Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4443 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4443 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 18986-2012 proposto da:
G.I.&E S.P.A., già G.I.&E. S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA S. TELESEORO 10, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO LODATO, rappresentata
e difesa dagli avvocati MARIA ELENA SACCHI, MARIA
RITA CORVATTA, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
4437

contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (C.E. 01165400589) in
persona del legale rappresentante pro tempere,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144

Data pubblicazione: 23/02/2018

presso lo studio degli avvocati FRASCONA’ LORELLA e
FABBI RAFFAELA, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 553/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 07/05/2012 R.G.N. 261/2009.

R.G.18986/2012

RILEVATO
1. che, con sentenza in data 7 maggio 2002, la Corte di Appello di Ancona
ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato
l’opposizione proposta dalla G.I.&E. s.p.a. avverso la cartella di

somma di euro 896,06 a titolo di contributi omessi, in riferimento
all’impiego dei soci lavoratori della UnderPressure s.c.a r.I., nel periodo
marzo-settembre 2002, in violazione del divieto di interposizione
previsto dall’art. 1, legge n. 1369 del 1960;

2. che, per la Corte di merito, era risultata provata la sussistenza, tra le
due società, di un fittizio contratto di subfornitura di beni,
che i materiali per la trasformazione e le attrezzature di lavoro erano
forniti dalla committente GI&E s.p.a. e che la società cooperativa non
svolgeva alcuna funzione tecnica per l’organizzazione del suo personale,
messo semplicemente a disposizione della committente;

3. che avverso detta sentenza la G.I.&E. s.p.a., già G.I.&E. s.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha
opposto difese l’INAIL con controricorso;

CONSIDERATO
4.

che

deducendo violazione dell’art. 421 cod.proc.civ., e 111 Cost., la

parte ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa e del principio di
terzietà del giudice di primo grado, per l’esercizio del potere officioso in
difetto di elementi di riscontro, e del giudice del gravame per non aver
ritenuto le deduzioni istruttorie testimoniali meritevoli di accoglimento
(primo motivo) e omessa, insufficiente, contradittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia per avere insufficientemente e
contraddittoriamente motivato, respingendola, la censura mossa al
giudice di primo grado in ordine all’erronea interpretazione delle
risultanze probatorie (secondo motivo) ;

5.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

1

pagamento con la quale l’INAIL aveva intimato il pagamento della

6.

che il motivo di impugnazione indirizzato direttamente avverso la
sentenza di primo grado può, per ciò solo, ritenersi inammissibile (v.,
fra le tante, Cass. 21 marzo 2014, n. 6733);

7.

che, quanto al gravame avverso la sentenza della Corte territoriale,
costituisce jus receptum che il difetto di motivazione su un’istanza di
ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento

– peraltro, nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso
per cassazione, come definito, fra le altre, da Cass. Sez.U. 3 novembre
2011, n. 22726 – deve riguardare specifiche circostanze oggetto della
prova o del contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può
esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle
prove stesse sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui
lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., fra le
altre, Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486);

8.

che, nel ricorso all’esame, neanche risulta rispettato l’onere di “specifica
indicazione” enunciato dall’art. 366, n.6 cod.proc.civ., giacché la parte
ricorrente non specifica la collocazione, nelle precedenti fasi di merito,
dei documenti richiamati genericamente e dei quali evoca solo il
contenuto per corroborare la censura avverso la sentenza impugnata (in
particolare, la richiamata sentenza penale, di assoluzione del legale
rappresentante della società ricorrente, per il reato previsto dall’art.1,
legge n.1369 del 1960, poiché il fatto non costituiva reato);

9.

che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le
varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte
di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a
discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive
(cfr, ex plurimis, Cass., 7 agosto 2003, n.11933; 15 aprile 2004, n.
7201; 2 agosto 2016, n. 16056 e numerose successive conformi);

9

o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità

10. che, comunque, la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati
costituisce attività rimesse al prudente apprezzamento del giudice del
merito, come tali sottratte al sindacato di legittimità ove non siano
ravvisabili mancanze nella motivazione fornita per giustificare tali scelte
(cfr., fra le tante, Cass. 20 settembre 2013, n. 21603);

11. che, nella specie, la Corte del gravame, con motivazione immune da

valorizzando, fra gli altri, il marginale apporto della cooperativa e
l’assenza di qualsiasi coordinamento della prestazione lavorativa,
rimarcando la genericità della pretesa dimostrazione del concreto
svolgimento del rapporto, incentrata su deduzioni irrilevanti in ordine al
contesto produttivo, alla qualificazione dell’accordo quale subfornitura e
non appalto, o generiche, come la non configurabilità di direttive della
società ai dipendenti della cooperativa e la gestione amministrativa dei
rapporti da parte della cooperativa;

12. che le spese vengono regolate come da dispositivo e seguono la
soccombenza;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
1.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese
generali e altri accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 novembre 2017.

censure, ha ritenuto accertata la sussistenza dell’interposizione,

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