Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4441 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4441 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 11013-2008 proposto da:
MIN ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente 2013
2470

contro

UNIVERSITA’ STUDI ROMA LA SAPIENZA 80209930587, in
persona del legale rappresentante Magnifico Rettore
pro tempore, Prof. RENATO GUARINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.LE A. MORO 5, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 25/02/2014

dell’avvocato FAVA ALFREDO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
REG LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

DMR DISTRIBUZIONI MEDICALI ROMANE ’96 SRL, GESTIONE
LIQUIDATORIA AZD UNIVERSITARIA POLICL UMBERTO I;
– intimati –

sul ricorso 14106-2008 proposto da:
DMR DISTRIBUZIONE MEDICALI ROMANE SRL 07830920588, in
persona del legale rappresentante Amministratore
Unico Sig. ALBERTO CICCARELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo
studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

UNIVERSITA’ STUDI ROMA LA SAPIENZA 80209930587, in
persona del legale rappresentante Magnifico Rettore
pro tempore, Prof. RENATO GUARINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.LE A. MORO 5, presso lo studio
dell’avvocato FAVA ALFREDO, che la rappresenta e

2

dell’avvocato COLLACCIANI ANNA MARIA, che la

difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MIN ECONOMIA FINANZE ,

REG LAZIO ,

GESTIONE

LIQUIDATORIA AZD UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I

– intimati –

avverso la sentenza n. 21694/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 07/11/2007 R.G.N. 88139/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato ALFREDO FAVA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

3

ROMA;

R.G.N. 11013/08 e 14106/08
Udienza del 17 dicembre 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2005 la società “D.M.R. Distribuzioni Medicali Romane s.r.l.” (d’ora
innanzi, per brevità, “DMR”), convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; la “Gestione Liquidatoria
dell’Azienda Policlinico Umberto I”, il Ministero delle Finanze e la Regione

prodotti medici da essa forniti negli anni addietro all’ospedale “Policlinico
Umberto I.

2. Ogni convenuto negò di essere debitore, ciascuno allegando che, per
effetto del d.l. 1.10.1999 n. 341 (convertito nella I. 3 dicembre 1999, n.
453, il quale disciolse l’Azienda universitaria Policlinico Umberto I, istituendo
in sua vece l’ente autonomo “Azienda Policlinico Umberto I”) il credito della
DMR dovesse essere soddisfatto dagli altri soggetti citati in causa.

3. Il Giudice di pace di Roma con sentenza 19.9.2005 n. 37267 accolse la
domanda nei confronti dell’Università “La Sapienza”, condannandola a
pagare alla DMR l’importo di 2.187,71 euro, oltre accessori.

4. Il Tribunale di Roma, con sentenza 3.11.2007 n. 21694, modificò la
statuizione del giudice di primo grado, ritenendo che debitore della DMR
fosse il Ministero delle finanze e non l’Università, e condannandolo a pagare
alla DMR l’identica somma indicata al § che precede.

5. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione in via principale dal
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di due motivi, ed in via
incidentale dalla DMR, la quale ha proposto sia un ricorso condizionato, sulla
base di un motivo, sia un ricorso incidentale non condizionato, sulla base di
tre motivi.
Hanno resistito con controricorso la Regione Lazio e l’Università “La
Sapienza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.

Pagina

4

r

Lazio, chiedendo la condanna di chi di ragione a pagarle il corrispettivo di

R.G.N. 11013/08 e 14106/08
Udienza del 17 dicembre 2014

1.1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato inoltrato per la
notifica anche alla “Gestione Liquidatoria dell’Azienda Universitaria
Policlinico Umberto I” di Roma, in persona del commissario pro tempore.
A prescindere da ogni rilievo sulla qualità di soggetto di diritto della
suddetta “Gestione Liquidatoria”, v’è preliminarmente da rilevare che l’art. 1

45, recante

“Cessazione dalle funzioni di Commissario dell’Azienda

universitaria Policlinico Umberto I di Roma), abbia disposto che “alla data
del 31 marzo 2011 il Commissario dell’Azienda Universitaria Policlinico
Umberto I (…) cessa dalle sue funzioni. Nel contenzioso in essere e nelle
pendenze non ancora definite a tale data subentra il Ministero dell’economia
e delle finanze (…)”.
Tale circostanza, tuttavia, sebbene conoscibile in virtù del principio iura
novit curia( non rileva

ai fini dell’interruzione del processo, istituto

sconosciuto ai giudizio di legittimità

(ex rruiltig, in tal senso, Sez. 3,

Sentenza n_ 23294 del 14/12/2004; SQz, l, Sentenza h. 20004

dei

14/10/2005; Sez. L, Sentenza n. 1257 del 23/01/2006), e non comporta
l’adozione di provvedimenti ordinatori di alcun tipo.

2. Il ricorso del Ministero dell’economia.
2.1. Col primo motivo di ricorso il Ministero dell’economia lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c.,
Allega che tre sarebbero le norme violate dal Tribunale:
(a) il combinato disposto degli artt. 2 d.l. 1.10.1999 n. 341 (convertito nella
I. 3 dicembre 1999, n. 453) e 4 d. Igs. 30.12.1992 n. 502;
(b)

l’art. 4 bis, comma 2, d.l. 15-04-2002 n. 63 (convertito nella I.

15.6.2002 n. 112);
(c) l’art. 258 d. Igs. 18.8.2000 n. 267.
Espone il Ministero, a tal riguardo, che per effetto dello scioglimento della
azienda universitaria “Policlinico Umberto I”, i debiti accumulati dalla
gestione di questa non sono stati in alcun modo addossati al ministero, al
quale la legge ha attribuito il solo compito di stanziare i fondi necessari a

del d.m. economia e finanze 16.2.2011 (in Gazz. Uff., 24 febbraio 2011, n.

WG.N. 11o13/08 e 14108/03
Udienza del 17 dicembre 2014

finanziare la Regione Lazio, affinché questa a sua volta provvedesse a
ripianare i debiti del vecchio Policlinico. Nessun rapporto giuridico, di
conseguenza, poteva ritenersi sussistente tra i creditori del vecchio
Policlinico ed il ministero.

impugnata sarebbe affetta da vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5,
nella parte in cui ha ritenuto sussistere la titolarità passiva dell’obbligazione
in capo al Ministero stesso, escludendola in capo all’Università La Sapienza.

2.3. Il ricorso è improcedibile.
Il Ministero dell’economia, infatti, pur affermando nell’epigrafe del proprio
ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 13.2.2008, non ne
ha allegato la copia notificata, al fine di consentire la verifica della data
indicata e, di conseguenza, il rispetto del termine di cui all’art. 325 c.p.c.
Deve, di conseguenza, trovare applicazione il consolidato principio secondo
cui nel giudizio di legittimità la parte ricorrente è tenuta, ai sensi dell’art.
369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., a depositare copia autentica
della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, al fine di
consentire la verifica della tempestività dell’atto d’impugnazione e della
fondatezza dei motivi. Tale obbligo, che va assolto a pena di improcedibilità,
non può considerarsi surrogato né dal deposito delle copie fotostatiche della
sentenza impugnata, depositate per la formazione del fascicolo d’ufficio, né
dalla produzione di copia autentica della sentenza ad opera del
controricorrente (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 13679 del 22/07/2004;
Sez. 3, Sentenza n. 16375 del 04/08/2005; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
6706 del 15/03/2013).

3. Il ricorso incidentale non condizionato della DMR.
3.1. Col primo motivo del ricorso incidentale (non condizionato) la DMR
lamenta che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 91 c.p.c..
Espone al riguardo che il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese
di lite tanto del grado di appello, quanto del primo grado di giudizio,

2.2. Col secondo motivo di ricorso il Ministero lamenta che la sentenza

R.G.N. 11013/08 e 14106/08
Udienza dei 17 dicembre 2014

sebbene la statuizione di condanna alle spese pronunciata dal primo giudice
non fosse stata impugnata da alcuno.

3.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale non condizionato, sebbene
formulato ed illustrato unitamente al primo, ha natura autonoma. Con esso

motivazione, nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese del
secondo grado di giudizio.

3.3. Col terzo motivo di ricorso la DMR lamenta che la sentenza impugnata
avrebbe violato gli artt. 112, 324 e 329 c.p.c..
Espone al riguardo che il Tribunale ha escluso che il credito azionato dalla
DMR fosse produttivo di interessi, in virtù della previsione di cui all’art. 2,
lettera (d), d.l. 1.10.1999 n. 341 (convertito nella I. 3 dicembre 1999, n.
453). Soggiunge tuttavia che nessuna delle parti aveva impugnato la
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’Università
soccombente al pagamento degli interessi di mora, sicché sulla relativa
questione la Corte d’appello aveva pronunciato ultra petita.

3.4. Il ricorso incidentale non condizionato proposto dalla DMR va dichiarato
privo di efficacia.
La sentenza impugnata per cassazione è stata infatti depositata il 7.11.2007,
e notificata a cura della DMR il 13.2.2008.
Poiché l’atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale proposti
dalla DMR è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il
21.5.2008, esso è tardivo.
L’impugnazione incidentale tardiva è ovviamente ammissibile, ai sensi
dell’art. 334, comma 1, c.p.c., ma – come statuito dalle Sezioni Unite di
questa Corte – essa “perde ogni efficacia” non solo quando se
l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 334,
comma 2, c.p.c., ma anche quando l’impugnazione principale sia dichiarata
improcedibile: e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334,
secondo comma, cod. proc. civ. – dettato per la diversa ipotesi

la DMR lamenta che la sentenza impugnata sia viziata da un difetto di

R.G.N. 11013/08 e 14106/08
Udienza del 17 dicembre 2014

dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad
un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a
ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare
tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del
quale è stata riconosciuta la sua proponibilità. (sono parole di Sez. U,

n. 26902 del 14/12/2011).

4. Le spese.
La reciproca soccombenza è giusta causa per la compensazione integrale
delle spese di lite.
P.q.m.
la Corte di cassazione:
-) dichiara improcedibile il ricorso principale;
-) dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
-) dichiara inefficace il ricorso incidentale non condizionato;
-) compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 17 dicembre 2013.

Sentenza n. 9741 del 14/04/2008; nello stesso senso Sez. 6 – 2, Ordinanza

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