Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4451 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 4451 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA

sul ricorso 13793-2008 proposto da:
GRAMAZIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato
SARACINO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
FOLLIERI ROSARIO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

NAVALE ASSICURAZIONI SPA 00296790389, nella quale si
2014
85

è fusa per incorporazione la MMI ASSIC SPA, in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292,
presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO

Data pubblicazione: 25/02/2014

PIACQUADIO, BALDI GIUSEPPE giusta delega in calce;
– controrícorrente

avverso la sentenza n.

166/2008 della CORTE D’APPELLO

di BARI, depositata il 19/02/2008 R.G.N. 1989/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del

15/01/2014

dal

Consigliere

Dott.

ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.

2

udienza

RI TENUTO IN FATTO
che la Corte di appello di Bari, con sentenza depositata in data 19 febbraio
2008, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla M.M.I. Assicurazioni
S.p.a. (già Nazionale Assicurazioni S.p.A.) nei confronti di Gramazio
Antonio e sull’appello incidentale proposto da quest’ultimo avverso la
sentenza del 21 dicembre 2003 emessa dal Tribunale di Foggia, accoglieva

proposta dal Gramazio, di condanna di detta società al pagamento
dell’indennizzo per l’incendio di una bica di 1.600 balloni di paglia, in virtù
di polizza antincendio stipulata con la Nazionale Assicurazioni S.p.A. e
compensava per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
che per la cassazione della sentenza della Corte di merito Gramazio Antonio
ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
che la Navale Assicurazioni S.p.a., nella quale si è fusa per incorporazione la
M.M.I. Assicurazioni S.p.a., ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 25
ottobre 2013 il ricorrente e il suo difensore hanno dichiarato di rinunciare al
ricorso per cassazione;
che tale atto risulta sottoscritto per accettazione dalla controricorrente e
dall’avv. Giuseppe Baldi, difensore della stessa;
che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per
intervenuta rinuncia;
che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo a
pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’adesione, da
parte della controricorrente, alla rinuncia al ricorso;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014.

l’appello della società assicuratrice e, per l’effetto, rigettava la domanda,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA