Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 444 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12922/2012 proposto da:

A.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO,

rappresentato e difeso dagli avvocati AMEDEO SORGE, ALFREDO SORGE,

PASQUALE TAMMARO;

– ricorrente –

contro

G.M., (OMISSIS), G.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ENNIO Q. VISCONTI 90, presso lo studio

dell’avvocato LUISA PELLEGRINO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARLO GRASSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 864/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2005 A.C. conveniva in giudizio G.R. e G.M. deducendo di aver stipulato in data (OMISSIS) con il primo, munito di procura speciale rilasciatagli dal secondo (il figlio), un contratto avente ad oggetto la compravendita di un appartamento di proprietà di quest’ultimo e sito in (OMISSIS), versando contestualmente la caparra di Euro 10.000,00 e impegnandosi a corrispondere il prezzo residuo di Euro 115.000,00 entro 15 giorni dalla stipula del contratto definitivo, da effettuarsi entro la data del 30 dicembre 2004; detto importo sarebbe stato pagato in parte mediante la provvista acquisita mediante un mutuo bancario da richiedere. Poichè una prima banca, cui si era indirizzato, non aveva concesso il finanziamento, l’attore si era rivolto al Monte dei Paschi di Siena, ma G.M. non aveva consentito la visita dell’immobile al tecnico della banca, per cui non era stato possibile ottenere nemmeno da questo secondo istituto di credito l’erogazione del mutuo. Con missiva del 12 gennaio 2005 i promittenti venditori avevano lamentato, per mezzo del loro legale, che l’appuntamento fissato a mezzo di telegramma per il giorno 10 gennaio 2005 presso il notaio era andato deserto e lo avevano diffidato a comparire per la stipula del contratto definitivo il giorno 4 febbraio 2005. L’attore aveva risposto di non aver ricevuto il telegramma e di non poter concludere il contratto con la convenuta, non avendo ancora ottenuto il mutuo previsto dal contratto preliminare e non avendo ricevuto in consegna i documenti richiesti, tra cui la procura speciale conferita a G.M., non essendo stati indicati i dati anagrafici dei danti causa del venditore e non risultando trascritta la successione della dante causa F.E.. Lo stesso istante deduceva inoltre che la controparte aveva illegittimamente ritenuto risolto il contratto e preteso di ritenere la caparra, mancando di inviare i documenti richiesti e di fornire i chiarimenti che erano stati sollecitati. L’attore chiedeva quindi che venisse dichiarato l’inadempimento di parte convenuta e che fosse dichiarato il proprio diritto alla percezione del doppio della caparra a norma dell’art. 1385 c.c., con condanna di G.M., e in subordine di G.R., al pagamento della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

I convenuti si costituivano eccependo R. il proprio difetto di legittimazione passiva, quale semplice rappresentante del figlio M. e deducendo quest’ultimo l’inammissibilità ovvero l’infondatezza della domanda avversaria, posto che il contratto preliminare non era condizionato all’erogazione del mutuo e atteso, altresì, che i documenti e chiarimenti richiesti non potevano ritenersi necessari, ricorrendo tutti i presupposti per la stipula del contratto entro la data del 4 febbraio 2005: in conseguenza, secondo i convenuti, la mancata stipula era da addebitare alla controparte e il contratto doveva ritenersi risolto, sicchè la caparra versata doveva ritenersi legittimamente trattenuta.

Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda proposta e condannava G.M. alla restituzione dell’importo di Euro 10.000,00, oltre interessi legali.

I G. proponevano appello chiedendo accertarsi che la somma corrisposta dall’attore in primo grado era stata lecitamente ritenuta; A. si costituiva e spiegava impugnazione incidentale chiedendo la condanna degli appellanti al pagamento del doppio della caparra.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 9 marzo 2012 accoglieva il gravame principale e condannava A. alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado; rigettava poi l’appello incidentale.

La sentenza è stata oggetto del ricorso per cassazione, che è basato sostanzialmente su due motivi, comprensivi di più censure, proposto da A.C.: ricorso che è resistito dai G. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo lamenta l’asserzione di un fatto rilevante non risultante dagli atti processuali e un vizio motivazionale su un punto decisivo dellacontroversia, oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c.. Si duole il ricorrente del fatto che la sentenza impugnata avesse omesso di conferire rilievo al dato dell’impossibilità della stipula del contratto per la mancata regolare trascrizione degli atti di provenienza. Deduce, inoltre, che il giudice dell’impugnazione avesse assegnato importanza al fatto che esso ricorrente aveva mancato di presentarsi davanti al notaio per la conclusione del contratto senza considerare che fin dall’atto di citazione egli aveva contestato di aver ricevuto il telegramma con cui sarebbe stato convocato per la stipula.

Il secondo motivo denuncia omesso esame della gravità dell’inadempimento, omessa motivazione, omesso esame dell’art. 2650 c.c., mancato scrutinio dell’appello incidentale, completa omissione delle istanze istruttorie, omesso giudizio sulla rilevanza delle stesse, nonchè carente esame delle emergenze dell’interrogatorio formale reso dalla controparte. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito aveva mancato di rilevare la carenza della continuità delle trascrizioni, fatto pacifico in atti; secondo l’istante il giudice d’appello aveva inoltre omesso di esaminare l’appello incidentale, il cui rigetto non risultava argomentato. Il ricorrente assume poi di aver richiesto, in fase di gravame, l’ammissione delle istanze istruttorie articolate del precedente grado di giudizio: si trattava di circostanze rilevanti ai fini del decidere, che avrebbero posto in luce come la mancata concessione del mutuo era stata determinata dall’inadempimento della controparte; nondimeno la Corte di merito non aveva dato corso alla prova, nè si era pronunciata sull’ammissibilità della medesima.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che si vengono ad esporre.

La Corte di appello ha osservato che l’odierno ricorrente non aveva rispettato il termine per la stipula fissato al 30 dicembre 2004, come da contratto preliminare del (OMISSIS) dello stesso anno; ha poi rilevato che il promissario acquirente non si era presentato alla stipula fissata per il giorno 10 gennaio 2005, nonostante il regolare invito inviatogli con telegramma del 29 dicembre 2004; ha inoltre sottolineato come lo stesso A. avesse disertato l’incontro, sempre finalizzato alla stipula del contratto definitivo, fissato per la data del 4 febbraio 2005. Dopo aver evidenziato che era onere del ricorrente reperire in tempo utile il denaro necessario all’acquisto dell’immobile e che, in proposito, la conclusione del contratto del mutuo non condizionava il contratto preliminare, ha affermato che A.C. non poteva invocare, quali elementi impeditivi rispetto alla stipula, le circostanze elencate nella missiva del 16 gennaio 2005: ciò in quanto egli aveva ingiustificatamente mancato di essere presente al precedente appuntamento del 10 gennaio e che gli era stato inoltre inoltrato un nuovo sollecito per la data del 4 febbraio 2005, con diffida ad adempiere. Sostiene la Corte di merito che il promissario acquirente avrebbe dovuto comparire avanti al notaio il giorno 10 gennaio 2005 e che in quella data avrebbe dovuto sollevare i rilievi del caso in ordine alla mancanza dei documenti necessari alla stipula, in modo da consentire al professionista di reperire quanto necessario per porre in atto l’operazione. Aggiunge che le contestazioni sollevate da A.C. erano quindi tardive e inappropriate, “tanto da indurre il dubbio che si sia trattato di veri e propri pretesti per sottrarsi indebitamente alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare”.

Tale percorso argomentativo non appare coerente dal punto di vista logico.

Anzitutto la Corte di Napoli, nel conferire rilievo alla mancata comparizione di A. all’incontro fissato per il giorno 10 gennaio 2005, ha omesso di considerare che l’odierno ricorrente aveva contestato di aver ricevuto il telegramma contenente la convocazione e che lo stesso aveva inoltre ribadito, nella comparsa contenente l’appello incidentale, le istanze istruttorie articolate in primo grado: istanze pure vertenti sulla negata ricezione della comunicazione di cui trattasi.

La Corte di merito non ha esaminato la questione afferente il mancato recapito del telegramma limitandosi a rilevare che quest’ultimo era stato inviato il 29 dicembre 2004 – nè si è espressa sull’ammissibilità e la rilevanza della prova capitolata sul punto. E’ da aggiungere, in termini generali, che la prova dell’avvenuto recapito di un atto ricettizio competa al mittente; vero è che la produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c.; ma tale prova è superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento (Cass. 20 giugno 2011, n. 13488; Cass. 4 giugno 2007, n. 12954). Spettava pertanto alla Corte di merito verificare quanto documentato con riferimento all’indicata comunicazione e, nel caso in cui fosse stata prodotta in giudizio la ricevuta del telegramma, prendere in esame la prova dedotta dalla ricorrente sul punto (cfr. contenuto della memoria ex art. 184 c.p.c., riprodotta all’interno del ricorso, il quale replica, altresì, la capitolazione articolata in citazione, cui la memoria in questione rinvia).

In secondo luogo, la Corte distrettuale ha reputato non rilevanti le contestazioni sollevate dal promissario acquirente nella propria corrispondenza del 16 gennaio 2005, ritenendo nella sostanza decisivo il fatto che lo stesso avesse omesso di presenziare al precedente incontro fissato per il giorno 10 gennaio 2005: conseguentemente il giudice del gravame non ha esaurientemente motivato sul merito delle predette contestazioni, limitandosi a rilevare come le stesse, qualificate “veri e propri pretesti”, erano suscettibili di essere esaminate, in sede di stipula, dal notaio, il quale avrebbe potuto reperire la documentazione necessaria ed espletare tutte le attività necessarie per condurre a termine l’operazione. In particolare, nulla ha spiegato in ordine alla eccepita impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto per la carenza della continuità delle trascrizioni degli atti di provenienza, con specifico riferimento alla vicenda successoria che interessava F.E.: profilo, questo, che era stato dedotto in prime cure e riproposto in appello da parte di A. (pagg. 5 e 11 del ricorso).

Ora, la mancata comparizione del ricorrente all’incontro del 10 gennaio non escludeva la necessità di valutare se alla scadenza del nuovo termine del 4 febbraio sussistessero le condizioni che, sul piano della regolarità delle trascrizioni, rendevano possibile la stipula: infatti, in mancanza di tale condizione non si sarebbe potuto invocare la risoluzione di diritto del contratto preliminare per una inadempienza del promissario acquirente. E’ da ricordare, in proposito, che nella fattispecie era stata intimata diffida ad adempiere e che gli odierni controricorrenti avevano domandato accertarsi che il contratto si era risolto a norma dell’art. 1454 c.c. (cfr. sentenza impugnata, pagg. 3 e 4). In conseguenza, andava valutata la gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione in essere alla scadenza del termine assegnato (Cass. 4 settembre 2014, n. 18696; Cass. 18 aprile 2007, n. 9314). E tale accertamento sarebbe stato tanto più necessario in una situazione – quella dedotta dal ricorrente – caratterizzata dalla eccepita impossibilità di partecipare al precedente incontro del 10 gennaio.

D’altro canto, la Corte distrettuale, nel valorizzare, come dato fondamentale, il fatto che A. avrebbe potuto svolgere i suoi rilievi in ordine alla mancanza dei documenti occorrenti per la stipula comparendo all’incontro del 10 gennaio, mostra di attribuire rilievo alle riserve espresse dal promissario acquirente al riguardo: e tali riserve vennero manifestate dall’odierno istante con lettera del 16 gennaio 2005, ben prima della data del 4 febbraio 2005, cui era stata rinviata la stipula.

Se la Corte di merito intendeva affermare che al ricorrente era precluso sollevare le dette riserve dopo il 10 gennaio 2005 (giacchè, si ripete, esse furono prospettate con largo anticipo rispetto alla nuova data indicata, per la stipula, dal promittente venditore), avrebbe dovuto chiarire il fondamento logico di tale asserzione.

Non rientra, poi, nei compiti di questa Corte, a fronte della carenza motivazionale descritta, pronunciarsi sulla circostanza, prospettata dai controricorrenti, per cui l’inconveniente della mancata trascrizione sarebbe stato agevolmente superabile: giacchè ciò è materia di un accertamento di fatto, devoluto istituzionalmente al giudice del merito. Quel che rileva, in questa sede, è l’esistenza del vizio motivazionale di cui si è detto.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio, Dott. M.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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