Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4442 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 11/02/2022), n.4442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco M. – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1553/19 proposto da:

-) M.A.M., elettivamente domiciliato a Roma, L.go della

Gancia n. 1 (c/o avv. Miele), difeso dall’avvocato Luigino M.

Martellato, in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) D.F.G.G., e D.F.A., elettivamente

domiciliati a Marostica, v. Montello n. 7, difesi dall’avvocato Rudy

Cortese, in virtù di procura speciale apposta in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonché

-) Da.Fi.An., D.F.S., D.F.V.,

P.M.G., Contin Plast s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati a Roma,

v. Lucrezio Caro n. 62 (c/o avv. Ciccotti), difesi dall’avvocato

Fabio Fantin, in virtù di procura speciale apposta in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

per la revocazione della ordinanza di questa Corte 27.6.2018 n.

16889;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udito per la parte ricorrente l’Avvocato Luigi Maria Martellato;

udito per i controricorrenti Da.Fi.An. ed altri, l’Avvocato

Ciccotti Sabina per delega;

udito per i controricorrenti D.F.G.G. e ed

D.F.A. l’Avvocato Paola Petri per delega.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A.M. convenne dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa D.F.G.G., Da.Fi.An., Pe.Ce.Mi., P.M.G., D.F.S., D.F.V., la società Contin Plast s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita di beni di sua proprietà, distrutti dall’incendio del capannone nel quale erano custoditi, incendio sprigionatosi da un adiacente immobile di proprietà dei convenuti.

2. Il Tribunale di Bassano del Grappa rigettò la domanda, accertando che l’incendio era stato dolosamente causato da D.F.A. (dante causa di P.M.G., D.F.A., D.F.V. e D.F.S.), in concorso con gli altri convenuti, al fine di incassare un indennizzo assicurativo; che M.A.M. era a conoscenza del piano criminoso, e che a tale scopo aveva “determinato la propria condotta” al fine di trarre vantaggio dall’imminente commissione del reato di incendio doloso, asportando dal capannone i beni di valore e lasciandovi o trasportandovi beni di valore inferiore.

3. Tale decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Venezia.

M.A.M. impugnò per cassazione la decisione d’appello ma questa Corte, con ordinanza 27 giugno 20181 n. 16889 dichiarò inammissibile il ricorso.

Ritenne questa Corte che:

-) la sentenza impugnata non era affatto priva di motivazione o sorretta da una motivazione incomprensibile, come sostenuto dal ricorrente;

-) il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso investivano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ed erano perciò inammissibili;

-) il quinto motivo censurava non una autonoma ratio decidendi, ma un mero obiter dictum, ed era quindi privo di decisività;

-) il settimo motivo era inammissibile perché volto a censurare statuizioni contenute non già nella sentenza d’appello, ma in quella di primo grado.

4. La suddetta ordinanza 16889/18 è stata impugnata per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., da M.A.M..

Hanno resistito con controricorso unitario Da.Fi.An., P.M.G., D.F.S., D.F.V., Contin Plast s.r.l.; e con separato controricorso D.F.G.G. e D.F.A..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A fondamento della propria impugnazione rescindente il ricorrente sostiene che l’ordinanza 16889/18 sarebbe incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Svolge, a tal riguardo, una argomentazione così riassumibile:

a) la Corte di cassazione ha ritenuto correttamente motivata la sentenza d’appello (e di conseguenza infondati i motivi di ricorso con cui si prospettava, da parte dell’allora ricorrente, la mancanza di motivazione e la violazione delle norme sul nesso di causalità);

b) la sentenza d’appello è stata ritenuta dalla Corte di cassazione correttamente motivata, per avere:

-) accertato in facto che M.A.M. aveva intenzionalmente riempito di merce uno stabile contiguo a quello in cui sapeva che sarebbe stato di lì a poco appiccato il fuoco;

-) ritenuto in iure che tale condotta dolosa di M.A.M. aveva escluso il nesso di causalità fra l’incendio e il danno;

c) la sentenza d’appello, tuttavia, non aveva mai accertato in punto di fatto che M.A.M. avesse tenuto “una condotta commissiva od omissiva” causativa del danno da lui stesso sofferto; il giudice di merito si era limitato ad accertare soltanto che M.A.M. sapeva del piano criminoso preordinato ad incendiare l’immobile adiacente quello in cui custodiva le sue merci.

1.1. Il motivo è infondato.

L’ordinanza di cui si chiede la revocazione non contiene infatti alcuna svista o travisamento dei fatti.

Il giudice di primo grado rigettò la domanda proposta da M.A.M. ritenendo che questi, una volta appreso dell’intento dei propri vicini di appiccare l’incendio al loro capannone, intenzionalmente lasciò o stipò merci nel capannone da lui condotto in locazione, fidando che l’incendio appiccato dai vicini al proprio capannone si sarebbe propagato anche a quello dove erano custoditi i suoi beni, consentendogli così di riscuotere l’indennizzo assicurativo per la distruzione delle merci ivi stipate.

Il giudice di primo grado, pertanto, ha accertato una condotta omissiva, consistita nel non prevenire un rischio che il danneggiato sapeva essere certo ed imminente.

Il giudice di secondo grado ha confermato tale decisione.

La Corte di cassazione, infine, ha ritenuto che la Corte d’appello, negando che abbia diritto ad essere risarcito quegli che lasci le proprie merci esposte ad un rischio che sa essere certo ed imminente, aveva adottato una motivazione corretta.

1.2. Così ricostruito il dipanarsi della vicenda processuale, ne segue che l’ordinanza revocanda non è incorsa in alcun travisamento dei fatti. Al contrario essa ha perfettamente inquadrato la ratio decidendi sottesa dalla sentenza d’appello, correttamente rilevando – in sintonia con quanto risultava dagli atti di causa – che secondo il giudice di merito ” M.A.M. era quantomeno a conoscenza dell’intendimento delittuoso dei suoi amici e vicini e intese giovarsene” (così l’ordinanza revocanda, p. 4).

La circostanza poi che M.A.M. avesse “inteso giovarsi” dell’intendimento dei vicini con una condotta commissiva (e cioè lo stipare merci nel capannone che sapeva sarebbe stato incendiato) piuttosto che omissiva (e cioè il non asportare merci dal capannone che sapeva sarebbe stato incendiato) era circostanza giuridicamente irrilevante e non decisiva, posto che nell’uno, come nell’altro caso, la sua domanda comunque si sarebbe dovuta rigettare.

Infatti anche colui il quale si astenga dal sottrarre un proprio bene al rischio di un incendio che sa essere certo ed imminente, e che potrebbe agevolmente prevenire senza particolari sforzi, tiene una condotta omissiva colposa, e anche una condotta omissiva colposa recide il nesso di causalità tra l’incendio e il danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1.

1.3. In conclusione, il giudice di merito ha ritenuto infondata la domanda di M.A.M. sul presupposto che questi avesse causato il danno a se stesso con dolo, e l’ordinanza revocanda ha rettamente inteso tale ratio decidendi.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M.A.M. alla rifusione in favore di Da.Fi.An., D.F.S., D.F.V., P.M.G., Contin Plast s.r.l., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.A.M. alla rifusione in favore di D.F.G.G. e D.F.A., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA