Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4443 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29427/2015 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto

Cerboni, per procura a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. Enrico Valentini alla

via Parioli n. 67;

– ricorrente –

contro

Poggio Caiano s.a.s. di S.C. & C., rappresentata e

difesa dall’Avv. Graziano Sarpa, per procura in calce al

controricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 1640,

depositata il 28 settembre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone nella Camera

di consiglio del 1 ottobre 2019.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– La controversia riguarda il compenso reclamato in monitorio dal dottore commercialista C.A. nei confronti della Poggio Caiano s.a.s. per l’attività di consulenza finalizzata alla stipula di un preliminare di cessione di terreni tra l’accomandita stessa e la Padellino Agrinvest s.r.l..

– In primo grado, il Tribunale di Grosseto ha accolto l’opposizione della Poggio Caiano, revocato il decreto ingiuntivo emesso per Euro 32.769,80 e ridottone l’importo ad Euro 17.042,86.

Accogliendo il gravame della Poggio Caiano, il giudice d’appello ha ridotto ulteriormente il dovuto ad Euro 662,33, e gravato il professionista dei cinque sesti delle spese del doppio grado.

– C.A. ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2702,2727,2729,2735 c.c., artt. 115,116 c.p.c., per aver il giudice d’appello mal interpretato una e-mail inviata dal legale rappresentante della Poggio Caiano al C. in data 21 aprile 2006, con la quale la società dichiarava cessato il rapporto di “consulenza” e sollecitava la notula a saldo.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2230 c.c., art. 116 c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto inverosimile che la consulenza negoziale relativa ad un’operazione di notevole entità si fosse svolta tutta in maniera verbale.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 2229,2230,2232 c.c., art. 45 tariffa professionale Ordine Commercialisti, per non aver il giudice d’appello riscontrato nel compendio testimoniale la prova degli estremi dell’attività di consulenza negoziale svolta dal C..

Il primo, il secondo e il quarto motivo, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili, in quanto diretti a una nuova valutazione di fatti e prove, sostitutiva di quella già istituzionalmente compiuta dal giudice di merito.

Il giudice d’appello ha interpretato il riferimento della e-mail del 21 aprile 2006 alla “consulenza” nei termini della “consulenza fiscale”, anzichè della “consulenza contrattuale”, e di ciò ha trovato conferma, oltre che nel fatto che il C. era il contabile “storico” della Poggio Caiano, nell’assenza del carteggio attraverso il quale normalmente si sviluppa la consulenza negoziale per uno specifico e rilevante affare; evidenza a fronte della quale il giudice ha ritenuto di svalutare la forza probatoria di alcune deposizioni testimoniali.

Vale, allora, il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparenza della denuncia per violazione di legge, miri a una riedizione della valutazione dei fatti e delle prove come operata dal giudice territoriale, sì da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).

– Il terzo motivo di ricorso denuncia come apparente la motivazione resa dal giudice d’appello in ordine all’assenza di prova circa l’attività di consulenza negoziale.

Il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi in una nuova lettura del compendio testimoniale, alternativa a quella operata dal giudice d’appello, ciò che non è ammesso in sede di legittimità, e che, peraltro, non ha la minima attinenza col concetto stesso di motivazione apparente, il quale si riferisce, invero, all’impercettibilità della ratio decidendi (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).

Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il giudice d’appello compensato solo un sesto delle spese del doppio grado, in presenza di una soccombenza reciproca tale da imporre la compensazione integrale.

Il quinto motivo è inammissibile: la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo lo stesso tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).

– Il ricorso deve essere respinto, con aggravio delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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