Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4449 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 11485/’17) proposto da:

I.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Antonio

Costa ed elettivamente domiciliata in Roma, v. della Giuliana 32,

presso lo studio dell’avv. Ivano Barbera;

– ricorrente –

contro

I.R., (C.F.: (OMISSIS)), I.S.

(C.F.: MPL SVT 45L29 L331Q), S.A. (C.F.: (OMISSIS)),

IM.LE. (C.F.: (OMISSIS)) e S.A. (C.F.:

(OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Ludovico La Grutta ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Nicola Adragna,

in Roma, Lungotevere dei Mellini, 3;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 225/2017,

depositata l’8 febbraio 2017;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale

inammissibilità del primo e terzo motivo del ricorso e, comunque,

per il rigetto integrale dello stesso;

uditi l’Avv. Maurizio Sinatra (per delega) nell’interesse della

ricorrente e l’Avv. Ludovico la Grutta per i controricorrenti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione del 15 novembre 2005 i sigg. Im.Le., S., R. e l. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani, la sig.ra I.L. per sentir annullare, ai sensi dell’art. 591 c.c., il testamento olografo redatto da I.G. con il quale la sorella convenuta era stata istituita erede universale.

Nella costituzione della stessa convenuta, l’adito Tribunale, con sentenza n. 839/2011, accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava aperta la successione legittima di I.G..

Sull’appello della medesima convenuta soccombente e nella costituzione degli appellati (con la costituzione in giudizio degli eredi di im.le., nelle more deceduta), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 225/2017, dichiarava – nel dispositivo – l’inammissibilità del gravame, pur avendo, in effetti, confermato nel merito – per quanto emergente dall’inerente motivazione – la decisione di prime cure in ordine all’insussistenza della maturata prescrizione dell’azione di annullamento (non potendosi ritenere che fosse stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie) e alla ricorrenza delle condizioni per dichiarare l’annullabilità dell’impugnato testamento.

La signora I.L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la suddetta sentenza di appello.

Gli intimati Im.Le., S. e R., nonchè S.A. e S.A. (questi ultimi due quali eredi, già costituiti in sede di appello, di i.l.), si sono ritualmente costituiti in questa fase di legittimità depositando controricorso, con il quale hanno instato per il rigetto del ricorso.

In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava previa formulazione di apposita proposta – per le forme di cui al procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c., ma, all’esito dell’adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza dinanzi a questa Sezione, fissata per la data odierna, in prossimità della quale il difensore dei controricorrenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. – la violazione e o falsa applicazione di legge dell’art. 113 c.p.c., deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza con la quale la Corte palermitana, pur decidendo solo sul merito dei motivi di appello, aveva ingiustificatamente dichiarato, in dispositivo, l’inammissibilità dell’appello stesso.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – sempre in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – un’ulteriore violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., anche se, in effetti, nello svolgimento del motivo, previa deduzione dell’ammissibilità della censura, ha denunciato l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui non aveva rilevato che l’avversa azione di annullamento fosse da considerarsi ormai prescritta al momento della sua introduzione, con riferimento al disposto dell’art. 606 c.c., comma 2.

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha dedotto – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., anche se – anche in relazione ad essa – ha inteso denunciare l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui, con riguardo all’applicazione dell’art. 591 c.c. e sulla base delle risultanze della c.t.u., aveva ritenuto che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto di ultima volontà.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e va, perciò, respinto.

Occorre, infatti, osservare che, pur se, in effetti, la Corte di appello ha, sul piano formale, erroneamente dichiarato in dispositivo l’inammissibilità del gravame, è incontestabile che la stessa abbia pronunciato – ed univocamente argomentato in proposito nello svolgimento della motivazione (per come si evince anche dalla riportata narrativa in fatto) – sul merito dei motivi di gravame. Pertanto, questo apparente contrasto tra dispositivo e motivazione deve ritenersi frutto di un mero errore materiale e, quindi, non è idoneo a costituire propriamente un vizio di nullità della sentenza (v., ad es., Cass. n. 24842/2014).

