Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4447 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 24/02/2010), n.4447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. ROMA Michele, nel cui

studio in Roma, Via Muzio Clementi n. 48, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/20/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 20, in data 17/11/2006, depositata il

22 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4796/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 178/20/2006, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 20 il 17-11-2006 e DEPOSITATA il 22 gennaio 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonchè per omessa o comunque insufficiente motivazione.

Il primo mezzo si conclude con la formulazione di un corrispondente quesito di diritto, con cui si richiede la Corte perchè indichi i concreti elementi-indice, ed in particolare se in assenza di dipendenti o collaboratori ed in presenza di modesti beni strumentali, sia ravvisabile l’autonoma organizzazione rilevante ai fini impositivi IRAP. 1 bis L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede.

3 – Alle formulate censure, può rispondersi, sia richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione incongrua, tenuto conto che costituivano circostanze pacifiche in causa l’assenza di personale dipendente e/o di collaboratori, che l’attività libero-professionale veniva contemperato con quella di docente universitario ed era svolta in locali ubicati nella propria abitazione, che i beni strumentali utilizzati erano forniti anche da terzi e, d’altronde, che non vengono indicati i concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata, per il riesame, ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale, in coerenza ai citati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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