Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4444 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4444 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso :C- 598-2C12 proposto da:
CIANCHE’ OSVALDO C.F. CNCSLV58P15L307R, elettivamente
domiciliato

ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio
,11

dell’avvocato MONALDO MANCINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GABRIELLA GlULIANI,

giusta delega in

atti;
– ricorrente contro
2017
4444

I.N.P.S.
SOCIALE C. E,

ISTITUTO NAZIONALE
800737505,

DELLA PREVIDENZA

in persona del legale

rappresentan e pro Lempore, elettivamnts domiciliato
in ROMA, VI,-; CESRPF EFCCARIA 29, presso l’Avvccatura
Central ,-

ranpr.csentato

difeso dagli

Data pubblicazione: 23/02/2018

avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso

la

sentenza n.

D’APPELLO di L’AQUILA,

1124/2011 della CORTE
depositata il 21/12/2011

il 7

R.G.N. 986/2010.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.12.2011, la Corte d’appello
dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la
domanda di Osvaldo Cianchè volta a conseguire l’indennità di
accompagnamento con decorrenza dal 1°.6.2008;
che avverso tale pronuncia Osvaldo Cianchè ha proposto ricorso per

che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente lamenta contraddittoria
motivazione e violazione dell’art. 1, I. n. 509/1988, per avere la Corte
territoriale accolto unicamente la domanda volta a conseguire l’indennità
di accompagnamento sull’erroneo presupposto che la domanda di
pensione di inabilità civile fosse stata spiegata solo subordinatamente ad
essa;
che, anche a voler prescindere dall’evidente vizio di sussunzione di un
presunto error in procedendo nell’ambito delle censure formulabili ex
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dato che l’errore imputato alla sentenza
nell’interpretazione della domanda giudiziale rileva nella specie quale
violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. per un caso analogo Cass. n. 17109
del 2009), va ribadito che, affinché possa utilmente dedursi in sede di
legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è
necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una
domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed
inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa
necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate
puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per
riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione
specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali
l’una o l’altra erano state proposte (cfr. fra le tante Cass. n. 15367 del
2014);
che, per contro, nella specie, il contenuto del ricorso introduttivo del
giudizio, da cui in ipotesi avrebbe dovuto evincersi che la domanda di
pensione non era stata proposta in via gradata, ma cumulativamente
con quella volta a conseguire l’indennità di accompagnamento, non è
stato trascritto, nemmeno nelle sue parti rilevanti, nel ricorso per

3

cassazione, deducendo un motivo di censura, illustrato da memoria;

cassazione, né si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o
di parte esso sarebbe attualmente reperibile;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come
da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della
soccombenza;
P. Q. M.

rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C
1.700,00, di cui C 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.11.2017.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla

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