Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4444 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28534/2015 R.G. proposto da:

R.A., Ro.Ci., Ro.St. e

F.A.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Idolo Casale, per

procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in Roma

presso lo studio dell’Avv. Stefano Proietti alla via Fornovo n. 3;

– ricorrenti –

contro

C.G.R., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Susi

Malcisi e Annalisa Ciaffi per procura a margine del controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio della seconda

alla via Galileo Galilei n. 45;

– controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 767,

depositata il 30 giugno 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 1 ottobre 2019.

Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

La controversia riguarda i compensi reclamati nella misura di Euro 5.948,62 da R.A., Ro.Ci., Ro.St. e F.A.G., eredi beneficiati dell’avvocato Ro.Lu., per prestazioni professionali da questo rese a favore di C.G.R. in due giudizi, innanzi ai Tribunali di Crema e di Santa Maria C.V.; la controversia riguarda, altresì, la domanda di restituzione di un quadro del pittore M., che la C. avrebbe ricevuto da Ro.Lu., e mai restituito.

Soccombenti in entrambi i gradi di merito, gli eredi Ro. ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi.

Nel controricorso, la C. eccepisce l’irritualità della procura conferita dai ricorrenti per cassazione, in quanto carente dell’indicazione della sentenza impugnata; l’eccezione è però infondata, giacchè l’apposizione della procura a margine del ricorso ne assicura la specialità, ove non sussistano – come in questo caso – elementi di contrasto tra atto e procura (Cass. 7 giugno 2003, n. 9173).

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2697,2702 c.c., artt. 115,116 c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto non provate le prestazioni professionali de quibus; il secondo motivo denuncia violazione delle medesime norme, oltre che dell’art. 2729 c.c., per aver il giudice d’appello ritenuto invece provati i pagamenti dedotti dalla C.; il terzo motivo denuncia violazione delle medesime norme, oltre che dell’art. 1988 c.c., ancora sulla prova dei pagamenti a saldo; il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 769,1362,1803,1810,2909 c.c., artt. 115,116 c.p.c., per non aver il giudice d’appello riconosciuto che il quadro venne dato in prestito.

I quattro motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili.

– Il giudice d’appello ha osservato che: a) le prestazioni indicate nella parcella non godono di prova adeguata, essendo dubbia la veridicità della notula, e la sua stessa provenienza dall’avvocato Ro., giacchè il documento fu emesso l’8 marzo 2008, pochi giorni prima della morte del professionista (17 marzo 2008), eppure a distanza di molti anni dall’epoca delle prestazioni (20002001); b) vi sono plurime e convergenti testimonianze sul pagamento in contanti di Euro 3.500,00 da parte della C.; c) l’assenza di una qualunque destinazione specifica o delimitazione cronologica, quale usualmente è il tempo di un’esposizione d’arte o di una mostra, rende del tutto inverosimile che la dazione del quadro fosse a titolo di precario, sorreggendo, invece, la tesi della donazione manuale.

Sotto l’apparenza di denunce per violazione di legge, i motivi di ricorso sono diretti a contrastare questi apprezzamenti fattuali e probatori del giudice di merito, e a suscitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, quanto alle prestazioni rese, ai pagamenti effettuati e alle circostanze della dazione del quadro.

– Vale il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparenza della denuncia per violazione di legge, mira in effetti a provocare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, così da trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con aggravio delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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