Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 445 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 13/01/2021), n.445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9782-2015 proposto da:

MODERIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO 25, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VISCO, rappresentata e difesa dagli avvocati

FABIO VERILE, VINCENZO DE MICHELE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con mandato –

contro

EQUITALIA POTENZA S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINVIA

DI POTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 131/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 10/04/2014 R.G.N. 814/2012; udita la relazione della

causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2020 dal

Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 10 Aprile 2014, la Corte d’appello di Potenza ha rigettato l’appello proposto da MODERIA s.r.l nei confronti di Equitalia Potenza s.p.a. e dell’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, proposta dalla stessa società, avverso la cartella esattoriale con la quale l’Inps aveva richiesto il pagamento di un importo complessivo di Euro 130.734,05, derivato da un accertamento ispettivo che aveva riscontrato irregolarità relative ai contratti di formazione lavoro per i quali la società aveva beneficiato di sgravi contributivi;

ad avviso della Corte territoriale, la cartella di pagamento correttamente aveva preteso il recupero di sgravi contributivi indebitamente fruiti dall’opponente relativamente al contratto di formazione e lavoro di sette dipendenti svolgenti attività di commessa addetta alla vendita a dettaglio di capi d’abbigliamento, posto che l’accertamento ispettivo eseguito dal servizio di vigilanza dell’Inps concluso il 13 novembre 2006 aveva in effetti accertato la mancanza di formazione impartita alle lavoratrici e quindi l’illegittimità della fruizione degli sgravi;

avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione MODERIA s.r.l. sulla base di tre motivi;

l’Inps ha depositato procura.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 9, e degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione del fatto che la Corte d’appello, nel rigettare il motivo relativo al difetto di competenza e di carenza di potere degli ispettori, aveva affermato di voler seguire l’insegnamento espresso da Cassazione n. 29 del 2003, secondo il quale l’INPS sarebbe dotato di autonomo potere accertativo incidenter tantum al fine di accertare l’inesistenza di un valido contratto di formazione e lavoro, senza considerare che la fattispecie concreta relativa alla detta pronuncia si era caratterizzata per il fatto che l’INPS aveva chiesto la conversione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, come previsto dal D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 9, conv. in L. n. 863 del 1984, laddove nel caso di specie l’Istituto non aveva mai formulato tale richiesta;

il motivo è infondato dal momento che costituisce consolidato orientamento di questa Corte di cassazione (vd. Cass., n. 3646 del 2016) quello secondo il quale l’obbligazione contributiva intercorre tra datore di lavoro ed ente previdenziale ed in relazione a tale rapporto, il rapporto di lavoro costituisce mera occasione della genesi del rapporto contributivo; da ciò deriva la conseguenza che l’ente creditore della prestazione contributiva non è limitato nella tutela del proprio diritto dalla condotta osservata dal lavoratore, nè dall’accertamento in via principale della illegittimità del contratto di formazione (che assume la valenza di ragione ostativa alla fruizione dello sgravio) ben potendo accertarsi la stessa illegittimità in via di accertamento incidentale in seno al giudizio relativo all’esatto adempimento dell’obbligo contributivo; pertanto, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’obbligo contributivo, non è necessario che il giudice pronunci la conversione del contratto di formazione e lavoro in uno a tempo indeterminato, attenendo tale tipo di pronuncia al rapporto tra le parti del rapporto di lavoro e non già al rapporto contributivo che intercorre tra il datore di lavoro e l’INPS;

questa Corte di legittimità ha infatti più volte rilevato che quando l’Istituto assicurativo fa valere la sua qualità di soggetto autonomo dal rapporto di lavoro per la rivendicazione di adempimenti di obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, non soggiace a limiti o preclusioni di accertamento del rapporto di lavoro tra effettivo datore di lavoro e lavoratore (cfr Cass. n. 996/2007, Cass. n. 6532/2014, Cass. n. 18809/2018);

con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1980, art. 3 conv. con modificazioni in L. n. 863 del 1984, della L. n. 407 del 1990, art. 8 del D.L. n. 299 nel 1994, art. 16 convertito con modificazioni in L. n. 451 nel 1994, L. n. 628 del 1961, art. 5, degli artt. 112,113,115,116,421 e 437 c.p.c. nonchè degli artt. 2725,2729 e 2697 c.c. nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e che erano stati oggetto di discussione fra le parti; il motivo reputa erronea l’affermazione che l’onere di provare la illegittimità dei contratti di formazione e lavoro non incomba sull’INPS e lamenta che la sentenza impugnata avrebbe applicato principi formatisi in ordine a fattispecie relative alla fruizione di sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno, non accostabili a quelli oggetto di causa; inoltre, erroneamente la sentenza avrebbe ravvisato l’illegittimità dei contratti di formazione per la ritenuta assenza di formazione, nonostante in sede ispettiva l’INPS non avesse contestato tale circostanza e che la società avesse sollecitato l’espletamento della prova per testi delle stesse lavoratrici, non ammessa perchè ritenute le medesime incapaci a testimoniare;

il motivo è infondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (da ultimo Cass. n. 10428 del 2017) in generale, in tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi che ne giustifichino la fruizione trattandosi di ipotesi eccettuativa dell’obbligo del pagamento integrale; si tratta di una regola che vale per tutte le ipotesi di beneficio incidente sull’obbligo contributivo previdenziale proprio per il tratto comune della natura esonerativa, rispetto ai contenuti della ordinaria obbligazione contributiva, della fattispecie agevolativa;

grava, dunque, sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008) ed il principio trova applicazione anche laddove, come nella specie, i benefici contributivi, di cui l’Ente impositore nega la spettanza, trovino il loro (preteso) fondamento nell’avvenuta conclusioni di contratti di formazione e lavoro, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi dedotti in giudizio si siano conformati al modello legale nella ricorrenza del quale il datore di lavoro può beneficiare degli sgravi;

la Corte territoriale non si è discostata da tale principio, ritenendo che competa al datore di lavoro fornire la prova che per i rapporti dedotti in giudizio, formalmente qualificati come di formazione e lavoro, ricorrevano i presupposti di validità ed efficacia e correttamente la sentenza impugnata ha posto l’onere della prova sui presupposti del diritto alla fruizione degli sgravi in capo al datore di lavoro;

è quindi evidente l’infondatezza delle deduzioni svolte in ricorso a proposito del fatto che l’INPS non aveva mosso contestazioni in sede ispettiva, ma solo in corso di giudizio, in ordine all’assenza di reale formazione in favore delle lavoratrici;

ancora, parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dal giudice del merito circa la fittizietà dei contratti di formazione e lavoro che mascheravano una attuazione del rapporto nelle forme tipiche della subordinazione con assenza di causa formativa, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità;

la sentenza impugnata ha accertato che già dall’esame della documentazione versata in atti dall’INPS, di provenienza aziendale e del Centro per l’impiego, nonchè dalle stesse dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva, si apprezzava il singolare percorso lavorativo seguito dalle medesime, caratterizzato dal mantenimento del medesimo livello di inquadramento nel passaggio tra il contratto di lavoro a tempo determinato a quello di lavoro a tempo indeterminato e dalla riferita carenza di formazione di alcun genere, che rendeva evidente la simulazione addotta dall’INPS, anche alla luce della genericità delle prove testimoniali richieste;

è dunque inammissibile il motivo relativo al vizio di motivazione articolato in ricorso, giacchè, come noto, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) in ordine al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione di testo applicabile al caso che ci occupa, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso;

il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati, pretendendo una diversa valutazione delle risultanze processuali e non enucleando un singolo fatto storico decisivo, traducendosi piuttosto in un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello espresso nel grado di merito;

il ricorrente si dilunga, inoltre, nel criticare la sentenza laddove non ha ritenuto di ammettere le prove per testi relative alle stesse lavoratrici ed in quanto avrebbe deciso la causa sulla base di mere presunzioni;

anche tali profili, a prescindere dalla estraneità all’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono infondati in applicazione del principio secondo il quale il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, allorchè sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo sia già in grado di formarsi un convincimento, anche se il fondamento del medesimo sia affidato a presunzioni, atteso che, fatta eccezione per il giuramento – per il quale esiste la specifica disposizione dell’art. 2738 c.c. – non vi è gerarchia fra i mezzi di prova ai quali è dato attingere elementi per la decisione, sicchè il giudice stesso resta libero di scegliere quelli che reputi più attendibili ed efficaci (Cass. n. 5295 del 1994; inoltre, si è affermato che in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006);

con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, in quanto la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che alla fattispecie accertata andasse applicata la normativa sanzionatoria relativa alla evasione contributiva piuttosto che alla mera omissione e ciò in relazione ai contenuti della stessa circolare Inps n. 66 del 5 giugno 2008;

anche tale motivo è infondato alla luce del costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità secondo il quale (vd. Cass. n. 5281 del 01/03/2017) in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale L. n. 388 del 2000, ex art. 116 ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie. E’ evidente che l’adozione di schemi simulatori finalizzati ad ottenere un beneficio contributivo non può che ricadere nell’ipotesi dell’evasione;

il ricorso va, dunque, rigettato;

non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva da parte dell’INPS.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

 

 

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