Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4442 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12850/2015 R.G. proposto da:

G.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Fontana per

procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma

presso lo studio dell’Avv. Manuela Di Sario in piazza Eschilo n. 3;

– ricorrente –

contro

M.T., e C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 339,

depositata il 24 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 1 ottobre 2019.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– La controversia riguarda la vendita della nuda proprietà di un appartamento in data (OMISSIS) da G.G. (poi deceduto) a M.T., vendita della quale la di lui sorella ed erede legittima D. (al pari dell’erede testamentario C.V.) ha chiesto la revoca per ingratitudine, posto che fosse una dissimulata donazione.

Soccombente in entrambi i gradi di merito, G.D. ricorre per cassazione sulla base di unico motivo, recante denuncia di violazione dell’art. 801 c.c., per non aver il giudice d’appello riconosciuto, nella fattispecie concreta, gli estremi dell’ingiuria grave.

L'”ingiuria grave verso il donante”, di cui all’art. 801 c.c., non può essere desunta da singole azioni le quali, pur risultando di per sè censurabili, non possano essere ricondotte all’espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Cass. 24 giugno 2008, n. 17188).

L’ingiuria grave di cui all’art. 801 c.c., postula una condotta rivolta in modo diretto ed esplicito contro la sfera morale del donante, e caratterizzata da gravità rivelatrice di un perdurante sentimento di avversione verso il medesimo donante, sì da ripugnare alla coscienza comune (Cass. 5 aprile 2005, n. 7033).

Il giudice d’appello non si è discostato da questi principi di diritto, nel ritenere che l’appropriazione da parte della M. dei beni mobili del donante esistenti nell’appartamento donato non integrasse, di per sè, l’ingiuria grave ex art. 801 c.c., trattandosi di una condotta al fondo della quale possono trovarsi motivazioni le più varie, innanzitutto un intento di locupletazione, e non necessariamente una volontà ingiuriosa.

Per quanto autonoma dalla configurazione penalistica dei delitti contro l’onore, l’ingiuria grave ex art. 801 c.c., mutua dal diritto penale il significato intrinseco della condotta e l’individuazione del bene leso (Cass. 31 marzo 2011, n. 7487, con riguardo all’ingiuria, poi depenalizzata, e alla diffamazione); essa non può quindi prescindere dalla volontà ingiuriosa del donatario, giacchè questa soltanto esprime quel sentimento di avversione per il benefattore, che è incompatibile con la gratitudine a lui dovuta.

Il ricorso deve essere respinto, con raddoppio del contributo unificato; nulla sulle spese di giudizio, in difetto di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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