Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4443 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.21/02/2017),  n. 4443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20847/2011 proposto da:

ATAC S.P.A., c.f. (OMISSIS), quale incorporante di TRAMBUS S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli

avvocati GIAMPIERO PROIA, MAURO PETRASSI, che la rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4694/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2010 R.G.N. 4621/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega verbale Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito l’Avvocato FARANDA RICCARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 1 settembre 2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Trambus s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva: accertato l’illegittimità del contratto di formazione e lavoro stipulato tra la società e R.M. per la durata di 24 mesi dal 14 marzo 2000 e l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tale data, con diritto del lavoratore all’inquadramento nella qualifica di conducente di linea di 6^ livello, parametro 158, con applicazione del relativo trattamento normativo ed economico previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, compreso l’accordo aziendale 11 luglio 2000; condannato Trambus s.p.a. a corrispondergli le conseguenti differenze retributive rivendicate, da liquidare in separata sede; respinto la domanda restitutoria, in via riconvenzionale, di somme indebitamente percepite dal lavoratore per illegittima riduzione dell’orario di lavoro; infine condannato la terza chiamata ATAC s.p.a., per cui R.M. aveva prestato identica attività lavorativa per anteriore contratto di lavoro temporaneo, a tenere Trambus s.p.a. indenne dalle somme dovute per il periodo precedente il 18 dicembre 2000.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva l’illegittimità del contratto di formazione e lavoro ritenuta dal primo giudice (sulla base di ratio decidendi neppure specificamente censurata) per l’accertata mancanza di attività formativa e l’immediata ed esclusiva adibizione del lavoratore così assunto all’autonomo svolgimento delle mansioni di conducente di linea.

Essa riteneva poi la spettanza al lavoratore medesimo dell’ERS (Elemento di Riordino del Sistema Retributivo), in quanto rientrante, per effetto della conversione suddetta, nella previsione limitativa dell’accordo aziendale 11 luglio 2000, non interpretata autenticamente dall’accordo aziendale 24 marzo 2005, oltre che per il suo tenore ulteriormente limitativo, per l’inesistenza nell’ordinamento positivo, al di fuori dello speciale settore del lavoro pubblico, di una facoltà di interpretazione autentica dei contratti collettivi ad opera delle parti sociali, riservata al solo legislatore in riferimento a leggi o ad atti equiparati.

Infine, la Corte capitolina confermava il rigetto della domanda riconvenzionale datoriale sulla duplice ratio: a) della sua formulazione ambigua (non essendo chiaro se intesa alla restituzione di due ore di retribuzione ordinaria lavorate in meno rispetto alle trentanove settimanali previste dalla contrattazione collettiva nazionale ovvero di due ore di straordinario lavorate in più rispetto alle trentasette settimanali previste dalla contrattazione aziendale); b) dell’insufficiente richiamo, nella censura dell’applicazione alla conversione del rapporto tra le parti in lavoro a tempo indeterminato di un orario di lavoro settimanale di trentasette ore, di una sentenza di legittimità (Cass. 8 luglio 2004, n. 12661) che aveva ritenuto nulla la relativa norma di contrattazione collettiva perchè in contrasto con il D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter (conv. in L. n. 1 del 1979), senza alcuna spiegazione della sua persistente applicabilità, nonostante la successiva scrutinata evoluzione normativa, ignorata dalla società datrice, oltre che per la non univocità dell’insegnamento giurisprudenziale citato, essendovene altro contrario preferito.

Con atto notificato il 31 agosto 2011, ATAC (quale incorporante Trambus) s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 111Cost., comma 6, artt. 113, 277, 295 c.p.c., art. 337 c.p.c., comma 2 e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per la non disposta sospensione (in quanto necessaria o quanto meno opportuna) del giudizio in attesa della definizione di quello sull’an debeatur, sul quale interamente fondato, senza neppure alcuna spiegazione sulle ragioni del mancato accoglimento della relativa istanza, nonchè per l’assoluta mancanza di pertinenza delle argomentazioni relative all’invalidità del contratto di formazione e lavoro, non oggetto del giudizio e per omessa pronuncia sulle specifiche censure sul quantum delle differenze retributive, addirittura riconosciute al lavoratore dalla sentenza del primo giudice, confermata in appello, in una somma (Euro 40.988,55) superiore a quella richiesta (Euro 32.622,86).

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo collettivo aziendale 11 luglio 2000 e al verbale di accordo 24 marzo 2005, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erroneo riconoscimento al lavoratore dell’ERS, non spettantegli in quanto riservato, con disposizione collettiva di stretta interpretazione, ai soli dipendenti formalmente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato alla data dell’11 luglio 2000, sulla base del diffusamente illustrato contesto normativo collettivo in cui maturatane la stipulazione e della sua funzione, anche secondo l’interpretazione autentica data dal verbale di accordo successivo, ben ammissibile alla stregua di negozio di accertamento della volontà negoziale delle parti private.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 c.p.c., D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter, conv. in L. n. 1 del 1979, del ccnl 23 luglio 1976, dell’accordo collettivo nazionale 12 luglio 1985 e del ccnl 25 luglio 1997 di settore, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non corretta interpretazione della domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di straordinario non dovuto per prestazioni lavorative eccedenti le trentasette ore ma entro le trentanove settimanali, in quanto le prime previste da contrattazione collettiva aziendale su materia non delegata da quella nazionale, in quanto riguardante la disciplina dell’orario di lavoro di competenza esclusiva della seconda: come previsto dall’art. 5 ter D.L. cit., ben applicabile ratione temporis, sulla base anche della legislazione di riforma delle aziende municipalizzate e come ritenuto da giurisprudenza di legittimità anche successiva a Cass. 12661/2004.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 111 Cost., comma 6, artt. 113, 277, 295 c.p.c., art. 337 c.p.c., comma 2 e vizio di motivazione sulla non disposta sospensione (in quanto necessaria o quanto meno opportuna) del giudizio in attesa della definizione di quello sull’an debeatur, nonchè per la non pertinenza delle argomentazioni sull’invalidità del contratto di formazione e lavoro, non oggetto del giudizio e per omessa pronuncia sulle specifiche censure sul quantum delle differenze retributive riconosciute al lavoratore, è inammissibile.

