Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4452 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3536-2011 proposto da:

T.L. ORA B.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE

DONNO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 971/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/11/2010 R.G.N. 1800/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano riteneva legittima l’apposizione del termine al contratto stipulato tra le Poste Italiane spa e T.L. (ora a seguito di provvedimento dell’Anagrafe B.L. come deducono congiuntamente le parti) D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma bis, con conseguente conferma del rigetto della domanda del lavoratore diretta alla trasformazione del primo contratto in un rapporto a tempo indeterminato con ordine di riammissione del lavoratore nel posto di lavoro e diritto al risarcimento del danno. Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso il lavoratore con plurimi motivi; si è costituita la parte intimata con controricorso. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che è stato prodotto atto di rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte: Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA