Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4451 del 21/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4451 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOFARDIN Marko (MFR MRK 23S21 Z118Y), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Crescenzio, n. 20, presso lo studio dell’Avv. Nicola
Staniscia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura
apposta a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro della Giustizia
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è
elettivamente domiciliato per legge;
– controricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, reso nel
procedimento n. 414/10 RGVG, depositato in data 15 giugno 2010.

1

Data pubblicazione: 21/02/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

del 7 marzo 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria Rosaria
San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio Capasso, il quale ha chiesto l’accoglimento del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

– Con ricorso alla Corte d’appello di Perugia, Marko

Mofardin chiese il riconoscimento dell’equa riparazione per la
irragionevole durata di un giudizio promosso innanzi al Tribunale
di Roma – Sez. lavoro con atto del 12 dicembre 1997, e concluso
con sentenza di questa Corte il 17 dicembre 2007.
2. – Con decreto depositato il 15 giugno 2010, la Corte adita
respinse la domanda, rilevando che il ricorrente non aveva
depositato documentazione attestante la città, la via, il numero
civico e lo Stato della ex Jugoslavia in cui risiedeva: ciò che
comportava la mancata compiuta identificazione del ricorrente e la
impossibilità

di

espletare

l’interrogatorio

richiesto

dal

Ministero convenuto.
3. – Per la cassazione di tale decreto ricorre il Mofardin
sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il
Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 115 e 116, 163 e 164 nonché 112
cod.proc.civ. Si rileva anzitutto che la intestazione del ricorso

2

ricorso.

recava la indicazione della residenza del ricorrente, e che
comunque il Ministero convenuto si era costituito nel giudizio
senza eccepire la nullità del ricorso

ex

artt. 163 e 164

cod.proc.civ.
2. – La censura è meritevole di accoglimento.

citazione (in primo grado o in appello), dalla quale non risulti
l’indicazione della residenza dell’attore, ma solo l’elezione di
domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio
del convenuto (v. Cass., sent. n. 466 del 1982).
Nella specie, il Ministero convenuto si è regolarmente costituito
nel giudizio, concludendo per la nullità della procura e, nel
merito, per la infondatezza del ricorso.
2.2. – Né alcun rilievo può assumere, come erroneamente ritenuto
dalla Corte di merito, la circostanza che la asserita mancata
indicazione della residenza del ricorrente rendesse impossibile
procedere all’interrogatorio formale dello stesso, richiesto dal
Ministero convenuto ai fini dell’accertamento della validità della
procura. Ed infatti, essendosi il ricorrente ritualmente
costituito, il predetto Ministero non era gravato da alcun onere
di notifica del verbale dal quale risultava l’ammissione della
prova: donde la irrilevanza della specifica indicazione della
residenza del Mofardin.
3. – Il ricorso deve, dunque, essere accolto. Il decreto impugnato
deve essere cassato, e la causa rinviata ad un diverso giudice che viene designato nella Corte d’appello di Perugia in diversa

3

2.1. – Secondo l’orientamento di questa Corte, la nullità della

composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del
presente giudizio – che provvederà all’esame della controversia,
esclusa la inammissibilità del ricorso per la mancata compiuta
identificazione del ricorrente.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di
Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civie della Corte di Cassazione, in data 7 marzo 2012.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA