Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4444 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4444 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
5)JC’

sul ricorso 10155-2008 proposto da:
POSTIGLIONE PIERLUIGI PSTPLG65E03A509A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA 14,
presso lo studio dell’avvocato MICHETTI MASSIMILIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COLUCCI STEFANO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2498

COM BAIANO 00245240643, in persona del Sindaco p.t.
Dott. VINCENZO CAVACCINI, domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato

NAPOLITANO ANTONIO, giusta delega in atti;

1

Data pubblicazione: 25/02/2014

- controricorrente nonchè contro

NAPOLITANO NICOLINA NPLNLN21B63A580G, CANDELA ANGELA
CNDNGL56A51F839H;
– intimati –

CANDELA

ANGELA

elettivamente

CNDNGL56A51F839H,

domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PROVERA MARCO giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

POSTIGLIONE

PIERLUIGI,

COM

BAIANO,

NAPOLITANO

NICOLINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3595/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/02/2007, R.G.N.
367/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.

2

sul ricorso 13169-2008 proposto da:

IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che, con atto notificato il 15 aprile 2002, Pierluigi
Postiglione conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di
Avellino, il Comune di Baiano nonché Nicolina Napolitano ed Angela
Candela, allo scopo di vedersi riconoscere il diritto di

1978, n. 392, in relazione ad un immobile di proprietà delle
predette, da lui condotto in locazione ad uso commerciale, che le
convenute avevano alienato al Comune di Baiano;
che il Tribunale, con sentenza del 20 febbraio 2004, rigettava
la domanda, compensando le spese di lite, sul rilievo che nella
specie si trattava di una vendita in blocco, per la quale è
escluso

il

diritto

di

prelazione;

(i\Ì\LCI

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20 febbraio
2007, rigettava tanto l’appello principale del Postiglione quanto
quello incidentale della Napolitano e della Candela, confermando
la pronuncia di primo grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ha
proposto ricorso principale il Postiglione, con atto affidato ad
un motivo, e ricorso incidentale condizionato Angela Candela, con
atto affidato ad un motivo;
che il Comune di Baiano ha resistito con controricorso al
ricorso proposto dal Postiglione.

3

prelazione, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio

Considerato

che occorre preliminarmente procedere alla

riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.,
siccome proposti avverso la medesima sentenza;
che con atto pervenuto a questa Corte il 13 dicembre 2013, le
parti hanno prodotto una transazione conclusa tra il Comune di

Postiglione ha rinunciato al ricorso e che tale rinuncia è stata
accettata dal Comune di Baiano;
che Angela Candela risulta aver accettato la suddetta
rinuncia;
che la rinuncia è valida, poiché è stata sottoscritta dalle
parti e dai rispettivi difensori (art. 390, secondo comma, cod.
proc. civ.);
che, pertanto, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., occorre
dichiarare l’estinzione del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti,

dichiara l’estinzione

del giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio di
cassazione tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 18 dicembre 2013.

Baiano e Pierluigi Postiglione, dalla quale risulta che il

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