Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4452 del 23/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, (ud. 25/10/2017, dep.23/02/2018),  n. 4452

Fatto

Con sentenza n. 9940 del 2015 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla G.D.M. s.p.a. in amministrazione straordinaria, revocava la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nonchè il decreto L. Fall., art. 173, disponendo la prosecuzione della procedura di concordato preventivo.

Osservava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che tra le ragioni che lo avevano precedentemente indotto a revocare l’ammissione al concordato preventivo, particolare rilievo aveva assunto un’operazione di fusione con indebitamento: in particolare, in sede di revoca, era stato ritenuto che il finanziamento ipotecario non fosse mai stato erogato alla società in concordato ma al suo socio M.C.; che l’operazione di fusione con indebitamento avesse di per sè gravato il patrimonio sociale di un debito sorto per un interesse estraneo a quello imprenditoriale; che la costituzione stessa della società veicolo fosse caratterizzata da fittizietà e strumentalità alla predetta finalità illecita e che l’operazione avesse apportato un contributo causale decisivo al determinarsi del dissesto della società; che le predette circostanze erano state volontariamente sottaciute nel ricorso L. Fall., ex art. 161.

Contrariamente, in sede di opposizione, il Tribunale rilevava che la fusione oggetto di esame era stata sostenuta da un’operazione di finanziamento realmente effettuata, finalizzata ad assicurare alla società veicolo, che aveva stipulato il mutuo e contratto la relativa obbligazione restitutoria, i mezzi finanziari per acquistare la partecipazione in G.M.A. e che alcuna conferma era emersa in ordine alla ritenuta fittizietà del finanziamento. Dubitandosi pertanto che la fusione fosse di per sè illecita e che per ciò potesse esserle attribuita un’idoneità depauperativa intrinseca, non poteva condividersi l’assunto per cui l’omessa inclusione nel ricorso di cui alla L. Fall., art. 161 di un’illustrazione dettagliata delle modalità realizzative della fusione potesse aver rivestito una valenza decettiva sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori, dovendosi dunque concludere, anche sul piano soggettivo, per l’insussistenza in capo al debitore di una consapevole condotta volta ad occultare ai creditori elementi significativi per la formazione del consenso informato. Avverso tale sentenza G.D.M. s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; G.D.M. s.p.a. in liquidazione, in persona dei liquidatori, resiste mediante controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria.

Con nota del 7.9.2017 e del 10.10.2017 le parti hanno segnalato l’esistenza di un procedimento connesso ed hanno formulato istanza di trattazione congiunta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in via preliminare rilevato che il ricorso – proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale, accogliendo l’opposizione avverso la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ed avverso il decreto di revoca del concordato preventivo, ha disposto la revoca della prima e la prosecuzione della procedura concordataria – è inammissibile.

Ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 9 contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale che l’ha pronunciata nel termine di trenta giorni dalla data dell’affissione.

Il successivo art. 10, nel disporre che la sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata ed affissa a norma dell’art. 8, comma 3, nulla dispone in ordine al regime di impugnazione. Il vuoto normativo deve tuttavia essere colmato attraverso la norma di chiusura contenuta nell’art. 36 che dispone che per quanto non previsto dal decreto n. 270 cit., si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa.

Soccorre dunque la L. Fall., art. 195, ma nella versione anteriore alla riforma allorquando anche per la sentenza dichiarativa di insolvenza nella l.c.a. era prevista, come in tema di sentenza dichiarativa di fallimento, l’opposizione, prevedendosi espressamente che l’impugnazione si propone alla Corte d’appello entro il termine di quindici giorni che nella fattispecie decorre dal compimento delle formalità di cui alla L. Fall., art. 17. Il quadro che ne deriva, con riferimento alle procedure anteriori alla riforma, era dunque del tutto omogeneo, atteso che sia nel fallimento, sia nelle procedure di liquidazione coatta ed in quelle di amministrazione straordinaria, la sentenza di fallimento o dichiarativa dello stato di insolvenza era suscettibile di opposizione dinanzi allo stesso tribunale e la relativa sentenza era impugnabile con l’appello.

Con riferimento alle nuove procedure il quadro di riferimento, per il fallimento e la liquidazione coatta, è mutato, atteso che contro la sentenza dichiarativa è ammesso il reclamo alla Corte di Appello.

L’unica procedura che è rimasta però priva di un’espressa regolamentazione è l’amministrazione straordinaria, per la quale vale, come già osservato, il rinvio fisso contenuto nell’art. 36 alle precedenti norme in materia di liquidazione coatta, per cui essendo per l’a.s. rimasto invariato il sistema dell’opposizione, deve ritenersi che ancora oggi l’unico rimedio sia quello dell’impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte di Appello.

Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese della fase di legittimità vengono compensate attesa la novità della questione affrontata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate le spese processuali della fase di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018

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