Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4440 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6654/2010 proposto da:

B.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AJACCIO 14, presso lo studio degli avvocati SPINELLA

Alessandro, ANTONIO COLAVINCENZO, (Studio Legale Collodel, Leone,

Ligi, Queirolo), rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSI Silvana,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, (UGF SPA), nuova denominazione di

Compagnia Assicuratrice UNIPOL SPA, a seguito di atto di fusione per

incorporazione, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio

dell’avvocato CAROLI Enrico, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BELLINI CARLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1013/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

24/04/09, depositata il 26/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Rossi Silvana, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Caroli Enrico, difensore della controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

B.P. ha infruttuosamente chiesto il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 26 agosto 2009 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di Unipol e F. F..

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se nella specie sia ravvisabile la responsabilità della controparte.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2700 c.c., assumendo che la Corte ha disatteso l’efficacia probatoria privilegiata degli accertamenti trasfusi nel verbale e delle dichiarazioni in esso racchiuse.

La censura è manifestamente infondata poichè la Corte territoriale ha fatto esplicito riferimento a tali elementi, interpretandoli alla stregua delle complessive risultanze processuali, come era suo preciso dovere (è appena il caso di precisare che la fede privilegiata non investe anche il contenuto “di merito” delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 c.p.c.. Il tema è la valutazione delle dichiarazioni rese dal F.. Le argomentazioni addotte sono incongrue rispetto al vizio denunciato, dal momento che l’art. 230 c.p.c., regola semplicemente le modalità di assunzione dell’interrogatorio formale.

Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 148 C.d.S., commi 1, 3 e 7.

In realtà la censura involge esame e valutazione della condotta di guida del F., peraltro in difformità della ricostruzione adottata dalla Corte e, quindi, implica accertamenti e valutazioni di merito.

Il quarto motivo rappresenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 143 C.d.S..

Alla censura ben si attagliano le considerazioni svolte per la precedente. Le argomentazioni addotte attengono al merito, senza che peraltro sia stato denunciato anche il vizio di motivazione.

Il quinto motivo lamenta insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Il vizio di contraddittorietà deve essere intrinseco al tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Non può esservi contraddittorietà, dunque, tra quanto è frutto delle valutazioni del giudice (pag. 6 della sentenza) e quanto esso riferisce essere stato prospettato dalle parti (pag. 7 della medesima circa il punto d’urto sull’asfalto). Le ulteriori argomentazioni trattano del punto d’urto sui veicoli, dello spostamento del ciclista, dell’assenza di tracce di frenata e di scarrocciamento, delle dichiarazioni del F.. La sentenza ha adeguatamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, peraltro conforme a quello del primo giudice. Il ricorrente postula una inammissibile nuova valutazione delle risultanze processuali.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie ed hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria confermano il carattere essenzialmente di merito delle censure;

5. – Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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