Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4449 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 24/02/2010), n.4449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.M., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/28/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 28, in data 29/09/2006, depositata

il 15 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5920/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 98/28/06, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 28 il 29.09.2006 e DEPOSITATA il 15 gennaio 2007.

Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in tre motivi, con cui, fra l’altro, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 289 del 2002, art. 9.

Detti mezzi si concludono con la formulazione di altrettanti quesiti, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’omessa pronuncia su domanda espressamente formulata in appello (pagg. 2 e 3) non configuri la violazione dell’art. 112 c.p.c., ed, altresì, se l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, precluda il rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

2 – Ai quesiti formulati a conclusione dei primi due mezzi può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, per un verso, che configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8178/2007, n. 22897/2005, n. 317/2002, n. 12790/2000), l’omesso esame dell’eccezione sollevata dall’ufficio in ordine agli effetti preclusivi del rimborso quale conseguenza della presentazione della domanda di condono, e sotto altro profilo, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).

3 – La decisione impugnata, omettendo di pronunciare sulla questione relativa all’avvenuta presentazione della domanda integrativa, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato, così confermando la decisione di prime cure, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, dei primi due mezzi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., assorbito il terzo motivo.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Considerato che la CTR ha ritenuto infondata la pretesa fiscale, considerando insussistenti i presupposti impositivi;

Considerato che il ricorso, alla stregua dei richiamati principi, deve ritenersi fondato, posto che, per il periodo d’imposta in questione, la contribuente si è avvalsa del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, ragion per cui non aveva titolo a chiedere ed ottenere il rimborso per il medesimo periodo e, d’altronde, la questione non soggiaceva ad alcuna preclusione, potendo essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione, e quindi doveva essere esaminata e valutata dai Giudici di appello, cui era stata sottoposta (pagg. 2 e 3 appello);

Considerato, pure, che per consolidato orientamento giurisprudenziale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio, con la conseguenza che la relativa questione è proponibile in appello ed anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004);

Considerato che il ricorso va, dunque, per tali motivi, accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza, che ha fatto malgoverno dei richiamati principi, omettendo di pronunciare sulla questione relativa al condono e decidendo, quindi, nel merito, va cassata, con assorbimento del terzo mezzo;

Considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo ritenersi pacifica l’allegata circostanza che il contribuente si è avvalso, per lo stesso periodo d’imposta, del condono previsto dalla precitata legge, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente e l’originario ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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