Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4447 del 21/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4447 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro della Giustizia
pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è
elettivamente domiciliato per legge;
– ricorrente contro
SANDOMENICO Carmelo nella qualità di procuratore speciale di DE
MASI Antonio

e

BERNARDO Vincenza(SND CML

rappresentato e difeso,

57H18

F636C),

in forza di procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avv. Domenico Pizzillo, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Italo Castaldi, in Roma,
Via Attilio Regolo n.

12/d
– ricorrente –

Data pubblicazione: 21/02/2013

contro
controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, reso nel
procedimento n. 56179/2007 RGVG, depositato in data 21 ottobre
2010.
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

del 1 febbraio 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Ignazio Patrone, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. – Carmelo Sandomenico, nella qualità di procuratore
speciale di Antonio De Masi e Vincenza Bernardi, con ricorso alla
Corte d’appello di Roma, ha proposto una domanda di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di un
giudizio, iniziato il 2 dicembre 1991, e all’epoca ancora
pendente, in tema di opposizione all’esecuzione.
2. – La Corte adita, rilevato che il procedimento presupposto
era privo di particolare complessità e che in relazione ad esso
non risultavano condotte comportanti ritardi poste in essere dal
ricorrente, ad eccezione dei rinvii dal 11 maggio al 5 ottobre
1992 e dal 5 novembre 1993 al 25 gennaio 1993, ha accolto la
domanda, stimando irragionevole la protrazione del giudizio oltre
il termine di tre anni, e cioè per ulteriori dodici anni e due
mesi, e pertanto condannando il Ministero della Giustizia al

2

Udita

pagamento in favore del ricorrente nella predetta qualità, a
titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, della somma
di euro 11218,00 (pari ad euro 750,00 per i primi tre anni di
ritardo ed euro 1000,00 per ogni anno successivo), oltre alle
spese della procedura.
– Il decreto della Corte d’appello, depositato il 21

ottobre 2010, è stato impugnato dal Ministero della Giustizia. Ha
resistito con controricorso il Sandomenico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della
legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione europea per i
diritti dell’uomo nonché errata, contraddittoria e/o insufficiente
motivazione su di un punto decisivo della causa prospettato dalle
parti. Avrebbe errato la Corte di merito nel riconoscere in modo
automatico il pregiudizio non patrimoniale da irragionevole durata
del processo in assenza di concreti elementi indiziari, ma sulla
base di presunzioni semplici. In ogni caso la liquidazione avrebbe
dovuto essere limitata ad un importo equo a fronte della
richiamata carenza di prove ed elementi concreti.
2. – La censura è infondata nella sua duplice articolazione.
2.1. – Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in
tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale,
ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto
alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

3

3.

delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la
configurabilità di un danno non patrimoniale In re
un

danno

e

automaticamente

ipsa – ossia di

necessariamente

insito

nell’accertamento della violazione il giudice, una volta
accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla

legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non
patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto,
circostanze particolari che facciano positivamente escludere che
tale danno sia stato subito dal ricorrente. Siffatta lettura della
norma dì legge interna oltre che ricavabile dalla

ratio

giustificativa collegata alla sua introduzione, particolarmente
emergente dai lavori preparatori (dove è sottolineata la finalità
di apprestare in favore della vittima della violazione un rimedio
giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio alle
conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela
offerta nel quadro della istanza internazionale) è imposta
dall’esigenza di adottare un’interpretazione conforme alla
giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (alla stregua
della quale il danno non patrimoniale conseguente alla durata non
ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata detta
violazione dell’art. 6 della Convenzione, viene normalmente
liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua
sussistenza sia provata, sia

pure in via

presuntiva), così

evitandosi i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la
quale, con la specifica enunciazione contenuta nell’art. 111,

4

durata ragionevole del processo secondo le norme della citata

tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto
della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma
convenzionale (v. Cass., S.U. , sentt. n. 1338, 1339, 1341 del
2004 e le numerose pronunce successive).
A tale principio di diritto si è nella specie correttamente

pregiudizio non patrimoniale da eccessiva durata del giudizio
presupposto.
2.2. – Quanto alla misura della liquidazione, il giudice di
merito non si è sostanzialmente discostata dai criteri indicati da
questa Corte, la quale ha affermato che i criteri di liquidazione
applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di
equa riparazione da irragionevole durata del processo non possono
essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia
apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della
singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli, ed ha
chiarito che, ove non emergano elementi concreti in grado di far
apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale,
l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un
danno e non indebitamente lucrativa comporta che la
quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola,
non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione
ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore
a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole
durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un

5

adeguata La Corte di merito nel ritenere sussistente il

evidente aggravamento del danno (v. Cass., sentt. n. 21840 del
2009, ord. n. 17922 del 2010).
3. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In
applicazione del principio della soccombenza, le spese del
presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al
pagamento in favore di Sandomenìco Carmelo nella qualità di
procuratore speciale di De Masi Antonio e Bernardi Vincenza delle
spese del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi
euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori
di legge, da distrarre in favore dell’antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 1 febbraio 2012.

devono essere poste a carico del Ministero della Giustizia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA