Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4441 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29203/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, e rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA FORMENTI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO

PORRO 26, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ANASTASIO PUGLIESE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTA

FERRAZZA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

V.G., BO.MA., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3882,

depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. B.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza V.G., nonchè Bo.Ma., A. e L., tutti quali eredi del defunto fratello B.G., affinchè, previo accertamento della validità ed efficacia del contratto intervenuto tra l’attore ed il fratello G., fosse emessa sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà del bene oggetto del contratto.

Si costituivano in giudizio solo V.G. e Bo.Ma. che resistevano alla domanda, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 2986/2014 accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello B.L. eccependo la nullità della notifica dell’atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 140 e 163 bis c.p.c..

A tale appello resisteva B.M., mentre aderivano alla richiesta di annullamento della decisione gravata V.G. e Bo.Ma..

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3882 del 12 ottobre 2015, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, ma decidendo nel merito confermava il trasferimento in favore di B.M. della proprietà del bene oggetto di causa, compensando integralmente le spese del doppio grado.

La Corte d’Appello, dopo aver rilevato che non risultava l’omissione di alcuna delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., attesa anche la sanatoria di ogni eventuale vizio, per effetto della successiva ricezione da parte del destinatario della notifica della raccomandata con avviso di ricevimento, riscontrava che però risultava non rispettato il termine a comparire.

Infatti, si rinveniva in atti l’originale della busta con cui venne spedita la lettera raccomandata che reca il timbro di spedizione del 14 novembre 2013, laddove la diversa data dell’8 novembre 2013, in cui venne compilata la relazione di notifica, si riferisce a quella in cui l’ufficiale giudiziario prese in carico l’incombente, venendo impropriamente apposta sulla relazione di notifica, che però avrebbe dovuto essere compilata solo dopo l’effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla legge.

La notifica quindi non poteva reputarsi perfezionata per l’appellante prima della data del 24 novembre 2013, al compimento cioè del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata, atteso che l’effettivo ritiro della stessa era avvenuto solo in data 26 novembre 2013.

Tenuto conto della data della prima udienza, celebrata il 19 febbraio 2014, risultava concesso un termine a comparire di appena 87 giorni, inferiore a quello prescritto dall’art. 163 bis c.p.c., il che determinava la nullità, non già della notificazione, ma della stessa citazione.

Non ricorrendo quindi una delle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 354 c.p.c., non andava disposta la rimessione al giudice di primo grado, ma la causa doveva essere decisa nel merito, così che, non avendo l’appellante contrapposto alcuna critica di merito al contenuto della sentenza di prime cure, doveva essere confermata la decisione favorevole all’attore. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso B.L. sulla base di un motivo.

B.M. ha resistito con controricorso.

2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 101,102 e 354 c.p.c..

Si sottolinea che l’azione introdotta dall’attore individuava come convenuti gli eredi dell’altra parte contraente, tra i quali sussiste una situazione di litisconsorzio necessario.

Il mancato rispetto dei termini a comparire, ancorchè determini la nullità della citazione, nella specie avrebbe imposto comunque la rimessione della causa al giudice di primo grado, posto che l’art. 101 c.p.c., non consente di statuire su alcuna domanda se la parte contro la quale è stata proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Inoltre, in ragione della natura litisconsortile necessaria del processo, la nullità della citazione indirizzata ad uno dei litisconsorti avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del ricorrente, la cui omissione implica la nullità della sentenza del tribunale con la necessità di rimessione allo stesso giudice.

3. In data 26/9/2019 è stata depositata in cancelleria dichiarazione, a firma congiunta di tutte le parti, finalizzata ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more raggiunto una definizione bonaria della controversia, come da atto di transazione del 28/4/2016, allegato all’istanza depositata.

Per l’effetto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. S.U. n. 8980/2018).

4. Nulla a disporre quanto alle spese, avendo le parti nella transazione regolato anche tale profilo.

5. Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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