Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4446 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8866/2010 proposto da:

B.P. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA F. FERRAIRONI 25 ED T3/C, presso lo studio dell’avvocato

ATTOLINO Vittorio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, Agente della riscossione per la provincia di

Roma, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Riscossione spa, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO ALBERA N. 19, presso lo

studio dell’Avvocato PAOLETTI Barbara, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1707/2010 del TRIBUNALE di ROMA dell’11/01/10,

depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Attolino Vittorio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità della discussione orale in quanto

trattasi di R.C..

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

B.P. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., all’avviso di iscrizione ipotecaria e contestuale invito al pagamento di Euro 3.651,88 notificatogli da Equitalia Gerit S.p.A..

Con sentenza depositata in data 25 gennaio 2010 il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per materia e per valore indicando come competente il Giudice di Pace.

Il B. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza devolvendo alla Corte di Cassazione la seguente questione di diritto: se l’opposizione avente ad oggetto anche la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, quindi, dell’esecuzione immobiliare, siano di competenza del Tribunale anzichè del Giudice di Pace.

2 – Il ricorso deve essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 4 e art. 380 bis c.p.c..

3. – Il ricorso si rivela inammissibile per la palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive, a pena d’inammissibilità, che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondono mentre il successivo n. 6 prescrive, sempre a pena d’inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

Come è noto, il giudizio di cassazione, diversamente da quello di appello, è a critica vincolata, ragione per cui (vedi Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009) richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

Il ricorso de quo risulta privo della rubrica del motivo e lo specifico riferimento alle diverse ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c..

Ragioni di completezza inducono a ribadire (confronta Cass. n. 15694 del 2005), che, in base ai combinati disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, l’opposizione avverso gli atti di contestazione o di notificazione delle violazioni al codice della strada si propone al giudice di pace competente per territorio (luogo della commessa violazione) e che trattasi, senza dubbio, della previsione di una ipotesi di competenza per materia.

Non induce a diversa statuizione la considerazione che l’opposizione concernesse anche la legittimità dell’iscrizione ipotecaria.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie e il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni dal ricorrente addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione essendo orientamento giurisprudenziale più che consolidato che al regolamento di competenza si applicano le norme che regolano il ricorso per cassazione, per cui esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., e rispettare il principio di autosufficienza (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 16752 del 2006; Cass. Sez. 3^, n. 14699 del 2000);

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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