Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4445 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.21/02/2017),  n. 4445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Giovanni – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23893-2011 proposto da:

C.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE VALMARANA 63, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

BARBUTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. n. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositato il

22/07/2011 R.G.N. 997/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato FORLANI ROBERTO per delega verbale Avvocato BARBUTO

ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con decreto 22 luglio 2011, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, da C.E. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dal quale era stato escluso, per difetto di prova, il credito tempestivamente insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1 di Euro 26.287,87, di cui Euro 3.441,46 quale retribuzione del mese di ottobre 2007 e Euro 22.846,41 a titolo di t.f.r.

Preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso in opposizione, il Tribunale riteneva la carenza di una prova sufficiente, neppure adeguatamente offerta, delle ragioni creditorie vantate nè degli elementi idonei all’individuazione della durata del rapporto, dell’inquadramento e delle mansioni richiesti.

Con atto notificato il 30 settembre 2011, C.E. ricorre per cassazione con unico motivo; il Fallimento è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 99 in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erroneo assunto di difetto di prova (oltre che del credito) dell’esistenza del rapporto di lavoro, sulla base di “processo logico… viziato e contraddetto”, in quanto documentato nè mai contestato dal curatore fallimentare, con indebito rilievo officioso di una circostanza nell’onere di formale eccezione del predetto: in contrasto con le norme denunciate ed in particolare con il principio di corrispondenza del chiesto (ed eccepito) al pronunciato, ridondante in una non consentita interferenza giudiziale con il potere dispositivo delle parti.

Il motivo è inammissibile.

La violazione delle norme di legge denunciate non si configura, per il difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Il mezzo contiene piuttosto la deduzione evidente di un vizio motivo attraverso la critica del ragionamento decisorio, sul presupposto di una asserita contraddittorietà logica (“Il processo logico operato dal Giudice dell’opposizione… è palesemente viziato e contraddetto”: così al primo capoverso di pg. 7 del ricorso), sotto il principale profilo valutativo degli elementi probatori acquisiti. Sicchè, esso ridonda in una sollecitazione alla rivisitazione del merito decisorio, non consentita in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato complessivamente adeguata (per le ragioni esposte a pgg. 2 e 3 del decreto).

Ma neppure la deduzione della (in)sussistenza del rapporto di lavoro integra un’eccezione in senso proprio, quanto piuttosto il vero fatto costitutivo (quale causa petendi) delle pretese creditorie retributive insinuate (Cass. 5 maggio 2001, n. 6332; Cass. 7 novembre 2000, n. 14468). Sicchè, deve essere richiamata la regola generale della rilevabilità d’ufficio di tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, in base alle risultanze rite et recte acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali: con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta di norma ex officio, in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi (Cass. 19 settembre 2013, n. 21482).

Nè tanto meno sussiste un vizio di ultrapetizione o extrapetizione, per interferenza del giudice del merito nel potere dispositivo delle parti, che alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi), con emissione, per la sostituzione dei fatti costitutivi della pretesa, di un provvedimento diverso da quello richiesto ovvero con l’attribuzione o la negazione di un bene della vita diverso da quello conteso, sulla base di una pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 gennaio 2011, n. 455): non incorrendo, in particolare, nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, in difetto di costituzione in esso della parte vittoriosa.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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