Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4451 del 23/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, (ud. 25/10/2017, dep.23/02/2018),  n. 4451

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- F.A. e F.G., anche in veste di legali rappresentati della società semplice Agricola F., ricorrono per cassazione nei confronti di Cassa di Risparmio di Savigliano, di Unicredit, di Banca Popolare di Bergamo, di Banca Regionale Europea, di Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, di Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, di Securitisation Service s.p.a., di T.S. e di Veneto Banca, sviluppando tre motivi avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Asti, sezione fallimentare, in data 12 febbraio 2015.

2.- Con tale pronuncia il Tribunale piemontese ha rigettato il reclamo presentato dagli attuali ricorrenti contro il provvedimento (datato 21 ottobre 2014) con cui lo stesso Tribunale in composizione monocratica ha respinto l’istanza di omologazione del piano proposto nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. 27 gennaio 2012 n. 3, come integrata dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Con riferimento ai motivi di reclamo in concreto formulati, l’impugnato provvedimento ha in particolare rilevato che – ai sensi delle prescrizioni di cui alla vigente normativa sul sovraindebitamento – per valutare l’ammissibilità della proposta il Tribunale deve verificare la legittimità anche sostanziale della medesima, come anche la sua fattibilità giuridica e pure la convenienza di questa a fronte dell’alternativa della liquidazione dei beni (nel caso, verificatosi nella specie, di contestazioni da parte dei creditori).

E ha concluso nel senso che la proposta specificamente formulata dagli attuali ricorrenti non era atta a superare il vaglio della prima verifica, non essendo rispettoso della legge il trattamento proposto per i creditori privilegiati; non quello della seconda verifica, in ragione della “eccessiva aleatorietà del piano spalmato in un arco temporale troppo vasto”; non quello della terza, l’alternativa liquidatoria apparendo decisamente più solida e sicura rispetto all’eventualità di un pagamento dei creditori “sulla base di un autofinanziamento del tutto incerto in quanto derivante dalla gestione dell’impresa in un periodo di quindici anni ovvero dalla liquidità proveniente dal finanziamento di un terzo, da erogarsi entro il 2028”.

3.- Nei confronti del ricorso resistono la Cassa di Risparmio di Savigliano, l’Unicredit, la Banca Popolare di Bergamo, la Banca Regionale Europea che hanno presentato separati controricorsi.

Non hanno invece svolto attività difensive la Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, la s.p.a. Securitisation Service, il signore T.S. e Veneto Banca.

4.- I ricorrenti fratelli F. e Unicredit hanno anche depositato memorie.

Nell’ambito della memoria di Unicredit è stata tra le altre cose formulata eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti richiesti dalla norma dell’art. 111 Cost.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo assume, in specie, “violazione della L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 1, art. 8, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il secondo motivo lamenta, poi, “violazione L. n. 3 del 2012, artt. 7, 8, 9, 12 bis e 15 – art. 2909 c.c., in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il terzo motivo rileva, inoltre, “violazione della L. n. 3 del 2012, art. 8, n. 4 e n. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

6.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso, manifestata nella memoria depositata da Unicredit, si riporta ai contenuti dell’ordinanza emessa da questa Corte in data 14 marzo 2017, n. 6516, per assumere che l’impugnato provvedimento del Tribunale si manifesta in sè stesso “privo dei caratteri della decisorietà e definitività” che sono necessari per la ricorribilità dei provvedimenti in cassazione.

7.- Va presa in considerazione, prima di tutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di cui appena sopra si è fatto cenno.

A tale proposito, va subito rilevato che l’ordinanza di Cass. n. 6516/2017, richiamata a conforto da Unicredit, non s’attaglia in realtà alta fattispecie tipo che è qui concretamente in esame. In effetti, tale pronuncia riguarda il caso del provvedimento di rigetto del reclamo avverso quello relativo all’ammissibilità del piano di risanamento ai sensi dell’art. 10 Legge citata, che per l’appunto viene dichiarato non impugnabile ex art. 111 Cost. Nella presente sede propriamente rileva invece – come si è già esplicitato – la diversa ipotesi del provvedimento di rigetto del reclamo avverso quello inerente all’omologa del piano di cui agli artt. 12 e 12 bis medesima Legge.

Per la stessa ragione risultano non conferenti alla presente sede la sentenza di Cass., 1 febbraio 2016 n. 1869 e le ordinanze di Cass., 8 agosto 2017 n. 19470 e di Cass., 3 novembre 2017n. 26201, che pure si sono espresse nel senso della non ricorribilità per cassazione avverso provvedimenti attinenti alla procedura di sovraindebitamento. Tutte queste pronunce concernono infatti non già la fase finale della procedura di sovraindebitamento, come rappresentata dall’omologa, bensì la fase iniziale ovvero momenti intermedi di tale procedura.

8.- Riguardo al tema specificamente presentato dalla fattispecie qui in giudizio constano, dunque, due soli precedenti di questa Corte. Il primo è fornito dalla sentenza di Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328, che ritiene ammissibile la ricorribilità ex art. 111 contro il provvedimento di reclamo di quello relativo all’omologa, pur senza svolgere una specifica motivazione in proposito. L’altro è dato dall’ordinanza 1 agosto 2017, n. 19117, che per contro ha valutato di per sè stesso inammissibile il ricorso avverso il decreto di annullamento di quello di omologa del presentato piano.

A sostegno della soluzione così adottata quest’ultima pronuncia ha posto, essenzialmente, il rilievo che “ai sensi dell’art. 12, comma 2 Legge citata il procedimento di omologazione… è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 c.p.c. e ss.)”; e, ancor più in particolare, che “in base all’art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall’art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca”.

9.- Il Collegio non ritiene di condividere la prospettiva assunta dalla pronuncia per ultimo richiamata, nè la soluzione che la stessa è venuta ad accogliere.

In proposito, va rilevato come la disposizione letterale della norma dell’art. 12 – non diversamente, del resto, da quanto proponga quella dell’art. 10 della medesima legge (così, in termini coincidenti: “si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 c.c. e ss. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”) – contenga, a ben vedere, due indicazioni di segno contrario alla prospettiva adottata dall’ordinanza.

Essa, anzitutto, viene a fare affiorare il dubbio se l’applicazione della disciplina camerale sia riferibile (anche) al provvedimento che decide sul reclamo dell’omologa o se a quest’ultimo non sia invece riservato un destino a sè stante. La stessa, soprattutto, sottolinea in maniera forte che, comunque, l’applicazione della disciplina camerale non è automatica, ma frutto (per sè, eventuale) di riscontri specifici e ragionati, in quanto espressamente subordinata al rispetto del limite dell’effettiva sua compatibilità con le caratteristiche della procedura del sovraindebitamento.

A prescindere da ciò, va in via segnata rilevato come, peraltro, la recente giurisprudenza di questa Corte non escluda a priori la ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti camerali, riconoscendola per contro laddove si tratti di provvedimenti non già gestori, bensì decisori e puntualizzando, al riguardo, che ci si trova di fronte a ipotesi di produzione di “giudicato rebus sic stantibus” (cfr., tra le ultime pronunce, Cass., 28 settembre 2017, n. 22693; Cass., 22 giugno 2017, n. 15548; Cass., 21 novembre 2016, n. 23633; Cass., 16 settembre 2015, n. 18194; Cass., 10 maggio 2013, n. 11218).

10.- E’ orientamento tradizionale di questa Corte ritenere ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti dei provvedimenti che siano dotati dei requisiti della definitività e della decisorietà.

Ad avviso del Collegio, il provvedimento che ha oggetto l’omologa del piano di risanamento risulta dotato non solo del requisito della definitività – non essendo certo revocabile in dubbio che lo stesso sia “non altrimenti impugnabile” -, ma pure di quello rappresentato dalla decisorietà.

Secondo quanto indicato dalla pronuncia di Cass. SS. UU. 28 dicembre 2016 n. 27073, questo requisivo risulta a sua volta scomponibile in due profili, peraltro intimamente collegati tra loro, quando non interdipendenti: il “carattere contenzioso del procedimento” che in concreto venga considerato; l’idoneità del provvedimento, che lo conclude, a “decidere su diritti soggettivi”, secondo quanto è “effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella cioè che si esprime su una controversia”.

Ora, con riferimento al provvedimento sull’omologa del piano di risanamento il profilo del carattere contenzioso risulta soddisfatto dalla prescrizione di cui all’art. 12 bis Legge del sovraindebitamento, in specie là dove la norma viene a prescrivere che il giudice “fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto”.

Quello della destinazione del provvedimento a statuire su diritti soggettivi, poi, risulta soddisfatto da ciò che l’art. 12 ter Legge in questione dispone il blocco delle azioni esecutive individuali e l'”obbligatorietà” del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura.

11.- Il primo motivo di ricorso assume che il provvedimento impugnato ha errato nel ritenere che il termine dilatorio fissato dalla norma dell’art. 8, comma 4 Legge – per cui il piano può “prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione” per il pagamento dei creditori privilegiati – sia “tassativo e non possa essere derogato”.

Il motivo è infondato.

Come correttamente ha rilevato la decisione del Tribunale di Asti, il termine fissato dalla norma ha natura non processuale, ma sostanziale. La possibilità di moratoria, che risulta concessa dalla legge, viene d’altro canto a incidere sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione.

Mancano, pertanto, gli stessi presupposti di base per potere predicare l’eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto di espresso consenso del singolo creditore interessato.

Del resto, l’indisponibilità del termine di cui all’art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale si manifesta propriamente coerente con il regime vigente per il concordato preventivo, per il quale “la regola generale… del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicchè l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti” (cfr. Cass., 9 maggio 2014, n. 10112).

12.- Il secondo motivo si sostanzia nel rilevare che il Tribunale ha errato nell’esercitare un “controllo nel merito del piano”. La verifica relativa alla fattibilità e attendibilità del piano – così si assume in particolare – è compito dell’Organismo di composizione della crisi, che “svolge una funzione pubblicistica”: e se tale verifica è demandata all’Organismo – così si rileva – la stessa “non può essere demandata al giudice”.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto emerge direttamente dalla lettura del provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di omologazione è dipeso prima di ogni altra cosa (ovvero indipendentemente da ogni altro profilo) dall'”illegittimità” del piano perchè “proposto in violazione della norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 Legge” relativa al sovraindebitamento.

D’altro canto, è lo stesso art. 12 bis ad consegnare in via istituzionale al giudice dell’omologa il compito di verificare in ogni caso la “fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso”.

Non va trascurato per di più che, nella specie concreta, alcuni creditori (quali, ad esempio, Unicredit e Banca Regionale Europea) avevano formulato ampie contestazione sui contenuti del piano che era stato presentato.

13.- Il terzo motivo di ricorso assume che ha errato il provvedimento nel ritenere viziato da illegittimità il piano perchè carente della previsione del computo degli interessi relativi ai crediti muniti di pegno, ipoteca, privilegio.

Il motivo è infondato.

La prescrizione del provvedimento del Tribunale di Asti corrisponde in modo puntuale, infatti, al disposto della norma dell’art. 9, comma 3 quater Legge sul sovraindebitamento.

14.- In conclusione, il ricorso va rigettato in quanto infondato.

Il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimità in ragione della novità delle questioni presentate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018

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