Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4450 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4450 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 21571-2011 proposto da:
MIRTO GIOVANNI CLAUDIO MRTGNN63C23Z103W,
FABIOLA

MIRTO

ZCCFBL67D51E5061,

ZECCA
DANIELE

MRTDNL84P24C978N, MIRTO ALBERTO MRTLRT87L25C978Z,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO
GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PICCOLO ANTONIO giusta procura a
margine;
– ricorrenti contro

1

rt-/

Data pubblicazione: 25/02/2014

ALLIANZ S.P.A. (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’
S.P.A.) 05032630963, in persona del procuratore dr.
MAURIZIO GILLERI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

– controricorrente nonchè contro

SARDELLA COSIMO SRDCSM52D13I0665, RIGHETTI NADIA,
ZECCA MICHELE, ILMEA SRL, POLIMODA DI POLITI ELIO,
MILANO ASSICURAZIONI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 349/2010 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata 1’08/06/2010, R.G.N. 661/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GUIDO ORLANDO;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

giusta procura speciale a margine;

R.G.N. 21571/11
Udienza del 14 gennaio 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 23.8.1992, lungo la Strada Statale tra Avetrana e Nardò (LE), si
verificò un sinistro stradale che coinvolse tra gli altri il veicolo Fiat Croma,
sul quale viaggiavano quattro persone (i sigg.ri Giovanni Claudio Mirto,
Fabiola Zecca, Daniele Mirto ed Alberto Mirto), ed il veicolo Fiat Uno

contro i rischi della responsabilità civile dalla società RAS s.p.a. (che
successivamente muterà ragione sociale in “Allianz s.p.a.”, e come tale sarà
d’ora innanzi indicata).

2. Assumendo di avere patito danni alla persona in conseguenza del
suddetto sinistro, i sigg.ri Mirto-Zecca convennero dinanzi al Tribunale di
Lecce il sig. Cosimo Sardella e la Allianz, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno.
Dopo tredici anni di giudizio il Tribunale di Lecce, per quanto in questa sede
ancora rileva, con sentenza 9.5.2005 n. 890 accolse la domanda.

3.

La decisione, impugnata dalla Allianz, venne riformata dalla Corte

d’appello di Lecce, con sentenza 8.6.2010 n. 349. Con tale sentenza il
giudice di secondo grado confermò le statuizioni di Tribunale circa la
esclusiva responsabilità del sig. Cosimo Sardella nella causazione del
sinistro, ma rideterminò la liquidazione del danno, riducendo notevolmente
quella compiuta dal primo giudice.

4. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione dai sigg.ri Giovanni
Claudio Mirto, Fabiola Zecca, Daniele Mirto ed Alberto Mirto, sulla base di
quattro motivi.
ha resistito con controricorso la sola società Allianz.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso si lamenta che la sentenza impugnata
sarebbe affetta sia da violazione di legge che da vizio di motivazione.

Pagina 3

condotto dal sig. Cosimo Sardella e di proprietà del medesimo, assicurato

e

R.G.N. 21571/11
Udienza del 14 gennaio 2014

Espongono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe omesso di
provvedere su due eccezioni a essi sollevate: l’una riguardante il difetto di
una valida procura alle liti in capo ai difensori della Allianz; l’altra
riguardante l’inammissibilità dell’appello per mancanza del requisito della

1.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta il difetto di
motivazione, perché non illustrato in alcun modo.

1.3. Anche nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di
inesistenza della procura alle liti da parte del difensore della Allianz il motivo
è inammissibile per difetto del requisito della autosufficienza, posto che i
ricorrenti non indicano dove, quando ed in che modo sia stata sollevata la
relativa eccezione.
Nondimeno, essendo la nullità derivante dal difetto di procura alle liti
rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, è doveroso aggiungere che il
motivo appare anche manifestamente infondato.
Dall’esame diretto degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, si
rileva infatti che l’atto d’appello notificato dalla società impugnante era
regolarmente accompagnato da valida procura alle liti.

1.4. Nella parte, infine, in cui lamenta l’omesso esame da parte del giudice
d’appello dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, il motivo è
inammissibile anche in questo caso per difetto del requisito
dell’autosufficienza, non avendo i ricorrenti indicato in quale atto
processuale sia stata sollevata la suddetta eccezione.
Aggiungasi che nel grado d’appello tutti gli odierni ricorrenti si sono difesi
nel merito, e dunque devono aver ben compreso quale fosse la sostanza
delle doglianze mosse dalla Allianz alla sentenza della Corte d’appello di
Lecce.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Pagina 4

specificità dei motivi.

R.G.N. 21571/11
Udienza del 14 gennaio 2014

2.1. Col secondo motivo di ricorso si lamenta che la sentenza impugnata
sarebbe affetta sia da violazione di legge (con riferimento all’art. 1226 c.c.),
sia da vizio di motivazione.
Espongono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe omesso errato per
avere disatteso le conclusioni delle consulenze tecniche di parte depositate

2.2. Il motivo rasenta la temerarietà.
La Corte d’appello di Lecce ha infatti liquidato il danno alla salute ponendo a
base della stima le conclusioni cui pervenne il consulente d’ufficio nominato
nel corso dell’istruttoria in primo grado (cfr. la sentenza impugnata, pag. 9).
Non risulta che quelle conclusioni vennero fatte oggetto di critiche analitiche
da parte degli odierni ricorrenti, sicché la Corte d’appello non aveva alcun
obbligo di spiegare le ragioni per le quali riteneva di aderire al giudizio del
consulente.

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso si lamenta che la sentenza impugnata
sarebbe affetta sia da violazione di legge (con riferimento agli artt. 112, 115,
116 c.p.c.; 2043, 2059 e 2697 c.c.) che da vizio di motivazione.
Nell’illustrazione del motivo i ricorrenti allegano che la sentenza d’appello
sarebbe viziata per avere liquidato una somma notevolmente inferiore a
quella liquidata dal giudice di primo grado.

3.2. Il motivo è inammissibile con riferimento al vizio di violazione di legge,
in quanto nella illustrazione di esso i ricorrenti non spiegano in alcun modo
perché l’applicazione corretta degli artt. 2043 e 2059 c.c. avrebbe dovuto
condurre ad una diversa liquidazione. Né indicano, del resto, quale sarebbe
dovuta essere questa diversa valutazione.

3.3.

invece, infondato, con riferimento al vizio di motivazione, posto che

la Corte d’appello ha chiaramente indicato di liquidare il danno alla salute in
applicazione dei criteri dettati dalla I. 5.3.2001 n. 57.

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dagli attori.

R.G.N. 21571/11
Udienza del 14 gennaio 2014

4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso si lamenta che la sentenza impugnata
sarebbe affetta sia da “error in íudicando” (ma non vengono indicate le
norme violate) che da vizio di motivazione.

“danno morale”.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di cassazione che il c.d. “danno
morale” (recte, il danno non patrimoniale rappresentato dal dolore e dal
paterna d’animo), come qualsiasi altro tipo di danno, non è mai in re ipsa,
ma deve essere allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento, sebbene
anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ed al fatto notorio (Cass.
civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972).
Nel caso di specie i ricorrenti si dolgono che il giudice non abbia tenuto
conto, nella liquidazione del danno alla salute, delle suddette sofferenze
morali: ma non spiegano se e quando venne formulata la relativa domanda;
né quali argomenti di prova (anche indiziari o presuntivi) abbiano addotto
per sostenere la relativa domanda.

5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai
sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione:
– ) rigetta il ricorso;
– ) condanna Giovanni Claudio Mirto, Fabiola Zecca, Daniele Mirto ed Alberto
Mirto, in solido, alla rifusione nei confronti di Allianz s.p.a. delle spese del
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.200 (di cui 200 per
spese).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 14 gennaio 2014.

Qív

Espongono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe omesso di liquidare il

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