La sentenza non tratta dell’istanza di sospensione del giudizio, nè il ricorrente trascrive le parti degli atti processuali in cui avrebbe formulata una tale istanza non soddisfatta, con la conseguente violazione del principio di autosufficienza (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324).

E ciò vale analogamente per la dedotta non pertinenza delle argomentazioni relative all’invalidità del contratto di formazione e lavoro, non oggetto del giudizio: con integrazione di una pari violazione del principio di autosufficienza per la mancata trascrizione delle contestazioni sul quantum delle differenze retributive, in ordine alle quali è stata lamentata un’omessa pronuncia (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo collettivo aziendale 11 luglio 2000 e al verbale di accordo 24 marzo 2005, per erroneo riconoscimento al lavoratore dell’ERS non spettantegli, è pure inammissibile.

La censura investe, infatti, il risultato interpretativo in sè degli accordi aziendali scrutinati, che è insindacabile in sede di legittimità, in quanto appartenente all’ambito dei giudizi di fatto riservati alla competenza esclusiva del giudice di merito.

Il controllo della Corte di cassazione afferisce invece soltanto al rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della coerenza e logicità della motivazione addotta: ed entrambi sono stati soddisfatti dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte al p.to 2 da pg. 7 a pg. 10 della sentenza). Sicchè, è inammissibile ogni critica che si risolva, come appunto nella specie, in una ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito volta ad una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questo esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 29 aprile 2003, n. 6668).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 c.p.c., D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter, conv. in L. n. 1 del 1979, del ccnl 23 luglio 1976, dell’accordo collettivo nazionale 12 luglio 1985 e del ccnl 25 luglio 1997 di settore, per non corretta interpretazione della domanda datoriale in via riconvenzionale di ripetizione di somme, è infondato.

Occorre innanzi tutto premettere la mancata confutazione della prima ratio decidendi di ambigua formulazione della domanda riconvenzionale (se di restituzione di erogazione di retribuzione ordinaria per le due ore settimanali lavorate in meno ovvero di compenso per lavoro straordinario per le due lavorate in più rispetto alle trentasette previste dalla contrattazione aziendale: con evidente differenza di causa petendi, comportante diversità di accertamento), per la tautologica riaffermazione delle conclusioni del ricorso introduttivo di “chiarissimo tenore letterale” (così al primo capoverso di pg. 32 del ricorso). E ciò comporta l’inammissibilità del mezzo, per la formazione, attesa l’autonomia di ognuna della distinte rationes decidendi, del giudicato su quella non censurata (Cass. s.u. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).

Ma occorre pure evidenziare la generica confutazione della seconda, per omessa contestazione dell’affermazione della mancata deduzione della persistente applicabilità alla fattispecie in esame del D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter, conv. in L. n. 1 del 1979 (al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza). Anch’essa costituisce ragione di inammissibilità del mezzo, per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952).

Nel merito, è consolidato il principio in materia, secondo cui, nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, deve escludersi, in relazione alle disposizioni previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 5 e dal R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 3 (che prevedono una maggiorazione pari al 10% della retribuzione per la prestazione di lavoro straordinario), l’illegittimità degli accordi aziendali 23 giugno 1983 e 28 luglio 1988, nella parte in cui prevedono la riduzione a trentasette ore della durata della prestazione lavorativa settimanale, rimanendo fermo il riferimento all’orario previgente, determinato in trentanove settimanali dal c.c.n.l., ai fini retributivi (e, in particolare, per la determinazione della quota oraria della retribuzione, rilevante anche per il computo del compenso per lavoro straordinario), in quanto la difformità fra l’orario rilevante ai fini normativi e retributivi e la durata della prestazione effettivamente richiesta consegue non ad una costruzione arbitraria o solo fittizia, ma alla imposizione di determinati limiti, effettivamente voluti dalle parti, ad una pattuizione di maggior favore per i lavoratori: ossia nella riduzione della prestazione lavorativa, mediante la riduzione dell’orario di lavoro, a fronte di una situazione normativa che non consentiva un incremento retributivo, neppure limitato alle sole prestazioni straordinarie, in virtù del divieto di deroghe migliorative stabilito, per gli accordi aziendali, dal D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter, introdotto dalla Legge di Conversione 8 gennaio 1979, n. 1 e vigente all’epoca della stipula dei suddetti accordi (Cass. 17 marzo 2014, n. 6068; Cass. 22 luglio 2002, n. 10710).

Sicchè, non rilevano nel caso di specie le sentenze citate dalla ricorrente (oltre a Cass. 8 luglio 2004, n. 12661: Cass. 1 aprile 2008, n. 8423; Cass. 27 aprile 2006, n. 9614), siccome riguardanti profili diversi da quello in discussione.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario secondo la sua richiesta; senza condanna risarcitoria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, richiesta dal controricorrente in memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in difetto di allegazione di alcun danno (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21798; Cass. s.u. 20 aprile 2004, n. 7583).

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna ATAC s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario (avv.to Faranda Riccardo).

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA