Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4444 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.21/02/2017),  n. 4444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Giovanni – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23890-2011 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE VALMARANA 63, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

BARBUTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. n. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositato il

22/07/2011 R.G.N. 998/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato FORLANI ROBERTO per delega verbale Avvocato BARBUTO

ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con decreto 22 luglio 2011, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, da C.G. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dal quale era stato escluso, per difetto di prova, il credito tempestivamente insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1 di Euro 108.637,18 per retribuzioni non corrisposte da gennaio a luglio 2008 (poi ridotto nel giudizio di opposizione a Euro 75.343,67, per la precisazione delle mensilità non pagate in quelle di marzo, maggio, giugno e luglio 2008, oltre ferie e 13^ mensilità) e di Euro 42.334,58 a titolo di t.f.r.

Preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso in opposizione e rilevata la novità della richiesta di riconoscimento del credito per ferie e tredicesima mensilità, in quanto formulata per la prima volta in detto giudizio, il Tribunale riteneva la carenza di una prova sufficiente, neppure adeguatamente offerta, delle ragioni creditorie vantate nè degli elementi idonei all’individuazione della durata del rapporto, dell’inquadramento (di dirigente) e delle mansioni richiesti; quanto all’indennità di t.f.r., era stata prodotta dalla curatela fallimentare dichiarazione sottoscritta dal lavoratore di sua avvenuta percezione per l’importo insinuato.

Con atto notificato il 30 settembre 2011, C.G. ricorre per cassazione con tre motivi; il Fallimento è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della L. Fall., artt. 93, 96 e 99, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea assunzione di novità della formulazione della richiesta di ferie e tredicesima mensilità, soltanto nel giudizio di opposizione, invece già compresa nell’importo di “Euro 108.637,18 a titolo di retribuzione da gennaio 2008 a luglio 2008” oggetto della domanda di insinuazione allo stato passivo, cui erano allegate le buste paga degli stessi mesi: con particolare riferimento all’ultima del mese di luglio 2008, nella quale erano indicate le somme di Euro 10.438,40 sub voce n. 96 di “giorni ferie non godutè” e di Euro 6.528,25 sub voce n. 482 di “13^ mensilità”.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 99 in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erroneo assunto di difetto di prova (oltre che del credito) dell’esistenza del rapporto di lavoro, sulla base di “processo logico… viziato e contraddetto”, in quanto documentato nè mai contestato dal curatore fallimentare, con indebito rilievo officioso di una circostanza nell’onere di formale eccezione del predetto: in contrasto con le norme denunciate ed in particolare con il principio di corrispondenza del chiesto (ed eccepito) al pronunciato, ridondante in una non consentita interferenza giudiziale con il potere dispositivo delle parti.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 99, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea valutazione quale prova sufficiente del pagamento dell’indennità di t.f.r., con la conseguente estinzione del relativo credito, della dichiarazione sottoscritta dal lavoratore della sua percezione, benchè elemento probatorio non univoco dell’effettivo pagamento della somma indicata, nè valendo come prova la confessione stragiudiziale contenuta in una quietanza in sede di accertamento dello stato passivo fallimentare, nel quale assente il destinatario della dichiarazione.

Il primo motivo, relativo a violazione della L. Fall., artt. 93, 96 e 99, per erronea assunzione di novità della formulazione della richiesta di ferie e tredicesima mensilità, soltanto nel giudizio di opposizione, invece già compresa nell’importo di “Euro 108.637,18 a titolo di retribuzione da gennaio 2008 a luglio 2008” oggetto della domanda di insinuazione allo stato passivo, è inammissibile.

Il ricorrente non ha, infatti, nè specificamente indicato la sede di produzione, nè integralmente trascritto il contenuto della busta paga in questione, così violando il principio di autosufficienza del ricorso, e pertanto la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. In tal modo egli ha inibito al giudice di legittimità quel controllo di decisività dei fatti da provare, e quindi della prova stessa, che la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 29 luglio 2015, n. 16010).

Il secondo motivo, relativo a violazione della L. Fall., art. 99 in relazione all’art. 112 c.p.c., per l’erroneo assunto di difetto di prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, in quanto documentato nè mai contestato dal curatore fallimentare, è inammissibile.

La violazione delle norme di legge denunciate non si configura, per il difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Il mezzo contiene piuttosto la deduzione evidente di un vizio motivo attraverso la critica del ragionamento decisorio, sul presupposto di una asserita contraddittorietà logica (“Il processo logico operato dal Giudice dell’opposizione… è palesemente viziato e contraddetto… “: così al penultimo capoverso di pg. 10 del ricorso) sotto il principale profilo valutativo degli elementi probatori acquisiti. Sicchè, esso ridonda in una sollecitazione alla rivisitazione del merito decisorio, non consentita in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato complessivamente adeguata (per le ragioni esposte a pg. 3 del decreto).

Ma neppure la deduzione della (in)sussistenza del rapporto di lavoro integra un’eccezione in senso proprio, quanto piuttosto il vero fatto fatto costitutivo (quale causa petendi) delle pretese creditorie retributive insinuate (Cass. 5 maggio 2001, n. 6332; Cass. 7 novembre 2000, n. 14468). Sicchè, deve essere richiamata la regola generale della rilevabilità d’ufficio di tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, in base alle risultanze rite et recte acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali: con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta di norma ex officio, in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi (Cass. 19 settembre 2013, n. 21482).

Nè tanto meno sussiste un vizio di ultrapetizione o extrapetizione, per interferenza del giudice del merito nel potere dispositivo delle parti, che alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi), con emissione, per la sostituzione dei fatti costitutivi della pretesa, di un provvedimento diverso da quello richiesto ovvero con l’attribuzione o la negazione di un bene della vita diverso da quello conteso, sulla base di una pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 gennaio 2011, n. 455): non incorrendo, in particolare, nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972).

Il terzo motivo, relativo a violazione della L. Fall., art. 99, per erronea valutazione quale prova sufficiente del pagamento dell’indennità di t.f.r., con la conseguente estinzione del relativo credito, della dichiarazione sottoscritta dal lavoratore della sua percezione, è inammissibile.

Anche qui deve essere premessa la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, e pertanto della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per il difetto di specifica indicazione della sede di produzione, nè di trascrizione del contenuto della dichiarazione in questione, con la conseguente inibizione al giudice di legittimità del controllo di decisività dei fatti da provare, e quindi della prova stessa, che la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 29 luglio 2015, n. 16010).

Ma occorre poi anche considerare l’accertamento del giudice di merito di attestazione da parte del lavoratore, per debita sottoscrizione, della ricezione del t.f.r. (ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), che non è equiparabile alla mera sottoscrizione “per ricevuta” delle buste paga (Cass. 24 giugno 2016, n. 13150; Cass. 12 luglio 2002, n. 10193): avendo la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ancorchè non la natura di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’art. 2735 c.c. (per il vincolo del giudice in ordine alla verità del fatto stesso soltanto nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione), pur sempre il valore di un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21258; Cass. 1 marzo 2005, n. 4288).

Sicchè, non è configurabile il vizio di violazione di legge denunciato, per la sua consistenza nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicante necessariamente un suo problema interpretativo, quanto piuttosto di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, in difetto di costituzione in esso della parte vittoriosa.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA