Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4442 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4442 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 18800-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,
ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

4436
contro

CERRI DANIELtA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

Data pubblicazione: 23/02/2018

rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO DI
CELMO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 107/2012 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 14/02/2012 R.G.N. 779/2011.

R.G.18800/2012

RILEVATO
1. che, con sentenza in data 14 febbraio 2012, la Corte di Appello di
appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, che ha
accolto la domanda, proposta da Cerri Daniela, volta ad ottenere la
corresponsione della pensione di vecchiaia sul presupposto che l’art. 2,

applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assicurato avesse lavorato per
l’intero anno, sia pure con contratto a tempo parziale;

2. che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato a un
motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese
Cerri Daniela, con controricorso;

CONSIDERATO
3.

che, deducendo violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l’INPS censura l’interpretazione data, dalla Corte
territoriale, delle predette disposizioni;

4.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

5.

che vanno confermati i principi già affermati da questa Corte, da ultimo
con la sentenza 22 dicembre 2016, n. 26753, e ribadito il principio di
diritto enunciato con la sentenza 25 giugno 2012, n.10510: «La deroga
all’applicabilità del regime previdenziale introdotto con il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevista, dall’art. 2, comma 3,
lettera b) del citato decreto legislativo, per i lavoratori, con anzianità
assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un
decennio, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore
a 52 settimane nell’anno solare”), non è suscettibile di applicazione
analogica, né di interpretazione estensiva e non trova, pertanto,
applicazione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che,
a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere
una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per
l’intero anno solare, con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.
Né la disposizione si appalesa in contrasto con il canone di
ragionevolezza, atteso il consolidato insegnamento della giurisprudenza

1.

comma 3, lett. b) del decreto legislativo n.503 del 1992 dovesse trovare

costituzionale e di legittimità secondo cui la determinazione dei tempi,
dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della
ragionevolezza, è comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore
che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su
trattamenti pensionistici in corso di erogazione» (così Cass. n.10510 del
2012; v., anche, Cass. 28 febbraio 2012, n.3044, Cass. 8 novembre

6.

che, quanto alla possibilità di sperimentare, del testo legislativo in
esame, un significato compatibile con quello costituzionale onde
orientarne l’interpretazione (sì da pervenire ad un’interpretazione
costituzionalmente orientata come tentato dalla Corte di merito), va
rimarcato, con i citati precedenti di questa Corte, che qualsiasi
interpretazione costituzionalmente orientata della normativa delegata
non può essere svolta che sul solco tracciato dalla delega legislativa, a
pena di conferire, alla norma primaria delegata, una forza normativa che
essa intanto possiede in quanto l’esercizio della potestà legislativa, da
parte dell’Esecutivo, si sia conformato alla delega legislativa e la lettura
della disposizione, così risultante, si conformi alla costituzione senza
forzarne o alterarne la vis normativa e la portata;

7.

che,

nelle richiamate sentenze, è stata già verificata anche la

conformità, al canone costituzionale di ragionevolezza, della
disposizione che non include altre categorie ritenute meritevoli di
protezione giacché parimenti provviste di minor contribuzione, benché
occupate per l’intero anno solare, richiamando il consolidato
insegnamento della giurisprudenza costituzionale, e di legittimità,
secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle
prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque
rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore, nel bilanciamento dei
diversi interessi contrapposti, che può sempre intervenire, con leggi
peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione
(cfr., ex multis, Corte cost. n. 36 del 2012; Corte cost. n.203 del 2014
e numerose altre; Cass. 29 aprile 2009, n.9998; Cass. 8 giugno 2005,
n. 11947);

9

2013, n. 25205, Cass. n. 26753 del 2016 cit.);

8.

che, all’accoglimento del ricorso, segue la cassazione della decisione
impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria
domanda;

che il recente consolidarsi del richiamato orientamento di legittimità
consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero
processo.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 novembre 2017

9.

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