Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4450 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 24/02/2010), n.4450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.C., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 20 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 09, in data 07/02/2007, depositata l’1 marzo

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5980/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 20, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 09 il 07.02.2007 e DEPOSITATA l’1 marzo 2007.

Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in censure, con cui si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 52, art. 112 c.p.c., motivazione insufficiente su punto decisivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

I mezzi con cui si denunciano violazioni di legge, si concludono con la formulazione di altrettanti quesiti.

2 – Ai quesiti formulati a conclusione del primo e del terzo mezzo, con cui si deduce la violazione delle precitate norme per omesso esame e pronuncia su specifica eccezione di tardività del ricorso introduttivo del processo, perchè presentato dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, che costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 375/05, n. 12721/04, n. 9159/02), l’omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti decisionali, che va fatto valere, come nel caso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

2 bis – La decisione impugnata, omettendo di esaminare e pronunciare sulla questione relativa alla dedotta tardività del ricorso (pag. 3 appello), in ipotesi idonea a definire il giudizio, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo, così confermando la decisione di prime cure, impinge nei vizi denunciati con i citati mezzi e con la collegata censura per vizio di motivazione, e non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

3 – Al quesito formulato con il quarto mezzo, deve, poi, rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, senza alcuna concreta verifica e valutazione – ritenute dalla CTR irrilevanti – degli elementi indice indicati dalle richiamate pronunce, considerando che l’autonoma organizzazione, rilevante agli affetti impositivi Irap, sia solo quella che permette di sviluppare e concretare il lavoro proprio del professionista anche nella di lui assenza.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Considerato che il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, alla stregua dei principi richiamati in relazione, devono ritenersi fondati;

Considerato, fra l’altro, che per consolidato orientamento giurisprudenziale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio, con la conseguenza che la relativa questione è proponibile in appello ed anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004);

Considerato che il ricorso va, dunque, per tutti i motivi sviluppati in relazione, accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza, che ha fatto malgoverno dei richiamati principi, omettendo di pronunciare sulla questione relativa alla decadenza e decidendo, quindi, nel merito, va cassata;

Considerato, quindi, che la causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Liguria, perchè proceda al riesame, verificando la sussistenza o meno degli elementi fattuali costituenti presupposto della decadenza e, quindi, decida, sulla base dei richiamati principi, pronunciando anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, ed offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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