Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4445 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8780/2010 proposto da:

M.C., G.C., G.R.

quest’ultimo in proprio e quale procuratore speciale di G.

S., G.G. tutti in proprio e quali eredi di

G.F.P., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARASCIA Giuseppe, giusta

mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio R.G. 2065/07;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA ((OMISSIS)) in persona del suo

procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIRAGUSA Marco, giusta mandato a

margine della memoria di costituzione nel giudizio n. 2065/07;

– resistente –

e contro

G.V. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 2065/07 del TRIBUNALE di TRAPANI del

19.2.2010, depositato il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

per la resistente è solo presente l’Avvocato Enrico Caroli (per

delega avv. Marco Siragusa.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: i G. hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto, verificatosi a seguito di sinistro stradale.

Con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2010 e comunicata il 2 marzo 2010 il Tribunale di Trapani ha sospeso ex officio il giudizio ritenendo pregiudiziale l’esito del procedimento penale.

I G. hanno proposto istanza di regolamento competenza devolvendo alla Corte di Cassazione la seguente questione di diritto:

è consentito al giudice civile sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale.

2 – Il ricorso deve essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 4 e art. 380 bis c.p.c..

3. – L’unico motivo di ricorso prospetta erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c. ed errata applicazione dell’art. 75 c.p.p., comma 2. La tesi dei ricorrenti è che nella specie la sospensione non era imposta da espressa disposizione di legge e il giudizio penale non rivestiva carattere pregiudiziale, non costituendo un antecedente logico – giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento è richiesto con efficacia di giudicato.

Anche recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 27426 del 2009) che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo “dipenda” dall’esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizi alita ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicchè occorre garantire uniformità di giudicati, perchè la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto.

Naturalmente (Cass. n. 6554 del 2009) ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizi alita necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione.

L’applicazione dei suddetti principi ha già indotto questa sezione ad affermare (Cass. Sez. 3^, n. 6185 del 2009) che, nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, ove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale e inizi o abbia iniziato in sede civile per gli stessi fatti un’azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale (sia come imputato che come responsabile civile), non è consentita la sospensione del processo civile, non essendo la stessa prevista dall’art. 75 c.p.p., che esaurisce nell’ipotesi di cui al comma 3, la configurabilità della sospensione del processo civile per i danni e le restituzioni per pregiudizialità del processo penale.

Già in precedenza questa sezione aveva chiarito (Cass. Sez. 3^, n. 13544 del 2006) che, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di P.C. nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia “ex lege” agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (confronta anche Cass. S.U. n. 6538 del 2010).

Nella specie non è contestata l’affermazione dei ricorrenti secondo cui non vi è mai stata costituzione di parte civile, così come è indubbia la partecipazione al giudizio civile di parti rimaste estranee al giudizio penale.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere accolto; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Trapani.

Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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