Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4439 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4439 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 27459-2012 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F.
80237250586, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
2017

4188

SACCA’ MARGHERITA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 408/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 25/09/2012 r.g.n. 703/11.

Data pubblicazione: 23/02/2018

Camera di consiglio del 25.10.2017 n.24 del ruolo
RG n. 27459/2012
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. n. 27459/2012

che con sentenza in data 25 settembre 2012 la Corte di Appello di Brescia, ha
confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva accolto le
domande proposte da Margherita Saccà, dipendente del Ministero del lavoro e delle
delle politiche sociali, appartenente all’area B sino al 18.2.2007, dirette all’
accertamento dello svolgimento, sin dal mese di marzo 1999, di mansioni riconducibili
all’area C, posizione economica Cl, del CCNL comparto Ministeri 1998-2001 e al
pagamento delle relative differenze retributive;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base di un unico motivo;

che la Saccà è rimasta intimata;

CONSIDERATO CHE
1.con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione
e falsa applicazione della normativa della contrattazione collettiva ed, in particolare,
degli artt. 13 commi 4,5,15 e 16 del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001; violazione
degli artt. 3/g e 10 lettera b del CCN integrativo del Ministero del Lavoro del
14.10.2000; erronea applicazione degli artt. 36 Cost., 45 comma 2 e 52 d.lgs. n. 165
del 2001.
Il ricorrente deduce la correttezza del proprio operato, in quanto conforme alle
disposizioni contrattuali di cui al CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, che, nel
disciplinare il passaggio dalle nove qualifiche funzionali preesistenti alle tre aree di
nuova istituzione, ha previsto che ogni dipendente è inquadrato in base all’ex qualifica

i

RILEVATO

funzionale e profilo professionale di appartenenza nell’area o nella posizione
economica in cui questa è confluita, secondo la tabella All.B di corrispondenza;
1.1.il motivo è fondato. L’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri 1998-2001 ha introdotto, infatti, un nuovo sistema di
classificazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni mediante
accorpamento delle nuove qualifiche funzionali, previste anteriormente alla
“contrattualizzazione” in tre aree: l’area A – comprendente i livelli dal primo al terzo;
l’area B, comprendente i livelli dal quarto al sesto; l’Area C – comprendente i livelli dal
settimo al nono ed il personale del ruolo ad esaurimento. Il comma 4 dello stesso
articolo dispone che ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo
professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica in cui questa è
confluita. L’art. 16, poi, detta le norme di prima applicazione e, al comma 1 (che
rappresenta la disposizione effettivamente rilevante nella controversia) dispone che
“il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inserito
nel sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante
l’attribuzione dell’area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di
corrispondenza”.
La Saccà, inquadrata in sesta qualifica funzionale, non poteva, dunque, che essere
classificata, in sede di prima applicazione del CCNL, in posizione B/3 e nessun
contrasto è possibile ravvisare tra l’automatismo previsto dal contratto e norme
imperative.
Tale automatismo e la non esaustività del sistema introdotto con l’art 13 CCNL,
proprio perché applicabile a tutta la P.A., hanno reso necessario, oltre alla previsione
di una disciplina transitoria, il ricorso alla contrattazione collettiva integrativa da parte
delle diverse amministrazioni “in relazione alle proprie esigenze organizzative”, sicchè
il ricorso ad essa da parte del Ministero del Lavoro, proprio in relazione alle sue
peculiari esigenze organizzative, giustifica la collocazione della funzione di vigilanza in
area C, attraverso il corso- concorso previsto e il mantenimento di profili ad
esaurimento, non esistendo la possibilità di trasposizione automatica in posizione
superiore a quella di corrispondenza formale (Cass. 22.1.2015, n. 1177; Cass. 25
giugno 2014, n.14360; Cass. 18 giugno 2014 , n. 13861, Cass. 21 ottobre 2013, n.
2373; Cass. 22 febbraio 2011, n. 4273).
Nello stesso senso è l’interpretazione del CCNL del comparto Ministeri 1998-2001
espressa dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, in caso analogo a quello di specie
(Cfr. Cass. n.16038 del 2010), hanno affermato il principio, al quale il collegio intende
2

dare continuità, secondo il quale “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia
degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo
speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire
senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni (art.
2103 c.c.) concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della
contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di
corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato

del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni
operate in sede di contratto collettivo”;

2. per le esposte motivazioni il ricorso è meritevole di accoglimento
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La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano anche per le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 25. 10.2017

giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165

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