Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4452 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 24/02/2010), n.4452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.F., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/24/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 24, in data 05/06/2006, depositata

il 17 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 6112/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 82/24/2006, pronunziata dalla CTR di Bologna Sezione Staccata di Rimini n. 24, il 05.06.2006 e DEPOSITATA il 17 gennaio 2007.

Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in quattro motivi, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, della L. n. 289 del 2002, artt. 7 ed 8, nonchè omessa motivazione su punti decisivi della controversia.

I primi due mezzi si concludono con la formulazione di altrettanti quesiti, con cui si chiede alla Corte di dire, se l’eccezione di estinzione del giudizio per condono sia rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta in appello, e se l’adesione del contribuente alla sanatoria fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8, comporti rinuncia e sia ostativa alla prosecuzione del giudizio, volto ad ottenere il rimborso dell’IRAP dichiarata e pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

2 – A tali quesiti deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio; pertanto la deduzione in appello della decadenza in argomento è proponibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004), e, d’altronde, che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto(nella specie IRAP) (Cass. 3682/2007, n. 20741/2006, n. 8178/2007, n. 20741/2007).

3 – La decisione impugnata, affermando che l’eccezione predetta era a ritenersi inammissibile, perchè non rilevabile d’ufficio e proposta per la prima volta in appello, e ritenendo che alla domanda di condono, la cui presentazione non è stata oggetto di contestazione (Cass. n. 1540/07, n. 5488/06, n. 2273/05), non possono riconnettersi effetti preclusivi del rimborso dell’Irap, ed evidenziando, che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo IRAP, per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici, non appare in linea con il diverso ed ormai pacifico orientamento giurisprudenziale.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, dei primi due mezzi e l’assorbimento degli altri, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Considerato che la CTR ha ritenuto infondata la pretesa fiscale, considerando insussistenti i presupposti impositivi, dopo avere dichiarato inammissibile, perchè proposta in appello e non rilevabile d’ufficio, la questione relativa alla presentazione del condono;

Considerato che il ricorso, alla stregua dei principi richiamati in relazione, deve ritenersi fondato, posto che, per il periodo d’imposta in questione, il contribuente si è avvalso del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, ragion per cui non aveva titolo a chiedere ed ottenere il rimborso per il medesimo periodo e, d’altronde, la questione del condono, peraltro opportunamente dedotta, non soggiaceva ad alcuna preclusione, potendo, comunque, essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione, e quindi doveva essere, prioritariamente, esaminata e valutata, anche dai Giudici di appello;

Considerato, pure, che per consolidato orientamento giurisprudenziale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio, con la conseguenza che la relativa questione è proponibile in appello ed anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004);

Considerato che il ricorso va, dunque, per tali motivi, accolto e, per l’effetto, assorbiti gli altri, l’impugnata sentenza, che ha fatto malgoverno dei richiamati principi, omettendo di pronunciare sulla questione relativa al condono e decidendo, quindi, nel merito, va cassata;

Considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo ritenersi pacifica l’allegata circostanza che il contribuente si è avvalso, per lo stesso periodo d’imposta, del condono previsto dalla precitata legge, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente e l’originario ricorso; dichiara assorbite le altre censure e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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