5. Ritiene, invece, il collegio che la seconda censura è fondata per le ragioni che seguono.

In via generale va ricordato che il dies a quo ai fini del decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del testamento olografo esercitabile nei casi di incapacità del testatore di cui all’art. 591 c.c., primi due commi, è stabilito dal commi 3 ed ultimo, dello stesso articolo, che lo identifica con il “giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”, ragion per cui il nodo da sciogliere sul piano giuridico è quello di stabilire con quali modalità la manifestazione di detta esecuzione possa essere ritenuta idonea per determinare l’effettivo momento utile per la decorrenza del suddetto termine.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 892/1987, citata anche nella sentenza qui impugnata, e Cass. n. 18560/2009) ha statuito che per esecuzione del testamento, al fine in questione, deve intendersi un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del testatore come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo, con la conseguenza che non valgono a far decorrere il detto termine nè la pubblicazione del testamento olografo, che è atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva esecuzione, nè la presentazione della denuncia di successione ed il pagamento dell’imposta, che costituiscono atti dovuti, volti ad evitare conseguenze sfavorevoli alla massa ereditaria.

Senonchè, pur partendo da questo esatto inquadramento generale della problematica, la Corte palermitana ha ritenuto che non potesse considerarsi quale condotta integrante l’esecuzione delle disposizioni testamentarie quella dell’attuale ricorrente (istituita erede universale con l’impugnato testamento) consistita nell’aver continuato a percepire, subito dopo la morte della I.G. in data (OMISSIS) (con la quale, peraltro, coabitava), il canone di locazione di un immobile commerciale (già locato dalla indicata testatrice e del quale ella faceva propri i frutti quando era in vita) pacificamente facente parte del compendio ereditario.

Il giudice di appello ha, in proposito, rilevato che il menzionato comportamento posto in essere dalla I.L. poteva inquadrasi nell’attività di amministrazione della “res comune” (per effetto della successione nel contratto di locazione di tutti gli eredi) e che, inoltre, la riscossione dei canoni relativi ad un singolo cespite non potesse considerarsi indizio inequivoco della volontà dell’odierna ricorrente di disporre a titolo esclusivo dei beni ereditari.

Il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale ed il suo esito non sono, ad avviso del collegio, corretti in punto di diritto.

Infatti, per un verso, deve ritenersi che l’attività di riscossione dei canoni relativi all’immobile già locato dalla testatrice, realizzata in continuità subito dopo il decesso di quest’ultima e successivamente proseguita, ha rappresentato una condotta sufficiente a far emergere la volontà della I.L. di dare seguito alla condotta gestionale già eseguita dalla I.G. (con la quale, oltretutto, conviveva), facendo propri i relativi frutti nel tempo, così intendendo porre in esecuzione, ancorchè parzialmente, le disposizioni testamentarie; per altro verso, la circostanza che l’attività esecutiva si fosse concretizzata solo in detta condotta avrebbe dovuto essere considerata, comunque, idonea ad avere rilievo in funzione dell’applicazione del disposto di cui al citato art. 591 c.c., comma 3.

Infatti, a quest’ultimo proposito, deve sottolinearsi – in conformità ad altro convincente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 2585/1962 e, più di recente, Cass. n. 9466/2012) – come il termine di prescrizione di cinque anni, che la norma appena richiamata stabilisce per impugnare il testamento olografo nei previsti casi di incapacità del testatore (in senso analogo a quanto sancito dall’art. 606 c.c., comma 2, per ogni altro difetto di forma diverso dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione), decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie (quale condotta diretta a garantire anche la tutela dei terzi, che sarebbero pregiudicati dal compimento di una mera attività formale: cfr. Cass. n. 1635/1983), evidenziandosi, altresì, come non sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poichè altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, eventualità che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.

6. Per tali ragioni deve ritenersi meritevole di essere accolta la seconda censura (così come ritualmente svolta nel suo impianto argomentativo), con il derivante assorbimento del terzo motivo (attinente alla contestazione del dichiarato annullamento dell’impugnato testamento olografo, della cui azione è stata prospettata – con il motivo accolto – l’intervenuta prescrizione) e la conseguente cassazione, sul punto, dell’impugnata sentenza.

La causa deve, perciò, essere rinviata ad altra Sezione della Corte di appello, la quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: “l’attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacità del testatore previsti dall’art. 591 c.c., può consistere anche nell’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti (ritraendone, perciò, le correlate utilità, come verificatosi, nella specie, con la prosecuzione della percezione dei canoni di locazione già operata in vita dal “de cuius”) riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, perciò, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest’ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero universum ius defuncti”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA