Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4448 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4448 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 21934-2010 proposto da:
ANGELINO CARMELA, LANNA PIETRO LNNPTR69B06B963B,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATONE 15,
presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO
GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta procura
a margine;
e
2014
32

– ricorrenti
contro

INA ASSITALIA SPA 00885351007 in persona del
procuratore speciale Avv. MATTEO MANDO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

1

Data pubblicazione: 25/02/2014

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI
MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARASCO
e

RAFFAELE giusta procura speciale a margine;
REGIONE CAMPANIA in persona del

suo

legale

rappresentante Presidente p.t. della Giunta

POLI 29 (UFF. RAPPRESENTANZA REG. CAMPANIA), presso
lo studio dell’avvocato GRANDE CORRADO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANDATO
GRAZIELLA giusta procura a margine;
ALLIANZ SPA 05032630963 (già RIUNIONE ADRIATICA DI
SICURTA’ S.P.A.) in persona dei procuratori Dr.ssa
ANNA GENOVESE e Dr. ANDREA CERRETTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce;
– controricorrenti nonchè contro

CLINICA MEDITERRANEA SPA 00271860637, ASL NAPOLI 1
CENTRO , RUSSO ANTONIO;
– intimati –

Nonché da:
CLINICA MEDITERRANEA SPA 00271860637 in persona
dell’Amministratore Delegato legale rappresentatne
pro tempore Dott.ssa CELESTE CONDORELLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

18, presso lo studio dell’avvocato MAGRI’ ENNIO, che
la rappresenta e difende giusta procura a margine;
– ricorrente incidentale contro

LANNA PIETRO LNNPTR69B06B963B, ANGELINO CARMELA,

presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO
GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso principale;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

REGIONE CAMPANIA , ASL NAPOLI l CENTRO , RUSSO
ANTONIO, ALLIANZ SPA 05032630963, INA ASSITALIA SPA
00885351007;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2032/2009 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/06/2009, R.G.N.
1129/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato CLEMENTINA FAFONE per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato ENNIO MAGRI’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per la

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elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATONE 15,

riunione dei ricorsi; accoglimento p.q.r. dei motivi
10 e 2 ° del ricorso principale, rigetto del 3 °
motivo, assorbiti 4 ° e 5 ° motivo; rigetto del ricorso

incidentale;

4

R.g.n. 21934-10 (ud. 9.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Pietro Lanna e Carmela Angelino hanno proposto ricorso per cassazione contro
la s.p.a. Clinica Mediterranea, la Regione Campania, l’A.S.L. Napoli 1 Centro (già ASL
NA 1), Antonio Russo e la s.p.a. Allianz (già Ras s.p.a.) e la s.p.a. ma Assitalia (già
Assitalia s.p.a.), avverso la sentenza del 22 giungo 2009, con la quale la Corte d’Appello di
Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di

Napoli.
§2. Il Tribunale era stato adìto nel febbraio del 2000 da essi ricorrenti contro la detta
Clinica, la Regione e l’allora ASL NA 1, per ottenere la dichiarazione di responsabilità e la
conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni sofferti dal Lanna e dalla
Angelino in relazione al rapporto di coniugio in relazione ad un intervento cui il medesimo
si era sottoposto in regime di convenzionamento il 6 ottobre del 1996, che non solo aveva
dato i risultati sperati, ma aveva provocato una sintomatologia che successivamente nel
marzo del 1999 aveva determinato l’asportazione del testicolo sinistro, e, nel
contraddittorio del Russo, quale sanitario che aveva eseguito l’intervento e della Ras,
società assicuratrice, chiamati in causa dalla Clinica Mediterranea, nonché dell’Assitalia,
chiamata in garanzia dal Russo, con sentenza dell’ottobre del 2004 rigettava le domande
dei qui ricorrenti, dichiarava non luogo a provvedere sulle domande di rivalsa della Clinica
Mediterranea nei confronti del Russo e della Ras e dal Russo nei confronti dell’Assitalia,
con gravame delle spese sui ricorrenti a favore della Regione e dell’ASL e con
compensazione riguardo agli altri rapporti processuali.
§3. Con la sentenza qui impugnata la Corte territoriale ha rigettato l’appello della
Angelina ed ha accolto per quanto di ragione l’appello del Lanna, condannando il Russo e
la Clinica Mediterranea, solidalmente, al pagamento in suo favore della somma di E
38.978,75 oltre accessori, ha condannato l’Assitalia a tenere indenne il Russo dalle
conseguenze della soccombenza e la RAS a tenere indenne la Clinica Mediterranea dalle
stesse conseguenze, ha dichiarato compensate le spese di entrambi i gradi fra i qui
ricorrenti e la Clinica Mediteranea ed il Russo, ha compensato le spese dei due gradi nel
rapporto fra il Russo e l’Assitalia e nel rapporto fra la Clinica e la Ras, ha condannato i
coniugi alle spese del grado a favore della regione dell’ASL, nel resto confermando la
sentenza di rime cure.
§2. Al ricorso del Lanna e del’Angelino hanno resistito con separati controricorsi la
Clinica Mediterranea, svolgendo altresì ricorso incidentale, la Allianz s.p.a., l’INA
3
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 21934-10 (ud. 9.1.2014)

Assitalia e la Regione Campania. Al ricorso incidentale della Clinica Mediterranea hanno
resistito con controricorso i ricorrenti principali.
§3. Hanno depositato memorie i ricorrenti principali, la ricorrente incidentale e la
Allianz.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ I. Il ricorso incidentale dev’essere deciso congiuntamente a quello principale, in
seno al quale è stato proposto.
§2. Il ricorso principale si articola per 241 pagine.
In una prima parte, che si dipana dalla pagina 25 alla pagina 102 sono esposti motivi
che riguardano i <>. Quindi, con l’intento di elencare riassuntivamente tutto ciò che poi
si esporrà con i vari motivi si dice testualmente quanto segue (p. 31): <>.
§3.1. Con un primo motivo — indicato come 1.A.1) — si deduce, senza riferimenti al
paradigma dell’art. 360 c.p.c., “apparente o, in subordine, insufficiente ed illogica
motivazione in ordine alla valutazione, personalizzazione e quantificazione del danno non
patrimoniale permanente di natura biologica”.
L’illustrazione, che procede da pagina 31 alla metà della pagina 39 è conclusa da un
“quesito 1.A.1) su motivo ex art. 360 co. 1 n. 5” e, dunque, dovrebbe intendesi che questo
motivo è articolato ai sensi di tale numero dell’art. 360 c.p.c.
Il “quesito” ha il seguente tenore: <>.
§3.2.2. In relazione a tale motivazione il primo motivo, come sopra qualificato, è
fondato quanto alla prima censura, che nella illustrazione viene svolta assumendosi che
nella sua motivazione la Corte territoriale non avrebbe <> dell’importo liquidato, che, pertanto, sarebbe stato
«apoditticamente quantificato e non consente, perciò, alcun effettivo controllo di
legittimità>>. Ciò, perché non si comprenderebbe «quale percentuale di danno sia stata
applicata (il 13 o il 14%), né quali tabelle siano state considerate, di talché non è neppure
possibile capire se la somma finale sia stata effettivamente attualizzata, se la stessa
corrisponda pedissequamente a quella, standardizzata, che sarebbe prevista dalle ccdd.
Tabelle per una percentuale di postumi in relazione all’età del danneggiato, ovvero se su
tale importo sia stato fatto un (doveroso) adeguamento al caso concreto e, quindi, se il
danno si stato personalizzato, tenendo conto si dei concreti postumi in senso stretto patiti,
sia di tutte le altre componenti del cd. “danno biologico pluridimensionale”, e ciò
soprattutto alla luce del fatto che la Corte non ha poi liquidato alcunché a titolo di danno
non patrimoniale c.d. “esistenziale”, asserendo illogicamente che quest’ultimo, essendo
assorbito dal dalfo biologico (e quindi già valutato), non potrebbe essere autonomamente
considerato, altrimenti vi sarebbe una duplicazione di risarcimento (cfr. pag. 18
dell’impugnata sentenza, la cui parte motiva è stata integralmente riportata nella pagg. 1425 del presente atto)>>.
Quanto sostenuto nel motivo, là dove evidenzia che la motivazione sopra riportata
sarebbe del tutto apparente, sì da non consentire di percepirne l’effettività, appare fondato.
In effetti, anche a voler ritenere che la Corte territoriale abbia inteso fare proprie le
valutazioni del c.t.u. che ha riportato tra virgolette, si deve rilevare che tale passo, per
come è riportato, di per sé risulta inidoneo ad evidenziare per relationem un percorso
7
Est. Cons.Raffae1e Frasca

R.g.n. 21934-10 (ud. 9.1.2014)

logico della successiva motivazione: ciò perché in esso si fa riferimento sia ai valori di cui
al D.M. 3 luglio 2003, sia a quelle di non meglio individuate <>, peraltro con un riferimento alla “sterilità” seguito
[naturalmente per come il passo è riportato] da puntini sospensivi e, quindi, da un “ovvero
alla perdita della normale capacità fecondante”, onde il passo della relazione, considerato
come tale e, quindi, prescindendo da come esso si collochi nella relazione e anche nel
passo compreso fra i puntini sospensivi, e, dunque, in quella sede avesse un senso logico,

rimane privo, se collocato nell’economia della motivazione della sentenza, di efficacia
persuasiva sul pano logico, se non altro perché non si sa a quali baremes abbia fatto
riferimento.
In realtà, manca nel passo motivazionale che segue quello della relazione del c.t.u.,
qualsiasi assunzione espressa di esso come base per l’affermazione che in esso si fa, manca
qualsiasi riferimento che consenta di identificare le non meglio specificate tabelle con le
non meglio individuate baremes (tanto più se si considera che il precedente evocato si
riferiva, per come si legge nella sua motivazione a non meglio individuate tabelle in uso
presso il Tribunale di Palermo), nonché qualsiasi riferimento esplicativo e manca
soprattutto alcuna enunciazione giustificativa di come e perché la liquidazione porti
all’importo di C 26.186,00 all’attualità ed in particolare circa la rispondenza di essa ad una
certa percentuale di invalidità e, in particolare, a quella compresa fra il 13 ed il 14%
evocata nel passo della relazione del c.t.u.
In tale situazione non è dato comprendere né quali parametri abbia assunto la Corte
nella sua motivazione né come e perché sia arrivata alla quantificazione.
Tali lacune rendono la motivazione meramente apparente, perché tale è una
motivazione che non permetta di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua
genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, sì che ne
riesce integrata una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art.
132 n. 4 c.p.c. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, atteso
che le brevi proposizioni che si sono ricordate sono assolutamente inidonee al
raggiungimento dello scopo di evidenziare una motivazione percepibile come tale,
cioè come ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un
certo procedimento enunciativo a spiegare il risultato cui si perviene sulla

res

decidenda.
§3.2.3. In accoglimento della prima censura prospettata con il primo motivo la
sentenza dev’essere conseguentemente cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte
8
Est. Cois. Raffaele Frasca

R.g.n. 21934-10 (ud. 9.1.2014)

d’Appello partenopea in diversa composizione, che provvederà ad enunciare sulla base di
quanto risultante in atti una effettiva motivazione in ordine al danno derivante dalla perdita
del testicolo da parte del Lanna.
§3.3. La seconda censura resta a questo punto assorbita.
Essa, peraltro, sarebbe stata inammissibile, per due distinte ragioni.
§3.3.1. La prima pertiene alla mancata indicazione specifica degli atti processuali sui
quali si fonda.

Invero, considerato che essa si fonda — come si dichiara all’inizio della pagina 33 —
sulla mancanza di motivazione da parte della sentenza impugnata <> – sulla “impugnazione relativamente al quantum”
della c.t.u. di appello all’udienza del 15 maggio 2008, sul contenuto della stessa c.t.u. e sul
contenuto della comparsa conclusionale, si rileva che di tali atti processuali manca
l’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 n. 6 c.p.c., sia pure sotto distinti profili.
In particolare:
a) del contenuto della “impugnazione” che sarebbe avvenuta all’udienza del 15
magio 2008 nulla si riferisce, sicché la Corte dovrebbe cercare nel contenuto del verbale
quanto potrebbe avere integrato nelle intenzioni del Lanna la contestazione;
b) del detto verbale non si fornisce l’indicazione specifica del se e dove sia
esaminabile in questo giudizio di legittimità ed in particolare, tenuto conto della
prescrizione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. al diverso effetto della procedibilità
del ricorso sul punto, non si indica se la produzione del verbale è stata fatta in copia con il
ricorso oppure — come ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 — se, ferma comunque, la
necessità di fornire l’indicazione in tal senso agli effetti dell’adempimento dell’art. 366 n.
6 c.p.c., si è inteso fare riferimento alla presenza dell’originale nel fascicolo d’ufficio;
c) della c.t.u. — in disparte la mancata riproduzione delle parti, eventualmente diverse
da quella trascritta nella sentenza e riportata nell’esposizione del fatto con la riproduzione
della motivazione della sentenza impugnata, alle quali si era riferita la non meglio
specificata contestazione svolta all’indicata udienza – parimenti non si fornisce
l’indicazione specifica sul se e dove essa sarebbe esaminabile in questo giudizio di
legittimità, nei termini alternativi di cui sì è detto alla lettera precedente, indicando cioè se
essa è stata prodotta con il ricorso ovvero se si sia inteso fare riferimento alla sua eventuale
presenza nel fascicolo d’ufficio;

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Est. Const RaeIe Frasca

R.g.n. 21934-10 (ud. 9.1.2014)

d) della comparsa conclusionale d’appello, che viene ampiamente riprodotta nel suo
contenuto, ma della quale non si dice se e dove sia esaminabile in questo giudizio di
legittimità in quanto prodotta o presente nel fascicolo d’ufficio, sempre secondo
l’alternativa, rilevante, però, ai solo effetti della procedibilità di cui all’art. 369, secondo
comma, n. 4 c.p.c.
Nella memoria i ricorrenti, in replica ad un’eccezione di improcedibilità in relazione
a tale norma, proposta dalla Allianz, pretendono di replicare ad essa assumendo <

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