Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4440 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 11/02/2022), n.4440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21932/2019 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO DORIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; AGENZIA DELLE ENTRATE DI

CATANZARO; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 160/2019 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI

CATANZARO depositata in data 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 31/1/2019, la Corte d’appello di Catanzaro, per quel che ancora rileva in questa sede, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia E.Tr s.p.a.), dichiarata la nullità della decisione di primo grado con riguardo al punto concernente la liquidazione dei danni sofferti dall’attore, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta da R.F. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia E.Tr s.p.a.) (oltre che dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze), per avere quest’ultima amministrazione illegittimamente proceduto a un’iscrizione ipotecaria su taluni beni immobili del R. in relazione a una pretesa tributaria rivelatasi infondata a seguito del giudizio sul punto emesso dalla competente Commissione Tributaria;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premesso il carattere incontestato dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria promossa dall’amministrazione finanziaria, ha tuttavia evidenziato come il R. non avesse fornito alcuna prova circa l’effettiva sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;

avverso la sentenza d’appello, R.F. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1226,2043,1175 e 1375 c.c., dell’art. 96c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte d’appello erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti del fatto illecito contestato nei confronti dell’amministrazione finanziaria avversaria, non potendo ritenersi contestabile la circostanza del carattere illecito (in ragione del carattere sostanzialmente abusivo) del relativo comportamento consistito nell’imprudente promozione dell’iscrizione ipotecaria foriera di danno patrimoniale e non patrimoniale a carico dell’odierno ricorrente;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, con il ricorso proposto, il R. abbia del tutto omesso di provvedere alla specifica indicazione dei punti della motivazione della decisione impugnata sottoposti a contestazione, non avendone il ricorrente mai evocato i contenuti in modo chiaro e inequivoco, e senza che gli scarni, generici e insufficienti riferimenti agli errori asseritamente contenuti nella sentenza impugnata risultino in qualche modo contraddetti dalle argomentazioni articolate dall’istante;

varrà, peraltro, rilevare come il ricorrente non abbia neppure adeguatamente colto la ratio della decisione impugnata, nella specie limitata al solo rilievo della mancata dimostrazione delle conseguenze dannose dallo stesso subite a seguito dell’iscrizione ipotecaria, senza alcun riferimento all’esame del carattere illecito di quest’ultima, che la stessa corte d’appello ha riconosciuto come ormai coperto da giudicato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., nonché degli artt. 329 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, sulla base di elementi di prova acquisiti, la sussistenza della dimostrazione delle conseguenze dannose effettivamente subite dall’attore per effetto dell’illegittima iscrizione ipotecaria dedotta in giudizio, con particolare riguardo alla denunciata perdita dell’occasione di vendita dell’immobile colpito dall’iscrizione, delle chances del conseguimento di successivi vantaggi patrimoniali e del danno non patrimoniale originariamente denunciato, giungendo financo all’omessa considerazione della voce di danno consistita nelle spese sostenute per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della pretesa tributaria e per la cancellazione dell’ipoteca;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come – fermo l’assorbente rilievo concernente l’impossibilità di invocare, in questa sede di legittimità, un’eventuale rilettura interpretativa degli elementi di prova esaminati dal giudice di merito in relazione al riscontro di ciascuna delle voci di danno indicate in ricorso – l’odierno ricorrente si sia del tutto sottratto al dovere di precisare in forme inequivoche il tenore delle censure avanzate nei confronti della decisione impugnata, essendosi lo stesso limitato a un’articolazione del tutto sommaria delle considerazioni svolte, peraltro sprovviste di adeguata specificità;

con specifico riguardo alla contestazione concernente la pretesa violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., varrà sottolineare come, là dove il R. addebita alla corte territoriale di non avere riconosciuto il danno riferito al sostegno delle spese giudiziali afferenti alla lite tributaria (cfr. pagg. 11-12 del ricorso), lo stesso, lungi dal dimostrare il dovere del giudice d’appello di occuparsene, si sia del tutto astenuto dall’indicarlo: in breve, avendo il primo giudice proceduto a una liquidazione equitativa con riferimento a una domanda che il ricorrente aveva proposto con l’indicazione di varie voci di danno (fra cui le ridette spese), il ricorrente non risulta aver chiarito per quali voci il danno era stato liquidato, e se in detta liquidazione fosse stata ricompresa una parte della voce di danno relativa alle spese giudiziali;

al riguardo, appare evidente che se il danno equitativamente liquidato dal primo giudice avesse ricompreso una parte del danno invocato per le spese di lite, il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello incidentale al fine di ottenerne una maggiorazione, così come, per converso, là dove detta liquidazione equitativa non avesse ricompreso (anche parzialmente) detto danno, il ricorrente avrebbe ugualmente dovuto proporre appello incidentale;

nell’illustrazione del ricorso nulla di dice al riguardo, da tanto derivando l’inevitabile carattere pretestuoso e indimostrato della prospettazione del ricorrente in ordine alla pretesa violazione dell’art. 329 c.p.c.;

sulla base di tali premesse, dev’essere formalmente attestata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;

dev’essere, infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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