Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4452 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.21/02/2017), n. 4452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3536-2011 proposto da:
T.L. ORA B.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE
DONNO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 971/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 16/11/2010 R.G.N. 1800/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;
udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato
MARESCA ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano riteneva legittima l’apposizione del termine al contratto stipulato tra le Poste Italiane spa e T.L. (ora a seguito di provvedimento dell’Anagrafe B.L. come deducono congiuntamente le parti) D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma bis, con conseguente conferma del rigetto della domanda del lavoratore diretta alla trasformazione del primo contratto in un rapporto a tempo indeterminato con ordine di riammissione del lavoratore nel posto di lavoro e diritto al risarcimento del danno. Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso il lavoratore con plurimi motivi; si è costituita la parte intimata con controricorso. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che è stato prodotto atto di rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte: Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017