Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4448 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 24/02/2010), n.4448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.P., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta
delega a margine del ricorso, dall’Avv. PECORA Francesco, nel cui
studio in Roma, Via Gavinana n. 1, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10/34/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 34, in data 23/01/2007, depositata il
31 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5076/2 008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 10/34/2007, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 34 il 23-01-2007 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2007.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonchè per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Il primo mezzo si conclude con la formulazione di un corrispondente quesito di diritto, con cui si richiede la Corte perchè dica, se ai sensi delle precitate disposizioni di legge, l’attività svolta personalmente dal professionista sia infungibile, ed irrilevante l’apporto di collaboratori o l’utilizzo di macchine o mezzi patrimoniali, sicchè debba ritenersi del tutto irrilevante la verifica soggettiva circa la quantità del reddito prodotto e dei beni strumentali utilizzati per l’attività professionale.
1 bis L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede.
2 – Alle formulate censure, può rispondersi, sia richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
2 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione incongrua, tenuto conto che costituivano circostanze pacifiche in causa l’assenza di personale dipendente e/o di collaboratori, che l’attività libero-professionale veniva, precipuamente, svolta quale componente di collegi sindacali, che i beni strumentali utilizzati erano modesti e, d’altronde, che non solo non vengono indicati i concreti elementi-indice utilizzati nel percorso decisionale, ma che, pure, si afferma che l’attività libero- professionale, per sua natura, non può non essere autonomamente organizzata.
3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, in base ai richiamati principi, proponendosi il rigetto del primo motivo per manifesta infondatezza, e l’accoglimento del secondo mezzo per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali motivi ed ai richiamati principi, il primo mezzo va rigettato, per manifesta infondatezza, mentre va accolto il secondo motivo del ricorso, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata, per il riesame, ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale, in coerenza ai citati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010