Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4440 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1235/2018 proposto da:

D.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDIER 43,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che unitamente

all’avvocato EGIDIO LIZZA lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 3530,

depositato il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.C.L. ricorreva alla Corte d’Appello di Perugia chiedendo il riconoscimento dell’equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001, scaturente dalla proposizione di una controversia in materia di lavoro iniziata dinanzi al Pretore di Fondi, proseguita in appello dinanzi al Tribunale di Latina e poi definita con sentenza della Corte di cassazione, nonchè dalla successiva partecipazione alla procedura concorsuale che aveva coinvolto la società datrice di lavoro, nella quale il ricorrente si era insinuato al passivo, procedura ancora pendente alla data di introduzione del giudizio.

La Corte d’Appello di Perugia, con Decreto n. 3530 del 31/05/2017, accoglieva la domanda, attribuendo al ricorrente la somma di Euro 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, condannando altresì il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite.

Il provvedimento, in primo luogo, evidenziava che per quanto concerneva il procedimento contenzioso avente ad oggetto la causa di lavoro proposta dal ricorrente nei confronti della Dimo S.r.l., definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 1006/2003, lo stesso si era svolto in tempi ragionevoli, dovendo comunque essere considerato come distinto ed autonomo rispetto alle successive vicende giudiziarie.

Infatti, dopo un procedimento penale conclusosi con sentenza di prescrizione da parte del Tribunale di Latina, il D.C. aveva intrapreso una procedura esecutiva al fine del recupero coattivo del credito riconosciutogli in sede di cognizione, ma stante il sopravvenuto fallimento della debitrice, con sentenza del Tribunale di Latina n. 90/2003, occasionata da istanza avanzata dallo stesso ricorrente, si era poi insinuato al passivo.

La verifica circa il rispetto del termine di durata ragionevole andava compiuta quindi per la sola procedura fallimentare, attesa l’autonomia delle singole procedure dedotte in ricorso, per le quali la parte sarebbe anche incorsa nella decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Da quanto emergeva dalle relazioni del curatore fallimentare prodotte dal ricorrente, risultava che si trattava di una procedura alquanto complessa, dalla quale sono scaturiti anche giudizi di responsabilità nei confronti degli amministratori. Inoltre l’ammissione al passivo era avvenuta in data 4/5/2004, risultando ancora pendente il fallimento alla data del 9/5/2016. La Corte distrettale quindi, dopo aver dato atto dell’opinione del giudice di legittimità in merito alla durata ragionevole delle procedure fallimentari, riteneva che nella fattispecie dovesse optarsi per una durata pari a sette anni, connotandosi come avente una notevole complessità.

Per l’effetto, dalla data di ammissione al passivo alla data dell’ultima relazione del curatore, la procedura pendeva da 12 anni, così che il termine di durata ragionevole era da reputarsi superato per cinque anni.

Quanto all’indennizzo, riteneva congrua la somma di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, dovendosi quindi attribuire al ricorrente la complessiva somma di Euro 2.500,00.

In merito invece all’ulteriore richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, il decreto impugnato escludeva che avesse causa nella durata eccessiva del processo, anche tenuto conto della circostanza che non era stato oggetto di prova piena e rigorosa.

Per la cassazione di tale decreto propone ricorso D.C.L. sulla base di quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 6, par. 1 o dell’art. 13 della CEDU nonchè dei principi e dei criteri elaborati dalla Corte EDU in materia di unicità del procedimento di cognizione ed esecuzione con la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, applicabile ratione temporis.

La Corte distrettuale ha errato nel valutare la durata ragionevole della sola procedura concorsuale, senza anche tenere conto della precedente procedura cognitiva.

Dopo aver ricordato l’importanza che deve assegnarsi all’interpretazione delle previsioni della CEDU da parte della Corte di Strasburgo, alla quale sono tendenzialmente vincolati anche i giudici nazionali, si evidenzia come sia del tutto erronea l’affermazione del decreto impugnato secondo cui la parte sarebbe incorsa nella decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, quanto alla richiesta di indennizzo riferita al processo di cognizione che ha preceduto la procedura concorsuale.

Infatti, laddove si succedano la fase di cognizione e quella di esecuzione (alla quale deve ragguagliarsi quella concorsuale), l’individuazione del dies a quo per la detta decadenza deve avvenire avendo riguardo all’insieme delle due fasi, poichè solo all’esito della procedura esecutiva è assicurata l’effettività del diritto fatto valere.

Tali principi sono stati poi recepiti anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9142/2016, che ha affermato che, ove sia attivata l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del processo di cognizione, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti finalisticamente valutati come un unicum.

