di “dispersione”, e ciò avvalora il dato che nel sistema delle accise risulta determinante la circostanza per cui solo con la dispersione irrimediabile o la perdita totale, per effetto della distruzione materiale del bene, non viene a concretizzarsi l’immissione nel circuito del consumo del prodotto e, di conseguenza, non può insorgere l’obbligazione tributaria. Al contrario, la sottrazione ad opera di terzi determina solo lo spossessamento ai danni del contribuente sostanziale ma non è di ostacolo alla commercializzazione, ancorchè clandestina, del bene sottratto (che gli autori dell’illecito attuano al fine di trarne un illegittimo profitto).

Così esposta la ricostruzione del quadro normativo, si deve ritenere che la scelta legislativa compiuta nei predetti termini si prospetta ragionevole, poichè costituisce massima di comune esperienza che la vendita immediata dei proventi del delitto, ovvero la ricettazione degli stessi, siano la più verosimile e diffusa conseguenza dei reati di furto o di rapina.

Perciò, avuto riguardo al profilo della erronea concessione del diritto all’abbuono relativamente alla sola quantità del prodotto oggetto di dispersione, la pretesa della ricorrente – e, quindi, la relativa censura dell’impugnata sentenza – non è condivisibile perchè con essa risulta omessa la considerazione della circostanza di fatto – ovvero la dispersione irrimediabile del bene nel terreno – per effetto della quale il presupposto dell’imposta non avrebbe potuto intendersi perfezionato, stante l’impossibilità assoluta della sua immissione in consumo.

E’, quindi, conforme a diritto la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui l’ingiunzione al pagamento delle accise per l’intero quantitativo risultante mancante (comprensivo sia di quello sottratto o portato altrove con autobotti, sia di quello riversatosi sul terreno) non poteva essere confermata per l’intero importo, dovendosi, infatti, scomputare l’accise relativa all’alcool andato disperso sul terreno per il quale restava in vigore il regime sospensivo.

Per le spiegate ragioni, quindi, il secondo motivo va disatteso.

6. Il terzo ed ultimo motivo è da ritenersi inammissibile.

Esso, infatti, attiene alla contestazione sulla quantificazione induttiva operata dal giudice di appello con riferimento ai litri di alcool disperso allo scopo di pervenire alla determinazione del diritto all’abbuono di imposta, deducendo l’asserita arbitrarietà della sussunzione della capacità di un’autobotte come individuata nell’impugnata sentenza.

Tale censura attiene ad una valutazione di merito che non è sindacabile nella presente sede di legittimità e non è, in ogni caso, idonea a concretare la supposta violazione dell’art. 115 c.p.c., poichè – per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019) in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione del citato art. 115 c.p.c. (come del successivo art. 116) non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. In altri termini, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Orbene, la Corte di merito, per determinare l’entità dei litri di alcool dispersi, ha tenuto conto della presenza di tre autocisterne abbandonate sul luogo del reato e ha ritenuto che detto prodotto fosse destinato ad essere trasportato dalle medesime autobotti rinvenute sul posto (e ivi rimaste “impantanate”); pertanto, sulla scorta di un ragionamento presuntivo non censurabile (e, comunque, fondato anche sul fatto notorio – trattandosi di nozione di comune esperienza – relativo alla ordinaria capacità massima di capienza di un’autobotte adibita al trasporto di liquidi alimentari, dovendo, semmai, essere la P.A. a fornire la prova contraria sulla base di specifici accertamenti fattuali da riscontrare idoneamente) ha computato – secondo un tendenziale criterio medio ragionevole – in 60.000 litri il quantitativo disperso (considerando la capacità massima di contenimento di 30.000 It. per ciascuna autocisterna). Alla stregua di tale conteggio presuntivamente giustificato la Corte territoriale ha, perciò, ragionevolmente rilevato che per il quantitativo di 60.000 litri doveva restare vigente il regime della sospensione e solo sulla rimanente quantità, corrispondente a quella sottratta e destinata al consumo, avrebbe dovuto ritenersi correttamente calcolata ed imposta l’accise.

7. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso va integralmente respinto, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, poichè nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

Poichè la parte ricorrente si identifica con una P.A. non si configurano nemmeno i presupposti per dichiarare la sussistenza dell’obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA