Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4450 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4450 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18258/2016 R.G. proposto da
DE ANGELIS VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
MAZZUCCHIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO
PISANI;
– ricorrente contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., quale incorporante di
Equitalia Sud S.p.A. – C.F. 13756881002, in persona del suo
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA
91, presso lo studio presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BEATRICE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
AMODIO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la sentenza n. 1713/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 10/02/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

Vincenzo De Angelis ricorre, affidandosi a due motivi, per la
azione della sentenza n. 1713 del 10/02/2016, con cui il

ribunale di Napoli ha rigettato il suo appello avverso la reiezione con sentenza 28/01/2012 – di quella che quel giudice qualifica
opposizione a cartelle di pagamento emesse per violazioni al codice
della strada rilevate da estratti di ruolo e che invece l’odierno
ricorrente descrive come impugnativa dell’iscrizione ipotecaria sul
suo immobile e delle pretese di pagamento relative, per mancata
previa comunicazione, inesistenza o irritualità della notifica dei titoli
esattoriali contestati e intervenuta prescrizione dei crediti
presupposti;
l’intimata Equitalia Sud spa non espleta attività in questa sede,
ma la Equitalia Servizi di Riscossione spa notifica, benché soltanto
il 17/05/2017 a fronte della notifica del ricorso compiutasi il
21/07/2016, un controricorso;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
il ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
in via preliminare, il controricorso di Equitalia Servizi di
Riscossione spa è inammissibile per tardività, attesa la data in cui
essa si è determinata a notificarlo a controparte: sicché nessuna
rituale attività può dirsi da quella parte espletata in questa sede;
Ric. 2016 n. 18258
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sez.

M3 – ud. 27-06-2017

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ciò posto, il ricorrente si duole di «violazione – falsa
applicazione dell’art. 163 c.p.c. comma 3 n. 3 in relazione all’art.
360 c.p.c. comma 1 n. 3» e di «violazione – falsa applicazione
dell’art. 77 DPR 602/73 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 nn.
3 e 5 – nullità dell’ipoteca per omessa comunicazione preventiva»;
e tuttavia i due motivi sono inammissibili, perché – se limitati

dell’iscrizione ipotecaria, altrimenti non essendo neppure riferibili
all’esclusione della fondatezza nel merito delle contestazioni alle
notifiche delle cartelle (v. piè di pag. 4 e pag. 5 della qui gravata
sentenza) – non si fanno adeguatamente carico dell’espressa ratio
decidendi della gravata sentenza di appello (v. pag. 4, penultimo
capoverso), che non tanto qualifica come malamente e
confusamente indicato l’oggetto della domanda, quanto soprattutto
conclude non avere l’istante «dimostrato nemmeno l’esistenza
dell’ipoteca, limitandosi ad enunciarla nell’atto introduttivo (in
assenza di visura ipotecaria) con un numero di protocollo che non
consente al giudicante di verificare la data di iscrizione i numeri di
registro ed i beni oggetto dell’iscrizione»;
quanto il ricorrente argomenta in memoria evidenzia ancora
una volta che egli tenta di recuperare con il ricorso per cassazione
le critiche alla pronuncia di primo grado che il tribunale gli ha
rimproverato di non avere mosso con l’atto di appello: non
dovendo allora il qui ricorrente dimostrare qui e a questa Corte la
fondatezza della sua domanda, ma di avere malamente qualificato
il tribunale indimostrato l’oggetto di quella, adducendo allora fin nel
ricorso per Cassazione – di cui è esclusa l’integrazione con qualsiasi
atto successivo – i passaggi dell’atto di appello in cui quelle
circostanze erano state chiaramente ed univocamente dedotte ed
invece malamente interpretate dal giudice del gravame;
poiché tanto non è avvenuto con il ricorso, questo va pertanto
dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle

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alla domanda relativa alla contestazione della legittimità

spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto rituale
attività difensiva l’intimata;
deve peraltro darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte
altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del

della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione;

p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/06/2017.
Il Presidente

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,

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