Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4449 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4449 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARTOCCI Luca (BRT LCU 70B09 5478Q), elettivamente domiciliato in
OCt PJ.46 L2 /V. 4Y
Roma, (Vra— CrescUriZló;ri.-2-03, presso lo studio dell’Avv. Pietro L.
Frisani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/02/2013

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze, reso nel
procedimento n. 343/08, RGVG, depositato in data 14 novembre 2009.
Udita

la

relazione della causa svolta nella pubblica udienza

del 7 marzo 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria Rosaria
San Giorgio;

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UI

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio Capasso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso depositato il 9 maggio 2008, l’avv. Pietro L.
Frisani, nella allegata qualità di procuratore e difensore di Luca

rivolto con ricorso depositato 1’11 luglio 1997 al T.A.R. della
Toscana per ottenere differenze retributive, chiese alla Corte
d’appello di Firenze il riconoscimento per lo stesso Bartocci
dell’equa riparazione per la irragionevole durata di detto
procedimento, all’epoca ancora pendente.
Con memoria del 20 febbraio 2009, il legale fece presente che
la autenticazione della procura rilasciata dal Bartocci doveva
ritenersi “empiricamente apposta”, e che “il segno grafico”
esistente in calce al ricorso aveva “piena capacità di fondare
l’imputabilità dell’atto al difensore”.
L’Amministrazione convenuta eccepì, in via preliminare, la
inesistenza sia della procura, sia del ricorso per difetto di
autografia di entrambe le firme, apposte, sia quella in calce
all’autentica della sottoscrizione della procura da parte del
Bartocci, sia quella apposta in calce al ricorso, mediante
riproduzione meccanica (con timbro o altro strumento)
dell’immagine della firma originale dell’avv. Frisani.
2. – Con decreto depositato il 14 novembre 2009, la Corte
d’appello

Firenze

dichiarò

l’inesistenza

del

ricorso,

richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la

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Bartocci, appartenente all’Arma dei Carabinieri, che si era

sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo del giudizio
ad opera del procuratore è elemento indispensabile per la
formazione fenomenica dell’atto stesso, sicché il difetto della
stessa ne determina non già la nullità, ma l’inesistenza.
3. – Per la cassazione di tale decreto ricorre il Bartocci

costituito nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce falsa
applicazione dell’art. 125 cod.proc.civ. e violazione di norme di
diritto con riferimento alla instaurazione dì un valido rapporto
processuale. Si sostiene la equipollenza della forma utilizzata
dal procuratore nella specie alla firma autografa, non essendo
stata posta in discussione la paternità dell’atto dal difensore,
che, anzi, la aveva rivendicata anche nella memoria del 20
febbraio 2009. Si richiama la tendenza della giurisprudenza di
legittimità al riconoscimento della prevalenza del rispetto dei
paradigmi sostanziali dell’ordinamento anche in presenza di
ipotesi astrattamente non rispettose del dato meramente formale
degli atti. In definitiva, il precetto dell’art. 125 cod.proc.civ.
dovrebbe ritenersi osservato ogni volta che gli elementi indicati
nell’atto notificato rendano possibile desumere la provenienza
dell’atto da un difensore munito dì mandato. Nella specie, il
giudice di merito non ha manifestato alcun dubbio che la procura
fosse autentica e che fosse stata rilasciata dal Bartocci all’avv.
Frisani: la Corte di merito avrebbe, quindi, operato una

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sulla base di due motivi. Il Ministero intimato non si è

equipollenza tra l’apposizione di un segno grafico comunque idoneo
a rendere riferibile l’atto al procuratore e l’assoluto difetto di
questa.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione
del seguente quesito di diritto, a norma dell’art. 366-bis
ratione temporis: .
2. – Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione
dell’art. 83 c.p.c. e violazione di norme di diritto con
riferimento alla instaurazione di un valido rapporto processuale.
La invocata disposizione codicistica non richiede che la
certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte ad
opera del, difensore sia necessariamente eseguita con la
sottoscrizione in originale del procuratore, ma solo che questi
certifichi che la firma dell’assistito sia autentica, essendo la
norma diretta esclusivamente a garantire la certezza della
provenienza di detta firma dalla parte.

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cod.proc.civ., applicabile nella specie

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione
del seguente quesito di diritto:

.
3. – Le censure, da esaminare congiuntamente per la stretta
connessione che le avvince, sono infondate.
3.1. – La sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo
del giudizio ad opera del procuratore (o, per l’equivalenza posta
dall’art. 125 cod. proc. civ., della parte che sta in giudizio
personalmente), è elemento indispensabile per la formazione
fenomenica dell’atto stesso, sicché il suo difetto determina
l’inesistenza di questo, e non già soltanto la nullità (v., sul
punto, Cass., sentt. n. 6111 del 1999, n. 15956 del 2001, ord. n.
1275 del 2011).
Né la carenza di sottoscrizione è sostituibile dalla mancata
contestazione della paternità dell’atto ad opera delle parti
ovvero dai comportamenti successivi del difensore, come la
notifica del ricorso alla controparte.
Il requisito della certezza in ordine alla provenienza del
ricorso dell’avvocato non può inferirsi dalle modalità di rilascio
della procura. Il “segno grafico” in calce al ricorso non è la
sigla del redattore, che possiede una precisa individualità
grafica, si da potersi attribuire alla persona indicata nell’atto

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dai ricorrenti di un segno grafico del difensore attestante la

come sottoscrittore (v. Cass., sentt. n. 14786 e 6464 del 2007).
3.2. – Né la mancata sottoscrizione del ricorso può beneficiare
del regime della mancata certificazione dell’autografia del
soggetto conferente la procura, che costituisce mera irregolarità
alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (S.U., sent. n.

detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il
raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella
formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in
giudizio del procuratore nominato.
4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non
v’è luogo a provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo
svolto il Ministero intimato alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civijle della Corte di Cassazione, in data 7 marzo 2012.

12625 del 1998), perché la nullità non è comminata dalla legge, né

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