Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4445 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 24/02/2010), n.4445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.C., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 192/21/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 21, in data

23/11/2006, depositata il 14 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3993/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 192/21/06, pronunziata dalla CTR di Bologna Sezione Staccata di Parma n. 21 il 23.11.2006 e DEPOSITATA il 14 dicembre 2006.

Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in quattro motivi, con cui, fra l’altro, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 55 e 36, artt. 112 e 277 c.p.c., nonchè della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 16.

Detti mezzi si concludono con la formulazione di altrettanti quesiti, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione del giudizio per adesione al condono configuri la denunciata violazione di legge, ed, altresì, se l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, precluda il rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

2 – Ai quesiti formulati a conclusione dei primi due mezzi può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, per un verso, che configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8178/2007, n. 22897/2005, n. 317/2002, n. 12790/2000), l’omesso esame dell’eccezione sollevata dall’ufficio in ordine agli effetti preclusivi del rimborso quale conseguenza della presentazione della domanda di condono, e sotto altro profilo, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).

3 – La decisione impugnata, omettendo di pronunciare sulla questione relativa all’avvenuta presentazione della domanda integrativa, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato, per gli anni 1999, 2000 e 2001, il presupposto impositivo IRAP, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, dei primi due mezzi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., assorbiti i restanti motivi.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che l’intimato non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all’udienza;

Considerato, in via preliminare, che non risulta versato in atti l’avviso di ricevimento del plico, con la sottoscrizione del destinatario o di persona abilitata alla ricezione, contenente il ricorso, spedito al contribuente, a mezzo posta;

Considerato, altresì, che parte ricorrente non ha curato, neppure all’odierna udienza camerale, di attivarsi con adempimenti idonei a comprovare l’assolvimento dell’onere notificatorio;

Considerato, quindi, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 627/2008, n. 24877/2006, n. 10506/2006, n. 23291/2005, n. 12286/2005), deve essere dichiarata inammissibile;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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