Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4446 del 23/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 4446 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: DE MARINIS NICOLA
ORDINANZA
sul ricorso 10518-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
4572
FIGUCCIA ANTONY;
– intimato
avverso
la
sentenza
n.
1298/2012
–
della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2012 R.G.N.
Data pubblicazione: 23/02/2018
1118/2010.
RILEVATO
–
che con sentenza del 6 novembre 2012, la Corte d’Appello di
Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano,
accoglieva la domanda proposta da Antony Figuccia nei confronti
di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità
dei contratti a termine conclusi tra le parti relativamente ai periodi
d.lgs. n. 368/2001 come modificato dall’art. 1, comma 558, della
legge n. 266/2005, per lo svolgimento di mansioni di addetto al
recapito presso L’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito
di PDD Seregno, disponendo in suo favore la riammissione in
servizio ed il risarcimento del danno liquidato in dieci mensilità
oltre rivalutazione dal 31.3.2008 al saldo;
–
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto l’illegittimità del secondo contratto per essere stata con
esso l’assunzione a termine reiterata senza il rispetto dei limiti
posti dalla disciplina comunitaria, stante l’inapplicabilità alla
fattispecie del disposto dell’art. 5, comma 4, I. n. 247/2007;
–
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale l’intimato
non ha svolto alcuna difesa;
che, peraltro, nelle more dell’udienza di discussione, la Società
depositava un verbale di conciliazione della controversia concluso
tra le parti in sede sindacale, di cui si dava atto nel corso della
predetta udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa
tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 novembre
2017
5.6/21.7.2007 e 4.2/31.3.2008, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis,