Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4439 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5078/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

PECOPLAST S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 9760/2005 proposto da:

PECOPLAST S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 16 presso lo

studio dell’Avvocato MASSELLA STEFANIA (STUDIO CAPRINO),

rappresentata e difesa dall’Avvocato MAURIELLO GIUSEPPE giusta

delega a margine;

– controricorrente con ricorso incidentale condizionato –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 200/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 12/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNI DE BELLIS, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato GIUSEPPE MAURIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale e in subordine il

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Salerno la società Pecoplast srl. proponeva opposizione avverso l’avviso di rettifica, che il competente ufficio di quella città le aveva fatto notificare ai fini dell’Iva per l’anno 1999, e con il quale non veniva riconosciuta la detrazione della relativa imposta operata con la dichiarazione. Questa deduceva che la pretesa dell’amministrazione era infondata, in quanto aveva sopportato dei costi inerenti alle prestazioni ricevute dalla società Pelplast srl per la fornitura di “supporto tecnologico”.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio Iva eccepiva l’infondatezza del ricorso, giacche non era dato stabilire l’inerenza di tali prestazioni all’attività in realtà svolta dalla Pecoplast, nè le operazioni fatturate erano state specificate, e persine l’esistenza delle medesime non era stata provata; conseguentemente l’ufficio chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Quella commissione lo accoglieva con sentenza n. 214 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui l’appellata resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. della stessa sede, la quale, con sentenza n. 200 del 27.10.2004, rigettava il gravame, osservando che le prestazioni di apporti tecnologici da parte della società terza erano state effettuate, e ciò al fine di consentire alla committente di realizzare componenti in materiale plastico, sicchè i servizi acquisiti avevano un nesso diretto con l’attività svolta dall’appellata.

Avverso questa pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo.

La società Pecoplast ha resistito con controricorso, e a sua volta ha svolto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Inoltre preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso sto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Inoltre va pure esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, secondo cui esso sarebbe privo di idonea certificazione di conformità da parte del funzionario dell’ufficio provinciale che aveva ricevuto l’atto teletrasmesso dall’avvocatura dello Stato, anche perchè tale adempimento non è contenuto nel corpo di esso, bensì su foglio separato allegato. Inoltre l’atto d’impugnazione non sarebbe autosufficiente, e contiene l’indicazione della sola violazione dell’art. 2697 c.c., e non anche degli artt. 115 e 116, peraltro involgendo solo questioni di merito, non deducibili in sede di legittimità.

L’eccezione è infondata.

Quanto al primo profilo, va rilevato che il ricorso risulta teletrasmesso all’agenzia delle entrate di Salerno, il cui funzionario l’ha pure sottoscritto per conformità, come risulta anche da tutto il contesto, per cui i singoli fogli riportano i dati della trasmissione, non importando che il foglio di conformità sia diverso, e però unito a tutto il contesto dell’atto.

Quanto all’autosufficienza, è da osservare che da tutto il contesto si evince, ancorchè in modo piuttosto sintetico, l’indicazione del fatto con la censura mossa ai singoli punti della motivazione, come contestati; nè può rilevare il fatto che la critica sia rivolta specificamente alle indicazioni delle fatture e alla inerenza delle prestazioni all’attività propria della contribuente, dal momento che l’atto impositivo è piuttosto completo e le ragioni della pretesa fiscale erano già ben delineate sin dalla insorgenza della controversia, attenendo i vari profili semmai solo all’atteggiarsi della difesa della parte pubblica.

A) Ricorso principale.

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 21, e art. 2637 c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che nel caso in esame non solo la sussistenza delle prestazioni, che la società terza avrebbe svolto, non era certa, tanto che le fatture erano piuttosto generiche, e cioè non vi si indicavano i servizi, le date, la natura, la quantità e qualità, ma nemmeno era dato riscontrare l’inerenza all’attività svolta dalla Pecoplast; nè questa aveva mai fornito la prova dei propri assunti.

Il motivo è fondato.

L’ufficio aveva motivato l’avviso di rettifica esattamente sul presupposto che le fatture indicate dalla contribuente non denotavano specificamente la natura, la qualità e quantità delle prestazioni che la Pecoplast avrebbe ricevute dalla Pelplast. Nè la prima aveva mai esibito documentazione relativa ai pretesi servizi inerenti al dedotto “supporto tecnologico” ricevuto, come una convenzione o altro documento che suffragasse la relativa pretesa detrattivi di costi, come meglio specificato nel p.v. ispettivo ed allegati.

Infatti il D.P.R. 26 ottobre n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività. Inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato, nella specie la Pecoplast, che però non l’aveva assolta (V. pure Cass. Sentenze n. 16730 del 27/07/2007, n. 3518 del 2006).

Inoltre va osservato che il diritto della cessionaria di beni o prestazione di servizi alla detrazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, trovava titolo nell’esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25, del citato D.P.R. – secondo i quali la cedente Pelplast doveva emettere la fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, alla cessionaria stessa, la quale doveva a sua volta annotarla nel registro degli acquisti – ed era esercitabile indipendentemente dall’effettivo pagamento del tributo da parte della cedente e dal versamento a quest’ultimo di pari importo, in via di rivalsa, da parte della cessionaria stessa (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 4767 del 23/04/1993).

Alla luce dunque di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato su tale punto.

B) Ricorso incidentale.

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente per incidente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, artt. 342 e 345 c.p.c., nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè la CTR non considerava che la doglianza, prospettata dall’appellante in secondo grado e relativa all’inerenza, costituiva motivo nuovo non deducibile, atteso che la materia devoluta al giudice di primo grado concerneva solamente l’indicazione delle prestazioni e gli elementi delle fatture, e non piuttosto il concetto dell’inerenza, peraltro come meglio enunciato nella motivazione dell’avviso di rettifica, e pertanto il gravame doveva essere ritenuto inammissibile sotto tale profilo.

La censura è inammissibile, per carenza d’interesse, atteso che nel complesso l’appello dell’ufficio veniva rigettato. Tuttavia va rilevato che in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Esso, pertanto, non limitava affatto la possibilità dell’Amministrazione di difendersi in tale giudizio, nè quella d’impugnare la sentenza che lo concludeva, qualora la stessa avesse accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione (V. pure Cass. Sentenze n. 7789 del 03/04/2006, n. 18519 del 2005). In particolare la contestazione da parte dell’Ufficio appellante dei fatti dedotti dall’appellata non configurava la proposizione di una nuova domanda in primo grado, posto che la stessa non incideva sull’individuazione dell’oggetto di quella giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di questi.

Ne discende che il ricorso incidentale va rigettato, e quello principale accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, come pure di quella di primo grado, previo accoglimento dell’appello dell’ufficio, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 1.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle relative al rapporto tra il Ministero e la contribuente, e le altre del doppio grado, mentre quelle inerenti a questo di legittimità seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie l’altro dell’agenzia; rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del rapporto del Ministero con la contribuente inerenti a questo giudizio e quelle del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso delle altre di questo giudizio a favore della ricorrente, e che liquida, quanto agli esborsi, in Euro 200,00, e quanto all’onorario, in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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