Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4443 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

PECOPLAST S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO, 9 presso lo studio

dell’Avvocato RUGGIERO ANDREA, rappresentata e difesa dall’Avvocato

DE CARO AGOSTINO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNI DE BELLIS che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato ANDREA RUGGIERO, per delega

Avvocato AGOSTINO DE CARO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso e il rigetto del secondo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Salerno la societa’ Pecoplast srl. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, che l’agenzia delle entrate della stessa citta’ le aveva fatto notificare ai fini delle imposte Irpeg ed Irap per l’anno 1999. Questa deduceva che la pretesa dell’amministrazione era infondata, in quanto si trattava di costi deducibili, quelli relativi a lavorazioni su pezzi plastici; quelli concernenti il corso di formazione in lingua inglese; gli altri per la revisione del bilancio; inoltre andavano detratti i maggiori ricavi per sopravvenienze attive costituite dai contributi utilizzati per l’acquisto del terreno; l’aliquota DIT non andava aumentata..

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza del ricorso, giacche’ si trattava prevalentemente di costi non adeguatamente specificati, e per i quali l’inerenza non era dimostrata; inoltre il contributo per l’acquisto del terreno doveva essere considerato come ricavo di cassa, trattandosi di bene non ammortizzabile; conseguentemente l’ufficio chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Quella commissione lo accoglieva in parte con sentenza n. 26 del 2005.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello principale, cui l’agenzia delle entrate resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. della stessa sede, la quale, con sentenza n. 42 del 23.2.2006, in riforma di quella impugnata, con accoglimento del primo e rigetto del secondo, annullava l’atto impositivo, osservando che: il contributo per l’acquisto del terreno non poteva essere tassato come ricavo, ma doveva essere compreso nell’imponibile da computare in conto impianti, pena la doppia imposizione; le fatture per la produzione di pezzi dimostravano i costi e l’inerenza con l’attivita’ d’impresa; il corso di lingua inglese e la revisione del bilancio costituivano spesa inerente alla produzione della medesima, e percio’ anche tali costi andavano detratti. Circa l’agevolazione DIT la CTR rilevava che il temporaneo investimento del contributo in titoli imputati a riserva era irrilevante ai fini fiscali.

Avverso questa pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

la societa’ Pecoplast ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e percio’ non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto dallo stesso e’ inammissibile per difetto di legittimazione.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la societa’ contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il rapporto processuale si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalita’ giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle Finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

1) Cio’ premesso, col primo motivo la ricorrente agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 112 e art. 55, comma 3, lett. b), con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che il terreno in questione non poteva essere sottoposto a doppia imposizione, ma si trattava di bene acquistato col contributo, e che non era ammortizzabile, giacche’ non strumentale nel processo produttivo, come invece l’opificio che vi sarebbe stato costruito. Trattandosi quindi di cespite acquisito in conto patrimonio, il relativo contributo non poteva sfuggire ad imposizione, contrariamente all’interpretazione ricavabile dalla Risoluzione ministeriale n. 100/E/02.

Il motivo e’ fondato.

Invero in tema di determinazione del reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 3, lett. b), (nel testo originario, applicabile “ratione temporis”), i proventi in natura o in denaro conseguiti a titolo di contributo o di liberalita’ sono considerati sopravvenienze attive, ma possono tuttavia essere esentati dall’imposizione a condizione che il loro ammontare sia accantonato in apposito fondo del passivo e sia destinato alla copertura delle perdite, ovvero non sia utilizzato per uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero ancora non sia distribuito ai soci (altrimenti il detto ammontare costituisce sopravvenienza attiva tassabile, indipendentemente dal suo accantonamento) (V. pure Cass. Sentenza n. 8709 del 30/05/2003).

Ed infatti, la Corte di Giustizia, con decisione del 27 ottobre 2007, nella causa C-427/05, preso atto che l’imposizione prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986 e’ indipendente anche dall’esistenza di contributi comunitari, ha stabilito che l’art. 21, comma 3, secondo periodo, del Regolamento CE n. 4253/88 del 19 dicembre 1988, come modificato dal Regolamento CE n. 2 082/93 del 20 luglio 1993 – ove dispone che i pagamenti ai beneficiari finali “devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto�-, non osta ad una disciplina tributaria nazionale, quale il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, n. 3, lett. b) che include pure i contributi versati dai Fondi Comunitari nella determinazione del reddito imponibile (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 2082 del 30/01/2008).

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75, comma 5, art. 21, comma 2, art. 1803 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., nonche’ omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacche’ il giudice di appello non considerava che non era l’ufficio a dovere provare la sussistenza delle operazioni contabili, e soprattutto la loro inerenza; ne’ in particolare che il corso di lingua inglese e la revisione del bilancio fossero strettamente pertinenti e necessari nella catena produttiva.

La censura va condivisa.

L’appellante non aveva fornito la prova che i costi cosi’ portati in detrazione avessero il carattere della pertinenza e dello stretto collegamento con l’attivita’ d’impresa, e percio’ il suo assunto non poteva essere condiviso.

Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, come pure di quella di primo grado, previo accoglimento dell’appello dell’ufficio, senza rinvio, posto che la causa puo’ essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 1.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle relative al rapporto tra il Ministero e la contribuente, e le altre del doppio grado, mentre quelle inerenti a questo di legittimita’ seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie l’altro dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del rapporto del Ministero con la contribuente inerenti a questo giudizio e quelle del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso delle altre di questo giudizio a favore della ricorrente, e che liquida, quanto agli esborsi, in Euro 200,00, e quanto all’onorario, in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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