Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4451 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 24/02/2010), n.4451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
M.V., residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 04/21/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 21, in data
11/01/2007, depositata il 25 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 6088/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 4/21/07, pronunziata dalla CTR di Bologna Sezione Staccata di Parma n. 21 l’11.01.2007 e DEPOSITATA il 25 gennaio 2007.
Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP anni dal 1998 al 2000, si articola in un motivo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7.
Il mezzo si conclude con la formulazione di quesito, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’adesione del contribuente al condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7, comporti o meno rinuncia al rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale, con effetti estinti per il connesso giudizio.
2 – Al quesito deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).
3 – La decisione impugnata, affermando che alla domanda di condono, nel caso pacificamente presentata, non possono riconnettersi effetti preclusivi del rimborso dell’Irap, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo IRAP, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.
4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;
Considerato che la CTR ha ritenuto infondata la pretesa fiscale, considerando insussistenti i presupposti impositivi, dopo avere ritenuto e dichiarato irrilevante, la questione, dedotta dall’Ufficio con l’appello (pag. 2 righi 9 e seg.ti), relativa alla avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7;
Considerato che il ricorso, alla stregua dei principi richiamati in relazione, deve ritenersi fondato, posto che, per il periodo d’imposta in questione, il contribuente si è avvalso del condono, ragion per cui non ha titolo ad ottenere il rimborso per il medesimo periodo e, d’altronde, la questione del condono, peraltro specificamente prospettata, non soggiaceva ad alcuna preclusione, potendo, comunque, essere rilevata d’ufficio, anche in Cassazione, e quindi doveva essere, prioritariamente, esaminata e valutata, anche dai Giudici di appello;
Considerato, pure, che per consolidato orientamento giurisprudenziale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio, con la conseguenza che la relativa questione è proponibile in appello ed anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004);
Considerato che il ricorso va, dunque, per tali motivi, accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza, che ha fatto malgoverno dei richiamati principi, ritenendo irrilevante la questione relativa al condono e decidendo, quindi, nel merito, va cassata;
Considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la circostanza che il contribuente si è avvalso, per lo stesso periodo d’imposta, del condono di cui alla precitata legge, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;
Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente e l’originario ricorso; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010