Solo laddove la procedura esecutiva venga intrapresa dopo sei mesi allora diviene impossibile far valere la durata irragionevole del processo di cognizione.

Nella specie, poichè il processo di cognizione era stato definito con la sentenza della Corte di cassazione pubblicata il 23/01/2003, la fase esecutiva aveva inizio dapprima con la notifica dell’atto di precetto (in realtà effettuata nel 2000 allorquando era ancora pendente il processo di cognizione), ma in seguito con la dichiarazione di fallimento del 29/5/2003, scaturita proprio dall’istanza dell’odierno ricorrente, e quindi nel rispetto del termine di sei mesi.

Ai fini quindi della valutazione della durata ragionevole occorreva avere riguardo al periodo intercorso tra la data di proposizione del ricorso al Pretore del lavoro (28/4/1997) e quella del 9/5/2016 (essendo ancora pendente il fallimento a tale data), e quindi per un periodo di 19 anni e 6 mesi.

Il motivo è infondato, ancorchè debba disporsi la correzione della motivazione quanto al rigetto delle doglianze del ricorrente.

Coglie nel segno l’osservazione del D.C., laddove richiama il precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 9142/2016) che, rivedendo le posizioni del passato, ha affermato che ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l’esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come “unicum”, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione. Tale affermazione, riferibile evidentemente anche all’ipotesi in cui, all’esito del processo di cognizione, il creditore si sia visto costretto ad insinuarsi nella procedura concorsuale al fine del soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, permette quindi di rilevare l’erroneità della conclusione del decreto impugnato che, sul presupposto dell’autonomia della procedura concorsuale rispetto alla fase cognitiva, ha ritenuto che le pretese indennitarie riferibili alla prima fossero ormai incorse nella decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 (del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente ricorso risulta poi la questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 809/2019, avendo queste ultime con la sentenza n. 19883/2019 chiarito che è ininfluente il rispetto del termine decadenziale di sei mesi per assicurare la valutazione unitaria del processo di cognizione e di quello di esecuzione, come affermato dalle Sezioni Unite nel 2016, nelle sole ipotesi in cui sia lo Stato stesso debitore nel giudizio la cui durata irragionevole funge da presupposto della domanda indennitaria, e non anche, come nel caso in esame, in cui il giudizio presupposto aveva visto riconosciuta la qualità di debitore ad un soggetto privato).

Tuttavia, ancorchè l’unicità procedimentale in senso finalistico ravvisabile tra la fase cognitiva e quella esecutiva non incida sulla necessità di dover considerare separatamente le due fasi al fine di individuare per ognuna di esse quale sia il termine di durata ragionevole, nel senso che il termine decadenziale, ove, come nel caso in esame, la procedura concorsuale sia stata sollecitata dallo stesso ricorrente nel termine di sei mesi dalla definizione del processo di cognizione, debba essere considerato rispettato se la domanda di equo indennizzo sia avanzata nei sei mesi dalla definizione del processo esecutivo ovvero concorsuale, comunque la valutazione della durata ragionevole deve tenere conto dei tempi reputati necessari per la definizione sia della fase cognitiva che di quella esecutiva.

Ne discende che nella fattispecie, pur valutando unitariamente le due fasi, ai fini del computo della durata ragionevole occorre tenere conto, da un lato, del termine che è ritenuto essere tale per il processo di cognizione (che è individuato in sei anni) e dall’altro, di quello considerato per le procedure concorsuali (che i giudici di merito hanno ravvisato in sette anni).

Ebbene, avuto riguardo alla fase cognitiva, il decreto gravato, a pag. 1, ha puntualmente rilevato che la controversia di lavoro, dalla quale è scaturito poi il credito insinuato in sede fallimentare, era stata definita in tempi ragionevoli, e cioè in meno di sei anni sia per i due gradi di merito che per il successivo giudizio in cassazione, atteso che il ricorso originario è stato depositato in data 28/4/1997 e la sentenza di questa Corte è stata pubblicata in data 23 gennaio 2003.

Ne deriva quindi che anche a voler valutare unitariamente con quello concorsuale il processo di cognizione, la durata di quest’ultimo non ha ecceduto la durata ragionevole, non avendo quindi generato ritardi idonei a legittimare pretese indennitarie da parte del ricorrente.

Risulta quindi in questo modo corretta la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale che ha considerato ai fini dell’accoglimento della domanda indennitaria il solo ritardo maturato nella procedura concorsuale, e ciò al netto dei tempi di stasi intercorsi tra la definizione del processo di cognizione e l’avvenuta insinuazione al passivo in sede fallimentare che costituisce il termine dal quale decorre il computo per la ragionevole durata di una procedura fallimentare (cfr. Cass. n. 7864/2018, a mente della quale solo da questo momento i creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma della L. Fall., art. 113, i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l’accoglimento dell’opposizione con decreto non ancora definitive).

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU con contestuale violazione e falsa applicazione dei criteri e dei parametri di determinazione della ragionevole durata delle procedure fallimentari elaborati dalla Corte EDU, con la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3, sempre nella formulazione anteriore alla riforma del 2012.

Si deduce che alla luce della previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, applicabile ratione temporis, non è dato individuare in maniera astratta una durata ragionevole dei procedimenti, ivi inclusi quelli fallimentari, occorrendo invece attenersi alle indicazioni autorevoli offerte dalla giurisprudenza della Corte EDU.

E’ pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover distinguere tra procedure concorsuali di media ovvero di elevata complessità, fissando per le prime il termine di cinque anni e per le seconde di sette anni, tuttavia nella fattispecie ha errato la Corte distrettuale nel considerare un termine di sette anni.

E’ mancata nel caso in esame una valutazione effettiva della complessità della procedura, essendosi i giudici limitati a recepire le scarne indicazioni della relazione del curatore.

La non elevata complessità della procedura dovrebbe anche ricavarsi dal breve tempo nel quale il credito del ricorrente è stato ammesso al passivo che lascia intendere la presenza di un numero di creditori non elevato.

Anche tale motivo deve essere rigettato.

La decisione gravata si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che anche di recente, ed in relazione a fattispecie soggette alla disciplina della L. n. 89 del 2001, anteriore alle recenti modifiche (che hanno fissato espressamente i termini di durata ragionevole per le varie tipologie procedimentali), quale quella in esame, ha affermato che (Cass. n. 23982/2017) la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni.

La decisione della Corte distrettuale ha ritenuto che la durata ragionevole dovesse essere fissata in misura pari a sette anni, ravvisando la sua complessità in ragione del contenuto delle relazioni del curatore fallimentare dalle quali si evinceva anche la necessità di proporre giudizi circa la responsabilità degli amministratori della società fallita.

Il ricorrente contesta tale giudizio ritenendo che sia però mancata un’effettiva valutazione della fattispecie concreta, ma in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, omette di riportare, ancorchè per sintesi, il contenuto delle relazioni del curatore, sulla base delle quali il giudice di merito ha formulato la propria valutazione, deducendo, in maniera quasi apodittica, che in realtà la procedura concorsuale sarebbe invece priva di complessità per il ridotto numero dei creditori e per l’assenza di procedure concorsuali interdipendenti.

Il motivo, per come formulato, in assenza di ulteriori elementi adeguatamente comprovati idonei a contrastare la valutazione del giudice di merito, si risolve pertanto nella sollecitazione a questa Corte a formulare una diversa valutazione di merito, in contrasto con quella fatta dalla Corte distrettuale, aspirazione questa che non può avere seguito in sede di legittimità.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU nonchè dell’art. 41 della EDU e dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, con contestuale violazione e falsa applicazione dei criteri e dei parametri di equo indennizzo spettante per la violazione della durata ragionevole del processo, come elaborati dalla Corte EDU. Si lamenta anche la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3 e dell’art. 2056 c.c., in merito alla quantificazione dell’indennizzo.

Anche in tale motivo si richiama la mancata considerazione del processo di cognizione, oggetto della prima censura, e si deduce l’eccessiva ristrettezza con la quale è stato liquidato l’indennizzo per il danno non patrimoniale, in evidente violazione delle indicazioni, tendenzialmente vincolanti, della Corte EDU.

In particolare occorrerebbe considerare che il diritto fatto valere dal ricorrente in sede cognitiva aveva ad oggetto crediti da prestazioni lavorative che imponevano un indennizzo di entità ben maggiore di quella riconosciuta dalla Corte d’Appello.

Il motivo è infondato.

Questa Corte anche di recente ha precisato che (cfr. Cass. n. 12696/2017) ai fini della liquidazione dell’equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, in fattispecie cui non sia applicabile, “ratione temporis”, la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, può ritenersi congrua, nei limiti del controllo di legittimità, la quantificazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi o fallimentari protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, dei quali deve dar conto in motivazione. La valutazione di congruità di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo del processo rispetto alla durata ragionevole, e con specifico riferimento alle procedure fallimentari è stata affermata anche da Cass. n. 16311/2014, specialmente laddove il creditore non abbia neppure dimostrato di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa. Nel caso in esame, pur tenendo conto dell’originaria genesi del credito vantato dal D.C., non risulta allegata una particolare attività sollecitatoria da parte del ricorrente nei confronti degli organi della procedura, sicchè la valutazione di congruità della somma liquidata trova conforto anche nella giurisprudenza di questa Corte che in linea generale, e sebbene in relazione alla norma di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, ha ritenuto che (Cass. n. 22772/2014) fossero manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, riguardanti la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione, la ragionevolezza del criterio di 500 Euro per anno di ritardo e i parametri di durata così stabiliti recepiscono le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di cassazione.

Una volta quindi esclusa l’irragionevolezza a monte della liquidazione in misura corrispondente all’importo individuato dal giudice di merito, ne deriva che anche in tal caso il motivo sollecita un diverso apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3157/2019, secondo cui, ancorchè con riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, la misura e i criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5, dovendo quindi escludersi la dedotta violazione di legge).

5. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU e dei principi e dei criteri invalsi dinanzi alla Corte EDU in materia di accertamento delle violazioni delle norme convenzionali e di quantificazione del danno; violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 e dell’art. 2056.

La censura investe il mancato riconoscimento del danno patrimoniale ritenendo che quello invocato dal ricorrente non fosse conseguenza immediata e diretta della durata non ragionevole del processo.

Poichè nella previsione del menzionato art. 1 del Protocollo addizionale rientra ogni diritto di natura patrimoniale, tra i quali anche la titolarità di diritti di credito, quali appunto quelli vantati dal ricorrente nei confronti del proprio datore di lavoro, poi fallito, il mancato soddisfacimento di tale credito è da imputarsi alla responsabilità dello Stato italiano che non ha assicurato una tutela effettiva del diritto de quo.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che (cfr. Cass. n. 18239/2013) in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del “danno evento”. Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (conf. ex multis Cass. n. 14775/2013; Cass. n. 16837/2010).

Nella fattispecie non appare censurabile la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che le ricorrenti avessero offerto la prova dell’effettiva sussistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e la durata eccessiva del processo presupposto come appunto richiesto da Cass. n. 23756/2007.

In tal senso si è, infatti, affermato (cfr. Cass. n. 21391/2005) che in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove il fallimento del debitore, sopravvenuto nel corso del procedimento rivolto all’accertamento del diritto del creditore, e la conseguente difficoltà di quest’ultimo di ottenere il soddisfacimento interrompe detta sequenza assumendo – quale fattore idoneo a produrre, da solo, l’evento – rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato trattandosi di fatto autonomo, eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale già in atto, che comporta la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni (conf. Cass. 11739/2006; Cass. n. 18456/2007; Cass. n. 17999/2005).

Con specifico riferimento alla sopravvenuta insolvenza del debitore ovvero alle difficoltà dettate dalla necessità di un accertamento concorsuale, si veda anche Cass. n. 26166/2006, a mente della quale, quando il pregiudizio lamentato si risolva nell’asserita impossibilità di fare valere gli effetti della condanna emessa a seguito di un processo durato troppo a lungo, per essere nel frattempo il debitore divenuto insolvente, è onere del ricorrente dimostrare che tale circostanza ha appunto compromesso la soddisfazione del suo credito, quantunque questo sia stato ammesso a partecipare al concorso con gli altri creditori dell’insolvente (Nella specie è stato escluso che il ricorrente potesse avvalersi del fatto notorio secondo cui i crediti chirografari non trovano soddisfazione nelle procedure concorsuali, stante la presenza di crediti prededucibili e privilegiati destinati a prevalere in sede di concorso).

Tale principio ha poi trovato conferma anche nella successiva giurisprudenza (Cass. n. 11829/2018), che ha avuto modo di affermare che la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del “danno evento”. Pertanto, anche qualora sopravvengano l’insolvenza del debitore o delle difficoltà dettate dalla necessità di un accertamento concorsuale, sono risarcibili solo i danni, ricollegabili ad una normale sequenza causale, per i quali si dimostri il nesso tra il ritardo ed il pregiudizio sofferto (conf. Cass. n. 22973/2017).

Nel caso di specie il ricorrente, senza peraltro nemmeno adeguatamente contestare l’altra ratio adottata dal decreto impugnato per rigettare la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale, e costituita dall’affermazione secondo cui di tale pretesa non sarebbe stata offerta prova piena e rigorosa, non essendone stati specificati gli estremi, in fatto desume apoditticamente che la sola sottoposizione della società debitrice a sequestro precluda la possibilità di recuperare il credito vantato, laddove avrebbe ancor prima dovuto dimostrare che anteriormente all’adozione di tale misura il patrimonio della società fosse stato invece in grado di poter far fronte alle pretese scaturenti dalla sentenza di condanna.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, e sia rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di procedimento esente dal versamento del detto contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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