Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4442 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22975/2006 proposto da:

PECOPLAST S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DEL CASTAGNO 34 presso

lo studio dell’Avvocato BELTRANI SERGIO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato RUSSO DE LUCA BRUNO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 280/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 06/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CORTI PIO, per delega Avvocato

BRUNO RUSSO DE LUCA, depositata in udienza, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Salerno la società Pecoplast srl. proponeva opposizione avverso l’avviso di rettifica, che l’agenzia delle entrate, ufficio di Eboli, le aveva fatto notificare ai fini dell’imposta di registro ed accessori per l’acquisto di un terreno edificabile. Questa deduceva che la pretesa dell’amministrazione era infondata, in quanto la compravendita si era svolta nell’ambito di un programma espropriativo a favore del Consorzio ASI di Salerno, e che il prezzo medio nella stessa area era stato di molto inferiore a quello ritenuto congruo dall’amministrazione.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza del ricorso, giacchè la valutazione dell’Asi aveva un valore meramente indicativo; si trattava di una cessione volontaria; il suolo ricadeva in zona (OMISSIS), con un indice di fabbricazione di mc. 3,50/mq.; essa aveva destinazione urbanistica, e si doveva tenere conto dell’attuale valore di mercato; conseguentemente l’ufficio chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Quella commissione lo accoglieva con sentenza n. 312 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui l’appellata resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. della stessa sede, la quale, in parziale riforma di quella impugnata, rideterminava il valore finale del bene in L. 900.000.000 con sentenza n. 280 del 28.6.2005, osservando che, tenuto conto delle caratteristiche del terreno; del piano regolatore; della zona in cui esso ricadeva; del piano di fabbricazione e delle servitù di cui era gravato, il prezzo congruo dovesse determinarsi in quell’importo.

Avverso questa pronuncia la società Pecoplast ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che il terreno in questione aveva un’estensione più ridotta, poichè una parte era destinata all’ampliamento dell’autostrada SA-RC; vi si doveva costruire un opificio di modeste dimensioni; il criterio dell’equità non poteva essere utilizzato; il procedimento argomentativo seguito nella determinazione del valore non veniva enunciato.

Il motivo è infondato.

La CTR esplicitava le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto di determinare il valore del terreno, tenendo anche conto delle servitù di cui esso era gravato, e considerando il piano di fabbricazione; la zona urbanistica e i prezzi di mercato, anche perche la cessione non era stata compiuta con il procedimento espropriativo. Nè può attribuirsi significato pregnante al termine equità espresso dal giudice del gravame nell’indicare il valore del terreno, atteso che da tutto il contesto della motivazione appare evidente che la CTR aveva inteso riferirsi alla congruità del valore del cespite acquistato, e ciò mediante l’indicazione degli elementi posti a base della valutazione.

L’assunto è esatto.

Invero la valutazione del giudice tributario di secondo grado, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondete motivazione, sicchè il vizio denunciato non si riscontra nella fattispecie relativa alla pecoplast (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 24520 del 21/11/2005, n. 11354 del 2001).

Nè è possibile prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito in sede di legittimità.

Infatti al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento” (V. anche Cass. Sent. 00322 del 13/01/2003).

Appare pure opportuno osservare che non è ravvisabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l'”iter” logico- argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito non v’ha dubbio che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (V. pure Cass. Sez. U Sent. 05802 del 11/06/1998).

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè la CTR non ha considerato che il prezzo di cessione era stato maggiore di quello inizialmente stabilito dall’Asi; nè la stima dell’Ute e l’osservatorio dei prezzi erano stati allegati dall’ufficio, e perciò non se ne poteva tenere conto, essendo impossibile una comparazione.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al motivo come sopra esaminato.

Ne discende che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA