Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4441 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8075/2010 proposto da:

S.N. ((OMISSIS)), S.F.

((OMISSIS)), S.A. ((OMISSIS)),

S.S. ((OMISSIS)) nella qualità di eredi di D.

I.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M. in qualità di Presidente della Coop. Edilizia

Colle delle Magnolie, COOP. EDILIZIA COLLE DELLE MAGNOLIE SCARL IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 101906/1998 del TRIBUNALE di ROMA del

21.9.09, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: il titolo esecutivo (sentenza Corte d’Appello di Roma) azionato dalla Cooperativa nei confronti della D.I. è venuto meno (la sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione).

Con ordinanza depositata in data 22 Settembre 2009 il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma ha dichiarato estinto il processo esecutivo e ordinato la cancellazione dell’atto pignoramento, ma ha negato agli S. il favore delle spese e ha rigettato la loro domanda di condanna della (Cooperativa al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se spettasse ai ricorrenti il rimborso delle spese relative al processo esecutivo e se la Cooperativa dovesse essere condannata al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – L’unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c.; vizio di motivazione.

La censura sviluppa due ordini di argomentazioni. Le prime attengono all’omessa liquidazione delle spese della procedura esecutiva e sono inconferenti in quanto la rubrica del motivo non contiene l’indispensabile riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c..

Le ulteriori argomentazioni riguardano il rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c.. E’ indubbio che l’azione di risarcimento del danno per responsabilità aggravata deve essere proposta nello stesso giudizio in cui tale responsabilità si è configurata, processo esecutivo incluso. Tuttavia i ricorrenti trascurano di considerare – e di censurare specificamente – le due affermazioni dell’ordinanza su cui poggia la statuizione di rigetto: 1) il pignoramento è stato azionato in forza di un titolo valido, costituito da una sentenza della Corte d’Appello che è stata cassata solo successivamente; 2) il procedimento esecutivo era stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte Suprema che ha poi dichiarato improcedibile l’esecuzione, per cui la riassunzione di tale processo era stata effettuata al solo fine di adottare i provvedimenti consequenziali alla suddetta pronuncia.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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